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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Profili autorizzativi dell’installazione di un impianto a biogas in zona agricola
di Stefano Maglia, Giulia Guagnini
Categoria: Biogas
Il TAR dell’Emilia Romagna (Sez. distaccata di Parma), con sentenza n. 241 del 26 giugno 2014, ha affrontato la questione della costruzione e dell’esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica (300KWel) e termica alimentato da biogas da digestione anaerobica, da realizzarsi in una cittadina emiliana. Si tratta di una pronuncia articolata, che offre numerosi spunti di riflessione e che vede coinvolte, oltre alle amministrazioni pubbliche, anche un Comitato “No Biogas” formato da privati cittadini residenti vicino alla zona prescelta per la costruzione dell’impianto. Il contenzioso è stato instaurato proprio da tale Comitato, che ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base di diverse censure. Fra queste, un prospettato e generalizzato aumento dell’inquinamento dovuto alle emissioni in atmosfera, al rumore, agli scarichi delle acque reflue, allo spargimento del digestato sul terreno e alle emissioni odorigene, in considerazione del fatto che la materia prima necessaria all’alimentazione dell’impianto è costituita da escrementi animali e da materiale vegetale marcio. Inoltre, i ricorrenti lamentano l’incompatibilità dell’opera con la valorizzazione ed i fini istitutivi del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, nei cui confini ricadrebbe l’impianto, nonché un presumibile aumento del traffico nella zona interessata dovuto al transito dei camion carichi di materiale da trattare. I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni. Per quanto attiene il fatto che l’impianto sorgerebbe all’interno dell’area Parco, i giudici hanno evidenziato che lo stesso ricade solo in minima parte all’interno dello stesso, in un’area che peraltro risulta classificata come zona “pre-parco” e nella quale la legislazione regionale ammette determinati interventi edilizi. Il Piano di Sviluppo Aziendale poi risulterebbe coerente con le finalità istitutive del parco “in quanto tendente a promuovere la multifunzionalità di un’azienda agricola locale”. Inoltre, a fronte della dedotta illogicità connessa di consentire la realizzazione dell’impianto in zona agricola, il TAR ha osservato che un impianto quale quello in discorso, peraltro di piccole dimensioni, “è funzionalmente connesso alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla produzione agricola, e conseguentemente la sua allocazione in zona agricola deve ritenersi compatibile con le linee guida dettate con il D.M. 10 settembre 2010[1], poiché l’art. 12, D.L.vo n. 387/2003[2] prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possano essere ubicati in zone classificate agricole dai piani urbanistici”. Inoltre, l’impianto che produce biogas da biomasse in sè “non smaltisce nè tratta rifiuti e non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre”, nè deve essere sottoposto a screening e a VIA qualora la potenza nominale risulti inferiore alla soglia dimensionale dei 25 MW ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 9/99. In generale i giudici hanno rilevato come l’autorizzazione rilasciata all’esercizio dell’impianto in questione sia in generale sostenuta da idonea e coerente istruttoria. Sulle base delle considerazioni sopra richiamate il TAR, oltre a respingere il ricorso, ha altresì stabilito che il Comitato “No Biogas” dovrà provvedere al pagamento delle spese giudiziarie a favore di tutte le parti costituitesi in giudizio, vale a dire il Comune, la Provincia, l’ARPA-Ente Gestione Parco, il Ministero per i beni culturali, l’ASL e l’azienda agricola che dovrebbe realizzare l’impianto. I giudici hanno invece previsto che nulla è dovuto alla Regione, ed hanno infine respinto la domanda risarcitoria presentata dall’azienda agricola. L’art. 12, D.L.vo n. 387/2003, richiamato nelle motivazioni della sentenza del TAR, prevede un procedimento autorizzativo semplificato, in cui si inserisce la convocazione della Conferenza di servizi, a seguito della quale viene rilasciata dalle autorità competenti un’autorizzazione unica. Tale procedura semplificata consente fra l’altro di installare impianti di carattere industriale anche in zone agricole o in aree che di per sè non sarebbero idonee per lo svolgimento di tale attività. Il tutto in un’ottica di promozione della produzione di energia a partire dal biogas, che in quanto fonte rinnovabile può assicurare non soltanto autonomia energetica, ma anche un minore impatto sull’ambiente[3]. La tematica della costruzione di un impianto alimentato a biogas in zona agricola è stata peraltro affrontato nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 11 giugno 2014, con