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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Prime note sulla riforma dei delitti ambientali (L. 68/15)
di Stefano Maglia
Categoria: Responsabilità ambientali
Dal 29 maggio 2015, è in vigore la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
Tale importantissima riforma, attesa da quasi vent’anni, non solo introduce nel codice penale un intero titolo (VI bis) dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, ma riporta modifiche allo stesso Testo Unico Ambientale (introducendo persino una Parte VI bis sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”) ed al D.L.vo n. 231/2001 (in particolare all’art. 25-undecies, recante i reati presupposto ambientali).
A prescindere da alcune critiche sollevate sin da subito da alcuni settori della vigilanza e della stessa magistratura, non v’è chi non veda la straordinaria e significativa importanza di tale riforma.
Per quanto concerne, in particolare, il nuovo titolo inserito nel codice penale, le principali novità sono le seguenti.
Con riguardo all’ “Inquinamento ambientale”, il nuovo articolo 452-bis c. p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.[1]
La pena è aumentata se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico o se a danno di specie animali o vegetali protette.
L’art. 452-ter c.p. “Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento”, prevede delle aggravanti.
È disposta, infatti, la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale ad una persona, mentre si applica la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave. La reclusione da 4 a 9 anni è disposta qualora derivi una lesione gravissima, mentre in caso di morte della persona, si applica la reclusione da 5 a 12 anni.
Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.
Il “Disastro ambientale”, punito all’art. 452-quater c.p. con la reclusione da 5 a 15 anni, riguarda, alternativamente, un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.
Il reato è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
Il legislatore, all’art. 452-quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”, ha disposto una riduzione della pena da un terzo a due terzi, qualora l’inquinamento ambientale o il disastro ambientale siano commessi per colpa, mentre è prevista un’ulteriore diminuzione di un terzo se dalla commissione dei suddetti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
L’art. 452-sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività: il delitto è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.
Il comma successivo dispone un aumento della pena, qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.
È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, secondo il disposto dell’art. 452-septies c.p. “Impedimento del controllo” chiunque l’impedisca il controllo ambientale, negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato; chi intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro o chi comprometta gli esiti”.
Il successivo articolo, il 452-octies c.p. “Circostanze aggravanti”, prevede specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l’ambiente, soprattutto qualora l’associazione, di cui all’art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei delitti sopra esposti o all’acquisizione della gestione o comunque del controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Un aumento delle pene da un terzo alla metà è contemplato qualora dell’associazione facciano parte ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Quando il fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più dei suddetti delitti, o di quelli previsti dal D.L.vo n. 152 del 2006 o da altra disposizione di legge a tutela dell’ambiente, oppure se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una delle citate norme, l’art. 452-novies c.p. “Aggravante ambientale”, dispone l’aumento di un terzo alla metà della pena nel primo caso mentre nel secondo caso, la pena è aumentata di un terzo, fermo restando la procedibilità d’ufficio.
L’art. 452-decies c.p. “Ravvedimento operoso”, dispone una riduzione dalla metà ai due terzi della pena nei confronti di colui che si adoperi per evitare le conseguenze ulteriori dell’attività delittuosa o che provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, mentre la riduzione da un terzo alla metà è prevista per chi aiuti concretamente l’autorità di polizia o giudiziaria nel ricostruire il fatto, nell’individuare gli autori o nel sottrarre risorse rilevanti alla commissione dei delitti.
L’art. 452-undecies c.p. in materia di “Confisca”, prevede che in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi, il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo.
Non è disposta la confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato, mentre se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente.
I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.
Non è disposta confisca anche quando l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.
L’articolo successivo, il 452-duodecies c.p. “Ripristino dello stato dei luoghi”, prevede che il giudice disponga a carico del condannato il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile ed è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000 a carico di chi, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, ex art. 452-terdecies c.p. “Omessa bonifica”.
