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Piccoli impianti di incenerimento rifiuti: criticità nell’adeguamento al Titolo III-bis della Parte IV del D.L.vo 152/06

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Con l’entrata in vigore del Titolo III-bis all’interno del corpus normativo del D.L.vo 152/06[1], la nozione di impianto di incenerimento è stata ampliata rispetto a quanto precedentemente recato dal D.L.vo 11 maggio 2005, n. 133[2]:

  • l’art. 2, c. 1, lett. d) del D.L.vo 133/05 definiva “impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che …”;
  • l’art. 237-ter, c. 1, lett. b), D.L.vo 152/06 oggi definisce “impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite…”.

Come si può notare la differenza sostanziale tra le due definizioni è che scompare la finalità dei trattamenti termici (per il D.L.vo 133/05 l’incenerimento era di fatto un trattamento termico di rifiuti con lo scopo principale di smaltimento dei medesimi), quindi con l’entrata in vigore del D.L.vo 46/14 qualsiasi tipologia di trattamento termico dei rifiuti che comporti l’incenerimento di rifiuti (quindi la loro distruzione) viene equiparato all’incenerimento, ciò per lo meno al fine dell’applicazione delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.L.vo 152/06. A parere di chi scrive, ciò vale indipendentemente dall’associazione di operazioni di recupero al trattamento termico (infatti, come si può notare, non vi è alcun rimando né a codici di smaltimento – ad esempio D10, né a codici connessi con il recupero – R1 o altro).
Stando così le cose, dal 2014 l’art. 237-bis assoggetta alla specifica normativa sugli impianti di incenerimento anche gli impianti destinati al recupero (diversamente da quanto faceva il D.L.vo 133/2005 che comprendeva solo quelli destinati a smaltimento), che dovevano tempestivamente adeguarsi presentando un progetto di adeguamento all’art. 237-bis, essendo soggetti a tutto quanto previsto dal D.L.vo 152/06, Titolo III-bis della Parte IV a far data dal 10 gennaio 2016, termine improrogabile.
A questo punto, come devono comportarsi i piccoli impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/06 all’attività di incenerimento di rifiuti ai quali la P.A. – nonostante un progetto di adeguamento tempestivamente presentato – non abbia ancora risposto in merito?
Possono continuare con l’attività senza adeguarsi? È ancora valida l’autorizzazione in essere? Dovevano forse cessare l’attività dal 10 gennaio 2016?
Innanzitutto si segnala che non è applicabile il c. 2 dell’art. 237-duovicies, in quanto fa espresso riferimento agli impianti in A.I.A.:
Per gli impianti esistenti, fermo restando l’obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell’autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
La disposizione applicabile è, quindi, quella del c. 7 dello stesso articolo:
Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all’autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell’adeguamento di cui al comma 1”.
Tale disposizione, però, nulla dice in merito alla possibilità di continuare ad incenerire in presenza di un’autorizzazione già rilasciata ex art. 208 ma non ancora aggiornata, diversamente da quanto disposto dal c. 6 che agevola, però, solo gli impianti in A.I.A.:
Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto”.
Stando così le cose, ci si domanda se si tratti di una svista clamorosa del Legislatore o se la situazione pregiudizievole sia effettivamente voluta. Ad avviso di chi scrive, si ritiene che si tratti di una svista, tant’è che il c. 7 sottolinea che “i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all’autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell’adeguamento di cui al comma 1”, lasciando così intendere due cose:

  • che gli impianti devono essere adeguati a far data dal 10 gennaio 2016; e
  • che “comunque” i gestori avrebbero dovuto richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208. A ben guardare, esaminando il tono letterale del c. 1 dell’art. 237-duovicies, gli impianti avrebbero dovuto adeguarsi anche in assenza di esercizio entro tale data: Si noti bene: gli “impianti esistenti” (ossia, ai sensi dell’art. 237-ter, c. 1, lett. d, quelli autorizzati prima del 28 dicembre 2002, purché messi in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero gli impianti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all’autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché messi in funzione entro il 28 dicembre 2004), e non gli “impianti in esercizio”, quindi sembrerebbe irrilevante il fatto che gli stessi siano o meno attivi.
  • Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016”.
  • Dall’esame della normativa sopra riportata ne discende che – a nostro avviso – l’impianto di incenerimento non può legittimamente protrarre l’esercizio oltre il 10 gennaio 2016 se non adeguato, fermo restando il fatto che il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210[3] (c.d. Milleproroghe) non ha introdotto alcuna proroga d’interesse per il caso di specie.

Tuttavia, prendendo in esame le sanzioni di cui all’art. 261-bis, non ne risulta alcuna riguardante il solo caso di mancato adeguamento: tutte sembrano essere ricondotte ad un’azione; anche la più generica prevista dal c. 14 viene collegata all’azione dell’esercire. Si potrebbe, quindi, concludere che in mancanza di esercizio dell’impianto (a causa della mancata approvazione del progetto di adeguamento e conseguente rilascio della nuova autorizzazione) non si possa essere in presenza di una violazione né tantomeno di un reato.

[1] Per effetto del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 46.
[2] Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, pubblicato in G.U. n. 163 del 15 luglio 2005 – Suppl. Ordinario n. 122, ed in vigore dal 30 luglio 2005.
[3] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed in vigore dal medesimo giorno. Si segnala che il D.L. è ancora in attesa di essere convertito in Legge.

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