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Prime note sul D.M. n. 272/2014 in materia di relazione di riferimento AIA
di Leonardo Benedusi
Categoria: AIA
Il 13.11.2014 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha firmato il decreto n. 272 con il quale sono state stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/06. In virtù di detto decreto i gestori di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale potranno presentare (ove dovuta) la relazione di riferimento introdotta nella parte seconda del D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 46/14 attuando a tutti gli effetti la direttiva 2010/75/UE. Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non ancora in vigore, stabilisce nell’allegato 1 una specifica procedura per la verifica dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, procedura finalizzata alla verifica di una possibilità di contaminazione di suolo ed acque sotterranee per effetto della presenza di sostanze pericolose (il riferimento è il regolamento CE n. 1272/2008) usate, prodotte o rilasciate dall’installazione esaminata. L’art. 4 del decreto stabilisce la tempistica per la presentazione della relazione di riferimento ovvero della verifica finalizzata alla valutazione dell’obbligo di presentarla esclusivamente per le installazioni di cui all’allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, ossia quelle di competenza statale. Non viene stabilita alcuna tempistica per le installazioni la cui competenza spetta alle Regioni, nonostante la circolare del Ministro del 27.10.2014 n. 22295, nel tracciare le linee dei contenuti del decreto, non facesse distinzioni tra installazione di competenza statale o regionale. Pertanto, per le installazioni di cui all’allegato VIII non di competenza statale la tempistica sarà necessariamente da rinvenirsi nella direttiva 2010/75/UE. L’art. 5 del decreto indica i contenuti minimi che dovrà avere la relazione di riferimento, meglio specificati nell’allegato 2, che andranno ad aggiungersi a quelli indicati nella comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/C pubblicata il 6.5.2014 (per le attività di cui alla categoria 5.4 dell’allegato VIII – discariche) gli elementi utili per redazione della relazione di riferimento vanno rinvenuti nel D.Lgs. 36/03. Infine l’allegato 3, di rilevante importanza tecnica, fissa i criteri per l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti l’installazione.
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Prime note sul D.M. n. 272/2014 in materia di relazione di riferimento AIA
di Leonardo Benedusi
Il 13.11.2014 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha firmato il decreto n. 272 con il quale sono state stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/06.
In virtù di detto decreto i gestori di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale potranno presentare (ove dovuta) la relazione di riferimento introdotta nella parte seconda del D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 46/14 attuando a tutti gli effetti la direttiva 2010/75/UE. Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non ancora in vigore, stabilisce nell’allegato 1 una specifica procedura per la verifica dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, procedura finalizzata alla verifica di una possibilità di contaminazione di suolo ed acque sotterranee per effetto della presenza di sostanze pericolose (il riferimento è il regolamento CE n. 1272/2008) usate, prodotte o rilasciate dall’installazione esaminata.
L’art. 4 del decreto stabilisce la tempistica per la presentazione della relazione di riferimento ovvero della verifica finalizzata alla valutazione dell’obbligo di presentarla esclusivamente per le installazioni di cui all’allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, ossia quelle di competenza statale. Non viene stabilita alcuna tempistica per le installazioni la cui competenza spetta alle Regioni, nonostante la circolare del Ministro del 27.10.2014 n. 22295, nel tracciare le linee dei contenuti del decreto, non facesse distinzioni tra installazione di competenza statale o regionale. Pertanto, per le installazioni di cui all’allegato VIII non di competenza statale la tempistica sarà necessariamente da rinvenirsi nella direttiva 2010/75/UE.
L’art. 5 del decreto indica i contenuti minimi che dovrà avere la relazione di riferimento, meglio specificati nell’allegato 2, che andranno ad aggiungersi a quelli indicati nella comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/C pubblicata il 6.5.2014 (per le attività di cui alla categoria 5.4 dell’allegato VIII – discariche) gli elementi utili per redazione della relazione di riferimento vanno rinvenuti nel D.Lgs. 36/03.
Infine l’allegato 3, di rilevante importanza tecnica, fissa i criteri per l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti l’installazione.
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