È evidente che tale legge non supera l’applicabilità delle singole sanzioni previste già per singole tipiche forme di reato. Per esempio tutti gli illeciti già previsti e sanzionati nella parte IV del T.U.A. rimangono ovviamente in vigore.
L’applicazione – in particolare – degli articoli 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) dipende sostanzialmente dalle “conseguenze” sostanziali di quei fatti già sanzionati dalle singole normative di settore.
Pertanto accanto, per esempio, al reato “formale” di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzionata dall’art. 256 C.1 T.U.A.) si aggiunge il delitto “sostanziale” di cui ai nuovi articoli del codice penale qualora da quell’evento fossero cagionati “una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile” delle varie matrici ambientali (art. 452bis) oppure “l’alterazione di un ecosistema” o gli altri casi di cui all’art. 452-quater.
Il fatto che molti abbiano già sottolineato come l’indeterminatezza di alcuni termini (“abusivamente”, “compromissione”, “deterioramento”, “significativi”, “misurabili”, “alterazione”, “particolarmente onerosa”) possa da un lato restringerne l’efficacia, mentre dall’altro ne amplifica a dismisura l’astratta applicabilità, fa ritenere che solo il tempo – e l’interpretazione giurisprudenziale – chiariranno l’effettiva portata “sostanziale” della riforma.
Peraltro v’è da sottolineare come con riferimento ad alcuni di quei termini “indeterminati” vi siano già alcuni riferimenti derivanti per esempio dalle norme sul danno ambientale, sull’art. 260 TUA e sullo stesso 734 cod. pen.
Seppur in sintesi sono poi da segnalare gli artt.452-quinques (riguardante la commissione dei reati summenzionati meramente per colpa); 452-sexies (sostanzialmente relativo ai rifiuti ad alta radioattività); 452-septies (impedimento all’attività di vigilanza e controllo ambientale “predisponendo ostacoli” o “compromettendone gli esiti”) e 452-octies (“ecomafia”: da interfacciarsi col delitto ex art. 260 TUA).
Di assoluto rilievo è la disposizione di cui all’art. 452-novies, per la quale “Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo”.
Attenzione: la norma parla solo di “delitti” previsti nel TUA, e quindi nel campo “rifiuti” il riferimento è solo agli artt. 256-bis e 260 (e 258, c. 4, in caso di certificato di analisi falso).
Dopo che gli artt. 252-decvies, undecies e duodecies trattano – rispettivamente – di ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi con riferimento ai delitti introdotti dalla riforma, l’art. 452-terdecies interviene sull’omessa bonifica, a tal punto di dover operare, all’inizio del comma 2 della L. 68/15, una modifica nello stesso testo dell’art. 257 T.U.A.
Altre modifiche al T.U.A. riguardano anche quella al 260 (operata dal comma 3), con riferimento agli obblighi di confisca, ma specialmente l’introduzione (ex comma 9) di una nuova Parte (sesta-bis) al D.L.vo 152/06, relativa alla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, applicabile “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste nel T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” ovvero praticamente tutte (in particolare artt. 256, 257, 259).
Interessante, infine, l’ipotesi di sostanziale “depenalizzazione” prevista dal nuovo art. 318 ter per cui, “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata”, l’organo di P.G. può impartire al contravventore un’apposita prescrizione, fissando un termine per la sua esecuzione.
“Quando risulta l’adempimento della prescrizione l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”. Dunque da reato (contravvenzionale) a illecito amministrativo, con tutte le conseguenze del caso, anche con riferimento al fatto che si tratta ovviamente di una esplicita norma di favor.
[1] I termini “abusivamente”, “significativi”” e “misurabili” sono quanto mai indeterminati e indeterminabili e lasciano indubbiamente spazio a leciti dubbi circa la concreta applicazione di tali reati. A tal proposito si rammenta che l’avverbio “abusivamente” compare anche nell’art. 260 del D.Lg.vo n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione Pen., Sez. III, n. 8299 del 3 marzo 2010, che afferma: “L’avverbio abusivamente, di cui al primo comma dell’art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006 – che sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, cede, riceve, trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti – si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa“.