la quale i giudici hanno ribadito che alla previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, D.L.vo n. 387/2003 (“Gli impianti di produzione di energia elettrica [alimentati da fonti rinnovabili programmabili o non programmabili] … possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale …”) non si possa derogare mediante una norma regionale che vieti la realizzazione di impianti a biomassa in zona agricola (nella specie, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Puglia n. 31/2008, nella parte in cui prevedeva il divieto di realizzazione di impianti a biomassa in zona agricola, a meno che la biomassa in questione non provenisse per almeno il 40% da “filiera corta”). Ciò in quanto il citato art. 12, comma 7, “riflette il più ampio principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili”. In linea con la posizione espressa dal TAR Emilia Romagna nella sentenza in esame si segnalano altre pronunce, secondo le quali gli impianti di produzione di biogas da biomasse non trattano in alcun modo rifiuti: essi sono invece destinati a generare energia mediante un procedimento per cui vengono inizialmente introdotti elementi organici che precedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse. I residui, dunque, servono solo per dare avvio all’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica e non costituiscono l’oggetto del trattamento, bensì ne sono uno strumento operativo necessario al funzionamento dell’impianto (cfr. TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 236, del 25 luglio 2013). Tuttavia, si registrano anche opinioni contrarie, che sostengono la classificazione degli impianti a biogas fra gli impianti di recupero di rifiuti (cfr. TAR Emilia Romagna (BO), Sez. III, n. 3296 del 9 luglio 2008). E’ infine interessante notare come il Comitato di cittadini abbia viste non accolte le proprie doglianze, e che anzi sia stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per ciascuna delle parti costituite. Ciò è sintomatico del fatto che non sempre le istanze provenienti dalla collettività trovano accoglimento, perlomeno qualora siano prive di adeguate basi giuridiche e costituiscano “semplicemente” espressione di preoccupazioni lato sensu legate all’ambiente ed alla salute umana.
[1] “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 ed in vigore dal 3 ottobre 2010.
[2] Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Suppl. Ordinario n. 17 ed in vigore dal 15 febbraio 2004.
[3] Cfr. MAGLIA S., LABARILE M.A., “Sulla produzione di energia da biogas: il punto sui recenti sviluppi normativi”, pagg. 716 e ss., Ambiente&Sviluppo, n. 8/2009, pagg. 716 e ss.
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Profili autorizzativi dell’installazione di un impianto a biogas in zona agricola
di Stefano Maglia, Giulia Guagnini
Il TAR dell’Emilia Romagna (Sez. distaccata di Parma), con sentenza n. 241 del 26 giugno 2014, ha affrontato la questione della costruzione e dell’esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica (300KWel) e termica alimentato da biogas da digestione anaerobica, da realizzarsi in una cittadina emiliana.
Si tratta di una pronuncia articolata, che offre numerosi spunti di riflessione e che vede coinvolte, oltre alle amministrazioni pubbliche, anche un Comitato “No Biogas” formato da privati cittadini residenti vicino alla zona prescelta per la costruzione dell’impianto.
Il contenzioso è stato instaurato proprio da tale Comitato, che ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base di diverse censure. Fra queste, un prospettato e generalizzato aumento dell’inquinamento dovuto alle emissioni in atmosfera, al rumore, agli scarichi delle acque reflue, allo spargimento del digestato sul terreno e alle emissioni odorigene, in considerazione del fatto che la materia prima necessaria all’alimentazione dell’impianto è costituita da escrementi animali e da materiale vegetale marcio. Inoltre, i ricorrenti lamentano l’incompatibilità dell’opera con la valorizzazione ed i fini istitutivi del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, nei cui confini ricadrebbe l’impianto, nonché un presumibile aumento del traffico nella zona interessata dovuto al transito dei camion carichi di materiale da trattare.
I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
Per quanto attiene il fatto che l’impianto sorgerebbe all’interno dell’area Parco, i giudici hanno evidenziato che lo stesso ricade solo in minima parte all’interno dello stesso, in un’area che peraltro risulta classificata come zona “pre-parco” e nella quale la legislazione regionale ammette determinati interventi edilizi. Il Piano di Sviluppo Aziendale poi risulterebbe coerente con le finalità istitutive del parco “in quanto tendente a promuovere la multifunzionalità di un’azienda agricola locale”.
