Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Prime considerazioni sul DPCM 27 agosto 2021 relativo all’approvazione delle linee guida per la predisposizione dei PEE

di Andrea Baldisseri

Categoria: Direttore tecnico impianto rifiuti

Con la pubblicazione del DPCM 27 agosto 2021 vengono finalmente poste delle basi chiare per la predisposizione dei piani di emergenza esterna legati alla attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.

In particolare, dopo la “confusione” generatasi a seguito dell’emanazione della Circolare Ministero Ambiente n.1121 del 21-01-2019, all’interno della quale erano stati inseriti “obblighi e prescrizioni” interpretabili in modo diverso e che sembravano introdurre ulteriori elementi di criticità negli impianti di gestione rifiuti, peraltro con contenuti tecnici di assoluta irrilevanza, vengono definiti due concetti importanti:

– non vi è alcun automatismo che introduca la classificazione di azienda a rischio di incidente rilevante, come da più parti sostenuto dopo l’emanazione della Circolare MINAMB n.1121, anzi viene espressamente detto che le linee guide non si applicano ai siti ex D.Lgs. n.105/2015;

– l’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, quindi il suo gestore, sono soltanto un elemento, per quanto fondamentale, di un meccanismo finalizzato alla pianificazione/revisione dei Piani di Emergenza Esterni ed alla informazione alla popolazione.

Scuola Direttore Tecnico Impianti Rifiuti dal 7 al 10 febbraio 2022 da remoto

Un altro aspetto interessante di questo DPCM, in particolare l’allegato, è la sua consistenza tecnica ed il tentativo, a nostro parere assolutamente riuscito, di oggettivizzare il più possibile tutti gli elementi di valutazione, secondo principi logici e di progressiva rilevanza, di modo che il fattore di rischio risultante rappresenti il fattore concreto su cui poi interveenire, eventualmente, con le attività successive per la gestione delle emergenze.

Certamente il documento non è perfetto, ci mancherebbe, ed alcune schede descrittive risentono di un approccio formale non del tutto aderente con l’effettiva realtà che, forse, risente di un mancato coinvolgimento di “addetti ai lavori” nel campo della gestione rifiuti, tuttavia vedere la lucida articolazione del metodo di lavoro intrapreso e, quindi, suggerito come linee guida, è confortante e può far ben sperare per un’applicazione diffusa ed efficacie.

In capo al gestore non sussistono, di fatto, ulteriori adempimenti di carattere ambientale, il focus resta orientato sulla prevenzione degli incidenti e sulla gestione dell’emergenza.

 

Tali aspetti sono ben definiti nelle linee guida (vedi pagina 17) con obblighi definiti al paragrafo Gestore dell’impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti.

In concreto, ai sensi dell’art.2 del DPCM, i titolari delle attivita’ individuate nell’allegato (praticamente tutte) dovranno, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore (06 dicembre) trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna, cioè, in definitiva, le schede dati riportate all’allegato C.2. delle Linee Guida.

Contrariamente ad altre situazioni, riteniamo che la lettura del gestore di tale obbligo non debba essere intesa come l’ennesimo adempimento burocratico cui far fronte con leggereza o superficialità, ma vada affrontata con precisione e competenza, vista l’area di competenza su cui va direttamente ad incidere (Piani di Emergenza Esterna) e la particolare sensibilità sociale sul tema.

 

Piacenza, 27 ottobre 2021

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata