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Plastiche e imballaggi biodegradabili: cosa cambia con il Pacchetto Circular Economy?

di Simone Leorato

Categoria: Rifiuti

Nell’ultimo decennio i termini biodegradazione, materiali compostabili, ecc. sono utilizzati con sempre più frequenza, ma siamo sicuri di non cadere in facili equivoci? Cosa cambierà per le plastiche biodegradabili con l’ormai imminente recepimento delle Direttive Circular Economy?

Senza entrare nei tecnicismi, il compostaggio è la trasformazione di rifiuti organici in compost, ottenuta in impianti dedicati alla corretta gestione del processo. Il fine ultimo del processo è ottenere un prodotto utilizzabile, il compost, sanitizzato e stabilizzato (privo di microbi patogeni e di materiale putrescibile) che assume odore e aspetto del suolo fertile.

La sostanza ottenuta deve rispettare i criteri di compost di qualità indicati nell’Art. 183 lettera ee) del TUA: “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni”. [1]

 

Inoltre, la norma tecnica EN 13432 del 2002Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione“, già modificata nel 2017, nacque per colmare alcune lacune dell’ormai superata direttiva europea 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Contiene, per giunta, i criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi e si pone come riferimento esplicitando gli standard da rispettare per la certificazione dei manufatti in plastiche biodegradabili.[2]

 

Le caratteristiche per definire un materiale compostabile sono:

  • Biodegradabilità: determinata misurando la effettiva conversione metabolica del materiale compostabile in CO2 (anidride carbonica) che deve essere valutata quantitativamente con la prova standard EN14046.
  • Disintegrabilità: frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale che deve essere misurata con una prova di compostaggio su scala pilota.
  • Compostaggio: assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio che deve essere verificato con una prova di compostaggio su scala pilota.
  • Qualità: presenza di bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost.
  • Altri parametri chimico-fisici: parametri fondamentali come pH, contenuto salino, solidi volatili, N, P, Mg, K.

È bene sottolineare che tutti i punti predetti, a loro volta regolamentati, sono assolutamente necessari per la definizione di “materiale compostabile”.

Alcuni esempi:

  • Un materiale biodegradabile che non si frantuma in residui non più visibili durante un ciclo di compostaggio non è compostabile.
  • Un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio in pezzi che non sono totalmente biodegradabili non è compostabile.

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Attualmente, come tutti gli addetti ai lavori sanno, il compostaggio è applicato su rifiuti contenti materiale organico biodegradabile. Tuttavia, in un recente passato, il compostaggio di materiali non compatibili è avvenuto su larga scala, favorito dall’assenza di vere leggi e metodi di prova affidabili.

Quindi, le plastiche e gli imballaggi tradizionali, attualmente, sono banditi perché recalcitranti alla degradazione e prima fonte di contaminazione, mentre le plastiche biodegradabili sono ammesse al compostaggio, ovviamente se rispettano tutti i criteri definiti dalle norme in materia.

I polimeri biodegradabili (e/o compostabili) hanno ormai proprietà paragonabili a quelle di molte plastiche ottenute da fonti fossili e hanno un enorme potenziale commerciale, ma alcune proprietà (fragilità, alta permeabilità ai gas, scarsa resistenza al calore, ecc.) limita il loro utilizzo in diverse applicazioni. Alcuni dei principali polimeri biodegradabili sono: acido polilattico (PLA), poliidrossialcanoati, poliesteri alifatici, policaprolattone (PCL) e copoliesteri.

L’European Bioplastics (www.european-bioplastics.org) ha stimato che oltre il 10% delle applicazioni per la plastica e gli imballaggi potrebbero essere coperte da bioplastiche biodegradabili. [3]

I principali stati europei sono senza alcun dubbio interessati ad aumentare la capacità di riciclaggio all’interno dei propri confini e investono da anni in nuove infrastrutture per la raccolta e il compostaggio di rifiuti per instaurare un meccanismo virtuoso e ridurre i volumi di rifiuti prodotti.

 

Da ultimo si segnala che anche il nuovo Art. 182ter del TUA, da una prima lettura, come modificato dal D.Lgs di conversione della Direttiva 2018/851 UE, parrebbe incrementare il riciclaggio di plastiche e imballaggi assimilabili ai rifiuti organici. In particolare:

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome favoriscono, nell’ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.
  2. Al fine di incrementare il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esplicativo mediante l’attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio
  3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo d’ambito e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 e la pianificazione urbanistica.
  4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti. “

 

Aggiornamento 21 settembre 2020:

Finalmente l’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116, con cui anche l’Italia recepisce le direttive 2018/851 e 2018/852 relative ai rifiuti, agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Un’importante passo aventi per la Circular Economy italiana, in particolare, per il mondo delle bioplastiche biodegradabili e compostabili certificate secondo la norma EN13432.

Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 26 settembre 2020, tenendo conto degli obblighi sulla raccolta differenziata della frazione organica introdotti dal 31/12/2021 (comma 2 articolo 182-ter) e sulla raccolta e al riciclo congiunto dei i rifiuti organici (anche di imballaggio) aventi caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità analoghe (comma 6 articolo 182-ter).

 

[1] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale pubblicate in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006

[2] European Bioplastic: https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/

[3] Bioplastics – furthering efficient waste management: https://docs.european-bioplastics.org/2016/publications/fs/EUBP_fs_end-of-life.pdf

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