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Plastiche monouso, istruzioni per l’uso tra competenze statali e quelle delle autonomie speciali
di Massimo Medugno
Categoria: Rifiuti
Nei marchi e eventi locali è legittimo introdurre limiti più rigorosi all’immissione sulle plastiche monouso, che anticipino scadenze e divieti contenuti nella normativa comunitarie delle plastiche monouso secondo una recente sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento (n. 97 del 17 maggio 2022).
A questo proposito va ricordato che il 30 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” vigente al 14.01.2022 (GU n. 285 del 30.11.2021, Suppl. Ordinario n. 41).
La direttiva è “figlia” della Strategia europea per la plastica promuove l’istituzione di un’economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, in cui siano promossi materiali più sostenibili. Da qui è scaturita la direttiva 2019/904/Ue che promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
La sentenza del Tribunale Regionale ci fornisce però un’utile “vademecum” su quanto le amministrazioni diverse dallo stato “possono fare” e “non fare” in materia di plastiche monouso.
Il caso riguarda la delibera n. 2089/2021 della Provincia di Trento che introduce misure per la riduzione della riduzione della plastica negli acquisti pubblici (criteri ambientali minimi) e nella ristorazione e negli eventi. La delibera prevede dei disciplinari che prevedono la concessione di un marchio ad hoc che prescrivono, ad esempio, il vuoto a rendere, stoviglie lavabili e non potranno essere utilizzate cialde o capsule in plastica per il caffè. Di questo si “lamentano” una serie di ricorrenti.
La sentenza, preliminarmente, argomenta che l’asserita incompetenza della Provincia Autonoma di Trento ad adottare “Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi”, va verificata alla luce della ratio della deliberazione citata, che va colta nella “drastica riduzione dei rifiuti, in particolare di quelli derivanti dai prodotto monouso”, testualmente costituente “obiettivo primario da perseguire”. Proprio il settore dei rifiuti è però riconducibile alla materia ambiente rientrante ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera s) della Costituzione nella competenza legislativa esclusiva (e nella relativa corrispondente potestà amministrativa) dello Stato. Secondo la Corte pertanto: “L’adozione in via autonoma da parte dell’Autorità provinciale dei CAM cagiona un’intollerabile frizione con la necessità dell’uniformità delle relative regole sull’intero territorio dello Stato.”
Da ciò scaturisce che l’impugnata deliberazione risulta parzialmente illegittima laddove si riferisce alle prescrizioni che attengono all’affidamento a seguito di procedure di gara indette dagli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini.
Ciò, ovviamente, non significa – continua la Corte – che alla Provincia sia impedito di utilizzare, come in effetti ha ritenuto di fare con riferimento agli eventi da essa stessa organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati, i contenuti dei CAM da essa adottati quali misure tecniche ambientali in ambiti diversi dagli affidamenti.
E’ legittima, quindi, quella parte del provvedimento impugnato che non solo non contiene affatto un generale divieto di immissione in commercio e di vendita sul mercato dei prodotti monouso considerati, bensì riguarda gli operatori che intendono ottenere il marchio “Eco-Eventi Trentino” e il marchio “Ecoristorazione Trentino” ed è circoscritto agli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia.
Competenze statali e non, in materia di plastica monouso
Competenza Statale: applicazione dei CAM alle procedure di affidamento da parte degli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini.
Competenza Provincia Autonoma: prescrizioni riguardanti il marchio “Eco-Eventi Trentino” e il marchio “Ecoristorazione Trentino” ottenibili dalla ristorazione privata nonché gli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia.
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Plastiche monouso, istruzioni per l’uso tra competenze statali e quelle delle autonomie speciali
di Massimo Medugno
Nei marchi e eventi locali è legittimo introdurre limiti più rigorosi all’immissione sulle plastiche monouso, che anticipino scadenze e divieti contenuti nella normativa comunitarie delle plastiche monouso secondo una recente sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento (n. 97 del 17 maggio 2022).
A questo proposito va ricordato che il 30 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” vigente al 14.01.2022 (GU n. 285 del 30.11.2021, Suppl. Ordinario n. 41).
La direttiva è “figlia” della Strategia europea per la plastica promuove l’istituzione di un’economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, in cui siano promossi materiali più sostenibili. Da qui è scaturita la direttiva 2019/904/Ue che promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
La sentenza del Tribunale Regionale ci fornisce però un’utile “vademecum” su quanto le amministrazioni diverse dallo stato “possono fare” e “non fare” in materia di plastiche monouso.
Il caso riguarda la delibera n. 2089/2021 della Provincia di Trento che introduce misure per la riduzione della riduzione della plastica negli acquisti pubblici (criteri ambientali minimi) e nella ristorazione e negli eventi. La delibera prevede dei disciplinari che prevedono la concessione di un marchio ad hoc che prescrivono, ad esempio, il vuoto a rendere, stoviglie lavabili e non potranno essere utilizzate cialde o capsule in plastica per il caffè. Di questo si “lamentano” una serie di ricorrenti.
La sentenza, preliminarmente, argomenta che l’asserita incompetenza della Provincia Autonoma di Trento ad adottare “Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi”, va verificata alla luce della ratio della deliberazione citata, che va colta nella “drastica riduzione dei rifiuti, in particolare di quelli derivanti dai prodotto monouso”, testualmente costituente “obiettivo primario da perseguire”. Proprio il settore dei rifiuti è però riconducibile alla materia ambiente rientrante ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera s) della Costituzione nella competenza legislativa esclusiva (e nella relativa corrispondente potestà amministrativa) dello Stato. Secondo la Corte pertanto: “L’adozione in via autonoma da parte dell’Autorità provinciale dei CAM cagiona un’intollerabile frizione con la necessità dell’uniformità delle relative regole sull’intero territorio dello Stato.”
Da ciò scaturisce che l’impugnata deliberazione risulta parzialmente illegittima laddove si riferisce alle prescrizioni che attengono all’affidamento a seguito di procedure di gara indette dagli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini.
Ciò, ovviamente, non significa – continua la Corte – che alla Provincia sia impedito di utilizzare, come in effetti ha ritenuto di fare con riferimento agli eventi da essa stessa organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati, i contenuti dei CAM da essa adottati quali misure tecniche ambientali in ambiti diversi dagli affidamenti.
E’ legittima, quindi, quella parte del provvedimento impugnato che non solo non contiene affatto un generale divieto di immissione in commercio e di vendita sul mercato dei prodotti monouso considerati, bensì riguarda gli operatori che intendono ottenere il marchio “Eco-Eventi Trentino” e il marchio “Ecoristorazione Trentino” ed è circoscritto agli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia.
Competenze statali e non, in materia di plastica monouso
Competenza Statale: applicazione dei CAM alle procedure di affidamento da parte degli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini.
Competenza Provincia Autonoma: prescrizioni riguardanti il marchio “Eco-Eventi Trentino” e il marchio “Ecoristorazione Trentino” ottenibili dalla ristorazione privata nonché gli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia.
Piacenza, 09-06-2022
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