Inoltre, a fronte della dedotta illogicità connessa di consentire la realizzazione dell’impianto in zona agricola, il TAR ha osservato che un impianto quale quello in discorso, peraltro di piccole dimensioni, “è funzionalmente connesso alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla produzione agricola, e conseguentemente la sua allocazione in zona agricola deve ritenersi compatibile con le linee guida dettate con il D.M. 10 settembre 2010[1], poiché l’art. 12, D.L.vo n. 387/2003[2] prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possano essere ubicati in zone classificate agricole dai piani urbanistici”. Inoltre, l’impianto che produce biogas da biomasse in sè “non smaltisce nè tratta rifiuti e non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre”, nè deve essere sottoposto a screening e a VIA qualora la potenza nominale risulti inferiore alla soglia dimensionale dei 25 MW ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 9/99.
In generale i giudici hanno rilevato come l’autorizzazione rilasciata all’esercizio dell’impianto in questione sia in generale sostenuta da idonea e coerente istruttoria.
Sulle base delle considerazioni sopra richiamate il TAR, oltre a respingere il ricorso, ha altresì stabilito che il Comitato “No Biogas” dovrà provvedere al pagamento delle spese giudiziarie a favore di tutte le parti costituitesi in giudizio, vale a dire il Comune, la Provincia, l’ARPA-Ente Gestione Parco, il Ministero per i beni culturali, l’ASL e l’azienda agricola che dovrebbe realizzare l’impianto. I giudici hanno invece previsto che nulla è dovuto alla Regione, ed hanno infine respinto la domanda risarcitoria presentata dall’azienda agricola.
L’art. 12, D.L.vo n. 387/2003, richiamato nelle motivazioni della sentenza del TAR, prevede un procedimento autorizzativo semplificato, in cui si inserisce la convocazione della Conferenza di servizi, a seguito della quale viene rilasciata dalle autorità competenti un’autorizzazione unica. Tale procedura semplificata consente fra l’altro di installare impianti di carattere industriale anche in zone agricole o in aree che di per sè non sarebbero idonee per lo svolgimento di tale attività. Il tutto in un’ottica di promozione della produzione di energia a partire dal biogas, che in quanto fonte rinnovabile può assicurare non soltanto autonomia energetica, ma anche un minore impatto sull’ambiente[3].
La tematica della costruzione di un impianto alimentato a biogas in zona agricola è stata peraltro affrontato nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 11 giugno 2014, con la quale i giudici hanno ribadito che alla previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, D.L.vo n. 387/2003 (“Gli impianti di produzione di energia elettrica [alimentati da fonti rinnovabili programmabili o non programmabili] … possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale …”) non si possa derogare mediante una norma regionale che vieti la realizzazione di impianti a biomassa in zona agricola (nella specie, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Puglia n. 31/2008, nella parte in cui prevedeva il divieto di realizzazione di impianti a biomassa in zona agricola, a meno che la biomassa in questione non provenisse per almeno il 40% da “filiera corta”). Ciò in quanto il citato art. 12, comma 7, “riflette il più ampio principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili”.
In linea con la posizione espressa dal TAR Emilia Romagna nella sentenza in esame si segnalano altre pronunce, secondo le quali gli impianti di produzione di biogas da biomasse non trattano in alcun modo rifiuti: essi sono invece destinati a generare energia mediante un procedimento per cui vengono inizialmente introdotti elementi organici che precedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse. I residui, dunque, servono solo per dare avvio all’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica e non costituiscono l’oggetto del trattamento, bensì ne sono uno strumento operativo necessario al funzionamento dell’impianto (cfr. TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 236, del 25 luglio 2013). Tuttavia, si registrano anche opinioni contrarie, che sostengono la classificazione degli impianti a biogas fra gli impianti di recupero di rifiuti (cfr. TAR Emilia Romagna (BO), Sez. III, n. 3296 del 9 luglio 2008).
E’ infine interessante notare come il Comitato di cittadini abbia viste non accolte le proprie doglianze, e che anzi sia stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per ciascuna delle parti costituite. Ciò è sintomatico del fatto che non sempre le istanze provenienti dalla collettività trovano accoglimento, perlomeno qualora siano prive di adeguate basi giuridiche e costituiscano “semplicemente” espressione di preoccupazioni lato sensu legate all’ambiente ed alla salute umana.
[1] “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 ed in vigore dal 3 ottobre 2010.
[2] Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Suppl. Ordinario n. 17 ed in vigore dal 15 febbraio 2004.
[3] Cfr. MAGLIA S., LABARILE M.A., “Sulla produzione di energia da biogas: il punto sui recenti sviluppi normativi”, pagg. 716 e ss., Ambiente&Sviluppo, n. 8/2009, pagg. 716 e ss.
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