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Pile e accumulatori: le novità del D.L.vo n. 27/2016
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/56/UE relativa all’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La Direttiva citata è stata emanata allo scopo di modificare la Direttiva 2006/66/CE sulle pile e gli accumulatori ampliando la gamma dei prodotti che devono rispettare i requisiti minimi di qualità ambientale per poter essere immessi sul mercato del’Unione Europea. Il decreto legislativo, contrariamente alle attese degli operatori, non opera una revisione e un aggiornamento significativi della vigente disciplina finalizzata alla raccolta differenziata e al recupero o allo smaltimento sicuro delle pile e degli accumulatori (D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188), ma si limita ad intervenire su alcuni aspetti puntuali della norma. Nessuna omogeneizzazione, quindi, della disciplina sulle pile e gli accumulatori con quella riferita alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che, spesso, contengono questa tipologia di prodotti. In primo luogo, la disposizione abroga l’esenzione dal generale divieto d’immissione sul mercato in precedenza prevista per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento. Per effetto di questa modifica il divieto di immissione sul mercato ora riguarda: – tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso; – le pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso. In secondo luogo, il nuovo decreto legislativo consente la commercializzazione “fino a esaurimento delle scorte” dei prodotti non conformi ai requisiti di qualità ambientale minima, a condizione “che siano stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti”.Il decreto legislativo 27/2016 introduce anche un’incomprensibile precisazione in merito all’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori: l’iscrizione è ora dovuta “soltanto una volta” prima dell’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori. L’indicazione appare del tutto inessenziale, perché la norma previgente prescriveva già la preventiva iscrizione al Registro come condizione per l’immissione sul mercato nazionale di questi prodotti. Inutile anche l’indicazione secondo la quale l’iscrizione deve essere effettuata dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti “nel territorio italiano”. L’articolo 27 prevede, infine, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per determinare le tariffe per la copertura degli oneri di istituzione e funzionamento del registro nazionale, disposizione che avrebbe già dovuto essere adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008. La novità in questo caso è costituita dall’esclusione del Ministero dello sviluppo economico dai dicasteri che saranno tenuti a concertare la norma.
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»; b) all’articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»; c) all’articolo 3: 1) il comma 2 e’ soppresso; 2) al comma 3 la lettera c) e’ soppressa; d) all’articolo 5 dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»; e) all’articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»; f) all’articolo 9, comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi’ corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresi’ l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio.»; g) all’articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»; h) all’articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»; i) all’articolo 14, comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»; l) all’articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3,»; m) all’articolo 27 il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche’ le relative modalita’ di versamento.».
Art. 2 Disposizioni transitorie e finali Il divieto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all’obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il decreto di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformita’ al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
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Pile e accumulatori: le novità del D.L.vo n. 27/2016
di Paolo Pipere
Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/56/UE relativa all’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La Direttiva citata è stata emanata allo scopo di modificare la Direttiva 2006/66/CE sulle pile e gli accumulatori ampliando la gamma dei prodotti che devono rispettare i requisiti minimi di qualità ambientale per poter essere immessi sul mercato del’Unione Europea.
Il decreto legislativo, contrariamente alle attese degli operatori, non opera una revisione e un aggiornamento significativi della vigente disciplina finalizzata alla raccolta differenziata e al recupero o allo smaltimento sicuro delle pile e degli accumulatori (D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188), ma si limita ad intervenire su alcuni aspetti puntuali della norma. Nessuna omogeneizzazione, quindi, della disciplina sulle pile e gli accumulatori con quella riferita alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che, spesso, contengono questa tipologia di prodotti.
In primo luogo, la disposizione abroga l’esenzione dal generale divieto d’immissione sul mercato in precedenza prevista per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento. Per effetto di questa modifica il divieto di immissione sul mercato ora riguarda:
– tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
– le pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
In secondo luogo, il nuovo decreto legislativo consente la commercializzazione “fino a esaurimento delle scorte” dei prodotti non conformi ai requisiti di qualità ambientale minima, a condizione “che siano stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti”.Il decreto legislativo 27/2016 introduce anche un’incomprensibile precisazione in merito all’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori: l’iscrizione è ora dovuta “soltanto una volta” prima dell’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori. L’indicazione appare del tutto inessenziale, perché la norma previgente prescriveva già la preventiva iscrizione al Registro come condizione per l’immissione sul mercato nazionale di questi prodotti. Inutile anche l’indicazione secondo la quale l’iscrizione deve essere effettuata dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti “nel territorio italiano”.
L’articolo 27 prevede, infine, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per determinare le tariffe per la copertura degli oneri di istituzione e funzionamento del registro nazionale, disposizione che avrebbe già dovuto essere adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008. La novità in questo caso è costituita dall’esclusione del Ministero dello sviluppo economico dai dicasteri che saranno tenuti a concertare la norma.
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;
c) all’articolo 3: 1) il comma 2 e’ soppresso;
2) al comma 3 la lettera c) e’ soppressa;
d) all’articolo 5 dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
e) all’articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
f) all’articolo 9, comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi’ corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresi’ l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio.»;
g) all’articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;
h) all’articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;
i) all’articolo 14, comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;
l) all’articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3,»;
m) all’articolo 27 il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche’ le relative modalita’ di versamento.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
Il divieto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.
I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all’obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformita’ al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Per approfondimenti sul tema si rimanda al corso di formazione:
GESTIONE RIFIUTI – Aspetti pratici e operativi
15/03/2016 – 17/03/2016 – MILANO
Relatori: Linda Collina, Stefano Maglia, Claudia Mensi, Eugenio Onori, Paolo Pipere
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