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Stefano Maglia

Pile e accumulatori, qual è la disciplina applicabile?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Pile e accumulatori, quale è la disciplina applicabile?

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.M. 24 gennaio 2011, n. 20 e dal D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21
I provvedimenti sono in vigore da marzo 2011 ed hanno apportato alcune importanti novità concernenti le regole sulla raccolta e gestione di pile, accumulatori e relativi rifiuti.
Il D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, ovvero il Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori è costituito da un unico articolo (art. 1), attuativo dell’art. 195, comma 2, lett. q), del D.Lgs n. 152/2006, che delimita l’ambito di applicazione del provvedimento e prescrive che la determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi del citato art. 195, è effettuata con le modalità riportate nell’All. 1 al decreto.
Il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l’attuazione della direttiva 2008/103/CE, modifica una numerosa serie di disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008, dal quale:

– vengono eliminati alcuni errori materiali presenti nel testo vigente;

– viene migliorato il coordinamento delle norme in esso previste;

– viene adeguato il contenuto a disposizioni comunitarie intervenute successivamente alla sua entrata in vigore (Dir. 2008/103/CE del 19 novembre 2008, relativa all’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, e Dec. 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente gli obblighi di registrazione dei produttori).

 

L’applicazione del D.M. 24 gennaio 2011, n. 20 dipende dal quantitativo di batterie utilizzato/stoccato?

Il D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, ovvero il “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”, è costituito da un unico articolo (art. 1) – attuativo dell’art. 195, comma 2, lett. q) del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – e stabilisce che “la determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi (…) è effettuata con le modalità riportate nell’Allegato 1 al presente decreto (…)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
”.
A tal fine, il suddetto Allegato 1 prevede che le sostanze assorbenti e neutralizzanti debbano essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati. Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validità della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore.
Inoltre, nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida.
L’Allegato 1 prosegue, poi, disciplinando la tipologia di utilizzo (batterie stazionarie, batterie a trazione e batterie di avviamento), le fabbriche di accumulatori, i consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi, nonché il trasporto di batterie.
Data questa breve premessa, occorre rilevare che dall’esame della nomenclatura del provvedimento (articolo unico e Allegato), nonché dell’art. 195, comma 2, lett. q), del TUA (di cui, si ribadisce, il D.M. n. 20/2011 è di attuazione), esso sembra applicabile, con modalità differenti a seconda delle dimensioni degli impianti e del numero degli accumulatori, in tutti i luoghi in cui i medesimi accumulatori vengono conservati e/o stoccati. Nell’art. 1, infatti, si legge che l’obbligo di osservanza è diretto a “chiunque”; inoltre, il D.M. n. 20/2011 si premura di “delimitare”, non le dimensioni degli impianti che sono obbligati a conservare le “sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo”, ma le quantità di dette sostanze di cui ogni impianto deve essere in possesso, a seconda delle proprie dimensioni e del numero di accumulatori.
Oltre a ciò, si segnala che anche nell’Allegato si usano espressioni che lasciano propendere per un’applicazione generale ed estesa delle regole ivi contenute: infatti, nel par. 1.1.1. Elementi fissi si legge: “in tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante (…) sufficiente ad estinguere completamente tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata”.
Inoltre, nel par. 1.1.2. Batterie portatili è prescritto che “in tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella “batteria portatile” ogni trenta batterie in dotazione all’impianto”.
Quest’ultima regola è derogata per gli accumulatori installati a bordo delle carrozze ferroviarie: in questo caso le sostanze devono essere reperibili presso “le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni”.
In applicazione dell’adagio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, tale particolare regime di reperibilità, essendo previsto esclusivamente per le carrozze ferroviarie, non può ritenersi applicabile anche ad altri mezzi di trasporto.

 

La raccolta delle batterie al piombo deve essere oggetto di autorizzazione alla gestione rifiuti?

Il D.L.vo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, prevede che i produttori organizzino e gestiscano sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili (art. 6) nonché di quelli industriali e per veicoli (art. 7).
In particolare l’art. 6 pone a carico del produttori (o dei terzi che agiscono in loro nome) l’obbligo di organizzare e gestire – su base individuale o collettiva e sostenendone i relativi costi – sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
Tali sistemi devono consentire agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti in punti di raccolta, senza oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti né obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
Se organizzati tramite convenzione con strutture di raccolta differenziata pubbliche, obbligano comunque i produttori al ritiro gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti tramite tali strutture.
In questo caso anche i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili, nell’ambito dell’organizzazione della raccolta differenziata, pongono a disposizione del pubblico appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.
L’art. 6, riporta, letteralmente, al comma 2, il riferimento all’esclusione per i punti di raccolta così organizzati, di ogni registrazione o autorizzazione ai sensi della vigente normativa sui rifiuti.
In riferimento alle pile-accumulatori industriali o per i veicoli l’art. 7 vigente – come novellato dal D. L.vo n. 21/2001 – impone ai produttori l’organizzazione della raccolta separata attraverso due canali:

– l’adesione a sistemi già esistenti di raccolta o

– l’organizzazione autonoma di un nuovo sistema di raccolta

Deve comunque esserne garantito il ritiro gratuito presso gli utilizzatori finali (non vi è alcun riferimento ai “punti di raccolta” come nel precedente articolo né di conseguenza ai permessi tipici della gestione rifiuti).
I commi 4 e 5 dell’art. D. L.vo n. 188/2008 prevedono rispettivamente: “Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi comma 1, a meno che non venga effettuata la raccolta in conformità alle disposizioni di cui al decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209” e “In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale l’utilizzatore finale di disfa presso i centri di raccolta allestiti dai soggetti di cui al comma 1, senza l’obbligo di acquistare nuove batterie o accumulatori”.
Infine, il comma 6, ha introdotto il riferimento alla possibilità, anche per questa tipologia di produttori di: “…avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l’Anci in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani”.
Come si evince dal testo normativo del D. L.vo n. 188/2008, che è disciplina speciale e quindi prevalente rispetto al regime ordinario di gestione rifiuti di cui alla Parte IV dai cui principi generali però non può prescindere in caso di omessa specificazione nel testo normativo del D. L.vo n. 188/2008 – il sistema della raccolta separata delle pile-accumulatori (sia portatili che industriali) dipende da un circuito organizzato di raccolta, ovvero trattasi di tipologia di rifiuto oggetto di gestione da parte di un Consorzio obbligatorio. La raccolta in questo caso è generalmente organizzata sulla base di un accordo di programma a livello istituzionale o di una convenzione-quadro a livello delle associazioni imprenditoriali interessate (produttori di batterie) e dei responsabili della piattaforma di conferimento (associati Cobat), cui segue uno specifico contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma.
Considerato che il testo dell’art. 6 del D. L.vo n. 188/2008 espressamente esclude la necessita di una autorizzazione alla gestione rifiuti solo per i “punti di raccolta” di pile ed accumulatori portatili esausti, mentre l’art. 7 del medesimo decreto (norma speciale e quindi prevalente rispetto alla disciplina generale della gestione rifiuti) nulla dice in proposito, a parere di chi scrive è necessario che il deposito di pile ed accumulatori industriali o di veicoli sia soggetto alle apposite autorizzazioni/iscrizioni per la gestione rifiuti, fatta salva la verifica di eventuali appositi accordi di programma sul punto.

 

 

Tratto da LA GESTIONE DEI RIFIUTI DALLA A ALLA Z, di S. Maglia, Irnerio Editore, 2012

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