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Prime note sulla riforma dei delitti ambientali (L. 68/15)
di Stefano Maglia
Dal 29 maggio 2015, è in vigore la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
Tale importantissima riforma, attesa da quasi vent’anni, non solo introduce nel codice penale un intero titolo (VI bis) dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, ma riporta modifiche allo stesso Testo Unico Ambientale (introducendo persino una Parte VI bis sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”) ed al D.L.vo n. 231/2001 (in particolare all’art. 25-undecies, recante i reati presupposto ambientali).
A prescindere da alcune critiche sollevate sin da subito da alcuni settori della vigilanza e della stessa magistratura, non v’è chi non veda la straordinaria e significativa importanza di tale riforma.
Per quanto concerne, in particolare, il nuovo titolo inserito nel codice penale, le principali novità sono le seguenti.
Con riguardo all’ “Inquinamento ambientale”, il nuovo articolo 452-bis c. p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.[1]
La pena è aumentata se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico o se a danno di specie animali o vegetali protette.
L’art. 452-ter c.p. “Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento”, prevede delle aggravanti.
È disposta, infatti, la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale ad una persona, mentre si applica la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave. La reclusione da 4 a 9 anni è disposta qualora derivi una lesione gravissima, mentre in caso di morte della persona, si applica la reclusione da 5 a 12 anni.
Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.
Il “Disastro ambientale”, punito all’art. 452-quater c.p. con la reclusione da 5 a 15 anni, riguarda, alternativamente, un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.
Il reato è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
Il legislatore, all’art. 452-quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”, ha disposto una riduzione della pena da un terzo a due terzi, qualora l’inquinamento ambientale o il disastro ambientale siano commessi per colpa, mentre è prevista un’ulteriore diminuzione di un terzo se dalla commissione dei suddetti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
L’art. 452-sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività: il delitto è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.
Il comma successivo dispone un aumento della pena, qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.
È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, secondo il disposto dell’art. 452-septies c.p. “Impedimento del controllo” chiunque l’impedisca il controllo ambientale, negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato; chi intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro o chi comprometta gli esiti”.
Il successivo articolo, il 452-octies c.p. “Circostanze aggravanti”, prevede specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l’ambiente, soprattutto qualora l’associazione, di cui all’art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei delitti sopra esposti o all’acquisizione della gestione o comunque del controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Un aumento delle pene da un terzo alla metà è contemplato qualora dell’associazione facciano parte ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Quando il fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più dei suddetti delitti, o di quelli previsti dal D.L.vo n. 152 del 2006 o da altra disposizione di legge a tutela dell’ambiente, oppure se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una delle citate norme, l’art. 452-novies c.p. “Aggravante ambientale”, dispone l’aumento di un terzo alla metà della pena nel primo caso mentre nel secondo caso, la pena è aumentata di un terzo, fermo restando la procedibilità d’ufficio.
L’art. 452-decies c.p. “Ravvedimento operoso”, dispone una riduzione dalla metà ai due terzi della pena nei confronti di colui che si adoperi per evitare le conseguenze ulteriori dell’attività delittuosa o che provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, mentre la riduzione da un terzo alla metà è prevista per chi aiuti concretamente l’autorità di polizia o giudiziaria nel ricostruire il fatto, nell’individuare gli autori o nel sottrarre risorse rilevanti alla commissione dei delitti.
L’art. 452-undecies c.p. in materia di “Confisca”, prevede che in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi, il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo.
Non è disposta la confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato, mentre se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente.
I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.
Non è disposta confisca anche quando l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.
L’articolo successivo, il 452-duodecies c.p. “Ripristino dello stato dei luoghi”, prevede che il giudice disponga a carico del condannato il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile ed è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000 a carico di chi, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, ex art. 452-terdecies c.p. “Omessa bonifica”.
È evidente che tale legge non supera l’applicabilità delle singole sanzioni previste già per singole tipiche forme di reato. Per esempio tutti gli illeciti già previsti e sanzionati nella parte IV del T.U.A. rimangono ovviamente in vigore.
