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Stefano Maglia

Nuova plastic tax europea?

di Stefano Leoni

Categoria: Rifiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2020, serie L. 424, è stata pubblicata la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom.

 

Questo provvedimento – che rientra tra gli atti legislativi dell’UE – dispone all’art. 1 comma 1 quanto segue:

1.Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti:

  1. a) …;
  2. b) …;
  3. c) dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al paragrafo 2, terzo comma;

 

Per l’Italia l’ammontare da detrarre forfettariamente ogni anno è stato determinato in poco più di 184 M€.

È la prima volta che viene introdotta una tassa europea basata sulla performance della gestione dei rifiuti, per quanto limitata ad una determinata tipologia.

 

Si osserva, poi, che la direttiva 94/62/CE, come successivamente modificata ed integrata, riguardante gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non fa distinzione tra le diverse tipologie e caratteristiche dei polimeri plastici, pertanto rientrano nell’alveo della decisione sopra citata anche i rifiuti di imballaggi di bioplastica non riciclati.

 

Inoltre, è bene osservare che la decisione che introduce questa nuova tassa specifica che:

Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per «plastica» si intende un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze; i termini «rifiuti di imballaggio» e «riciclaggio» sono intesi nell’accezione attribuita a tali termini rispettivamente all’articolo 3, punto 2), e all’articolo 3, punto 2 quater, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) e come utilizzati nella decisione 2005/270/CE della Commissione(7).”

Il combinato tra il regolamento Reach e la direttiva imballaggi non permette di differenziare un polimero da fonte fossile rispetto a quello da biomassa. Pertanto, la tassa si applica anche per gli imballaggi in bioplastica non riciclati.

 

Infine, occorre ricordare che ai fini dell’imposizione della tassa il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.

 

Al riguardo si segnala che il metodo di calcolo degli obiettivi di riciclaggio è stato modificato dalla direttiva 2018/852/UE. Per quanto l’Italia abbia finora assunto un metodo molto simile a quest’ultimo è attendibile che il nuovo sistema possa ridurre di qualche punto percentuale l’ultima tasso di riciclato validato da ISPRA.

 

Considerando che secondo il Programma generale di prevenzione nel 2019 sono stati immessi al consumo 2,315 Mt di imballaggi in plastica e ne sono stati avviati al riciclo il 45,5%, ciò comporta che nello stesso anno non sono state riciclate 1,261 Mt. Ossia, detratta la quota forfettaria significa per l’Italia un prelievo di quasi 825 M€/a. A cui si potrebbero aggiungere ulteriori aggravi per eventuali ricalcoli con il nuovo metodo di misurazione della quantità riciclata. Per ogni punto percentuale aggiuntivo significa per l’Italia un aggravio della tassa di 18,5 M€.

 

La nuova tassa si applica a partire da gennaio del 2021, anche se entrerà in vigore a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento da parte dell’Ue dell’ultima notifica da parte degli Stati membri dell’adozione della decisione. Poiché il calcolo viene fatto sul riciclato annuale, la riscossione probabilmente avverrà nel 2022.

 

Attualmente il soggetto passivo della tassa è l’Italia e non i produttori di imballaggi in plastica. Ma come sappiamo nel settore vige il regime di responsabilità estesa del produttore e quindi non si può escludere che in sede di riordino non venga anche affrontato il tema della riscossione di questa imposta.

 

Si deve, peraltro, tener presente che la direttiva sulle plastiche monouso ha disposto che in capo ai produttori di imballaggi in plastica ricada anche l’onere di coprire i costi della raccolta dei relativi rifiuti abbandonati, quindi non solo i costi della raccolta differenziata.

 

Concludendo sul settore dei rifiuti di imballaggi in plastica si concentrerà nel prossimo futuro una serie di misure che appesantiranno i costi di gestione finora sostenuti. L’unica soluzione per evitare tali aggravi è quella di aumentare il tasso del loro riciclaggio.

 

Dal momento che il settore degli imballaggi in plastica è formato da piccole medie imprese – si stima qualche migliaio – e da non indifferente numero di addetti, gli impatti di queste misure – associati alla crisi COVID 19 – potrebbe avere ripercussioni irreversibili in termini economici e sociali.

 

È, quindi, necessario tener conto di questa criticità nella definizione del Piano italiano per il Next Generation, al fine di potenziare la filiera del riciclaggio di questi materiali.

 

Piacenza, 18 dicembre 2020

 

 

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