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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Tratto da il volume “I rifiuti dalla A alla Z” di Stefano Maglia
279. Quali obblighi in capo ai produttori per la gestione dei pneumatici fuori uso?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 novembre 2019, n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In particolare, il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Le disposizioni di cui al Capo II del decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione del decreto gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
280. Regolamento EoW sulla gomma vulcanizzata da Pfu, cosa prevede?
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto 31 marzo 2020, n. 78 sul Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.L.vo 152/2006, che è entrato in vigore il 5 agosto 2020. Il Regolamento stabilisce nell’Allegato 1 i requisiti tecnici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto e nell’Allegato 2 gli scopi specifici per i quali quest’ultima può essere utilizzata. In particolare, il provvedimento prevede che la gomma vulcanizzata granulare (GVG) è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi:
a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gommaplastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l’edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all’abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilita’, pesi e contrappesi; b. strati inferiori di superfici ludico sportive; c. materiale da intaso di superfici sportive; d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti; e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi; f. agenti schiumogeni per acciaieria. Ai fini dell’adeguamento ai criteri previsti dal Regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo IIIbis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.
281. Quali adempimenti deve svolgere il privato cittadino che desiderasse liberarsi degli pneumatici fuori uso in proprio possesso/detenzione?
Data la particolarità della disciplina della gestione degli pneumatici fuori uso, deve ritenersi che il privato cittadino (che – ai sensi del medesimo art. 2 del D.M. n. 82/2011 – deve considerarsi mero detentore di PFU) che desiderasse liberarsi degli pneumatici fuori uso in proprio possesso/detenzione, deve contattare l’isola ecologica o il centro di raccolta di riferimento per la sua zona e conferirvi il rifiuto (in senso conforme cfr. il portale web 174 http://www.ecopneus.it/ di Ecopneus scpa, società per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale di Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia in base all’art. 228 del D.L.vo 152/06). Tale conclusione trova conferma nell’articolato del D.M. 8 aprile 2008 il quale, all’Allegato 1, punto 32, prevede che possono essere conferiti presso i centri di raccolta gli “pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) – (codice CER 16.01.03)”.
282. Pneumatico fuori uso e pneumatico usato: quale differenza?
Per Cass. Pen. Ord. Sez. VII Num. 5010 del 6 febbraio 2020 Presidente: Sarno Relatore: Zunica la nozione di pneumatico fuori uso deve essere distinta da quella di pneumatico usato. Ed invero con il D.M. del 9 gennaio 2003, emanato in esecuzione della legge n. 179 del 2002, è stata esclusa la natura di rifiuto per gli pneumatici ricostruibili. Tuttavia, i pneumatici depositati sul terreno in maniera tale da palesare la volontà di disfarsi degli stessi, vale a confermarne la natura di rifiuti.
283. È possibile conferire in discarica, ad uso ingegneristico, pneumatici fuori uso? Se ciò fosse praticabile, come devono essere considerati detti pneumatici?
L’art. 6, c. 1, lett. o), del D.L.vo 36/03 vieta il conferimento degli pneumatici in discarica (e ciò già a far data dal 16 luglio 2003) ad eccezione di quelli usati per scopi ingegneristici, quindi, di fatto conferiti all’impianto non per lo smaltimento (che sarebbe vietato) ma per uso diverso. Per quanto sopra detto si ritiene – non trovando peraltro alcun elemento contrario – che tali materiali non debbano essere trattati alla stregua di rifiuti, ma come strutture a servizio della discarica.
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Pneumatici fuori uso: facciamo il punto
di Stefano Maglia
Tratto da il volume “I rifiuti dalla A alla Z” di Stefano Maglia
279. Quali obblighi in capo ai produttori per la gestione dei pneumatici fuori uso?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 novembre 2019, n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In particolare, il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Le disposizioni di cui al Capo II del decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione del decreto gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
280. Regolamento EoW sulla gomma vulcanizzata da Pfu, cosa prevede?
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto 31 marzo 2020, n. 78 sul Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.L.vo 152/2006, che è entrato in vigore il 5 agosto 2020. Il Regolamento stabilisce nell’Allegato 1 i requisiti tecnici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto e nell’Allegato 2 gli scopi specifici per i quali quest’ultima può essere utilizzata. In particolare, il provvedimento prevede che la gomma vulcanizzata granulare (GVG) è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi:
a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gommaplastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l’edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all’abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilita’, pesi e contrappesi;
b. strati inferiori di superfici ludico sportive;
c. materiale da intaso di superfici sportive;
d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma,
mastici sigillanti;
e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;
f. agenti schiumogeni per acciaieria.
Ai fini dell’adeguamento ai criteri previsti dal Regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo IIIbis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.
281. Quali adempimenti deve svolgere il privato cittadino che desiderasse liberarsi degli pneumatici fuori uso in proprio possesso/detenzione?
Data la particolarità della disciplina della gestione degli pneumatici fuori uso, deve ritenersi che il privato cittadino (che – ai sensi del medesimo art. 2 del D.M. n. 82/2011 – deve considerarsi mero detentore di PFU) che desiderasse liberarsi degli pneumatici fuori uso in proprio possesso/detenzione, deve contattare l’isola ecologica o il centro di raccolta di riferimento per la sua zona e conferirvi il rifiuto (in senso conforme cfr. il portale web 174 http://www.ecopneus.it/ di Ecopneus scpa, società per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale di Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia in base all’art. 228 del D.L.vo 152/06). Tale conclusione trova conferma nell’articolato del D.M. 8 aprile 2008 il quale, all’Allegato 1, punto 32, prevede che possono essere conferiti presso i centri di raccolta gli “pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) – (codice CER 16.01.03)”.
282. Pneumatico fuori uso e pneumatico usato: quale differenza?
Per Cass. Pen. Ord. Sez. VII Num. 5010 del 6 febbraio 2020 Presidente: Sarno Relatore: Zunica la nozione di pneumatico fuori uso deve essere distinta da quella di pneumatico usato. Ed invero con il D.M. del 9 gennaio 2003, emanato in esecuzione della legge n. 179 del 2002, è stata esclusa la natura di rifiuto per gli pneumatici ricostruibili. Tuttavia, i pneumatici depositati sul terreno in maniera tale da palesare la volontà di disfarsi degli stessi, vale a confermarne la natura di rifiuti.
283. È possibile conferire in discarica, ad uso ingegneristico, pneumatici fuori uso? Se ciò fosse praticabile, come devono essere considerati detti pneumatici?
L’art. 6, c. 1, lett. o), del D.L.vo 36/03 vieta il conferimento degli pneumatici in discarica (e ciò già a far data dal 16 luglio 2003) ad eccezione di quelli usati per scopi ingegneristici, quindi, di fatto conferiti all’impianto non per lo smaltimento (che sarebbe vietato) ma per uso diverso.
Per quanto sopra detto si ritiene – non trovando peraltro alcun elemento contrario – che tali materiali non debbano essere trattati alla stregua di rifiuti, ma come strutture a servizio della discarica.
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