L’applicazione – in particolare – degli articoli 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) dipende sostanzialmente dalle “conseguenze” sostanziali di quei fatti già sanzionati dalle singole normative di settore.
Pertanto accanto, per esempio, al reato “formale” di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzionata dall’art. 256 C.1 T.U.A.) si aggiunge il delitto “sostanziale” di cui ai nuovi articoli del codice penale qualora da quell’evento fossero cagionati “una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile” delle varie matrici ambientali (art. 452bis) oppure “l’alterazione di un ecosistema” o gli altri casi di cui all’art. 452-quater.
Il fatto che molti abbiano già sottolineato come l’indeterminatezza di alcuni termini (“abusivamente”, “compromissione”, “deterioramento”, “significativi”, “misurabili”, “alterazione”, “particolarmente onerosa”) possa da un lato restringerne l’efficacia, mentre dall’altro ne amplifica a dismisura l’astratta applicabilità, fa ritenere che solo il tempo – e l’interpretazione giurisprudenziale – chiariranno l’effettiva portata “sostanziale” della riforma.
Peraltro v’è da sottolineare come con riferimento ad alcuni di quei termini “indeterminati” vi siano già alcuni riferimenti derivanti per esempio dalle norme sul danno ambientale, sull’art. 260 TUA e sullo stesso 734 cod. pen.
Seppur in sintesi sono poi da segnalare gli artt.452-quinques (riguardante la commissione dei reati summenzionati meramente per colpa); 452-sexies (sostanzialmente relativo ai rifiuti ad alta radioattività); 452-septies (impedimento all’attività di vigilanza e controllo ambientale “predisponendo ostacoli” o “compromettendone gli esiti”) e 452-octies (“ecomafia”: da interfacciarsi col delitto ex art. 260 TUA).
Di assoluto rilievo è la disposizione di cui all’art. 452-novies, per la quale “Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo”.
Attenzione: la norma parla solo di “delitti” previsti nel TUA, e quindi nel campo “rifiuti” il riferimento è solo agli artt. 256-bis e 260 (e 258, c. 4, in caso di certificato di analisi falso).
Dopo che gli artt. 252-decvies, undecies e duodecies trattano – rispettivamente – di ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi con riferimento ai delitti introdotti dalla riforma, l’art. 452-terdecies interviene sull’omessa bonifica, a tal punto di dover operare, all’inizio del comma 2 della L. 68/15, una modifica nello stesso testo dell’art. 257 T.U.A.
Altre modifiche al T.U.A. riguardano anche quella al 260 (operata dal comma 3), con riferimento agli obblighi di confisca, ma specialmente l’introduzione (ex comma 9) di una nuova Parte (sesta-bis) al D.L.vo 152/06, relativa alla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, applicabile “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste nel T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” ovvero praticamente tutte (in particolare artt. 256, 257, 259).
Interessante, infine, l’ipotesi di sostanziale “depenalizzazione” prevista dal nuovo art. 318 ter per cui, “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata”, l’organo di P.G. può impartire al contravventore un’apposita prescrizione, fissando un termine per la sua esecuzione.
“Quando risulta l’adempimento della prescrizione l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”. Dunque da reato (contravvenzionale) a illecito amministrativo, con tutte le conseguenze del caso, anche con riferimento al fatto che si tratta ovviamente di una esplicita norma di favor.
[1] I termini “abusivamente”, “significativi”” e “misurabili” sono quanto mai indeterminati e indeterminabili e lasciano indubbiamente spazio a leciti dubbi circa la concreta applicazione di tali reati.
A tal proposito si rammenta che l’avverbio “abusivamente” compare anche nell’art. 260 del D.Lg.vo n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione Pen., Sez. III, n. 8299 del 3 marzo 2010, che afferma: “L’avverbio abusivamente, di cui al primo comma dell’art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006 – che sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, cede, riceve, trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti – si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa“.
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