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Proposte di modifica del D.L.vo 155/10: quali novità per la qualità dell’aria?

di Monica Taina

Categoria: Aria

Nel corso del 2010 il quadro normativo in materia di qualità dell’aria ha subito sostanziali modifiche.

La normativa precedente, articolata in un provvedimento quadro di riferimento (il D. L.vo 351/1999) ed in decreti attuativi (che fornivano modalità di misura, indicazioni sul numero e sulla collocazione delle postazioni di monitoraggio, limiti e valori di riferimento per i diversi inquinanti), è stata sostituita da una unica norma, il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

Il Decreto n. 155/2010 ha introdotto importanti novità nell’ambito del complesso quadro normativo in materia di qualità dell’aria in ambiente, mettendo in campo nuovi strumenti per monitorare e quindi riportare sotto controllo l’inquinamento atmosferico. Oltre a fornire una metodologia di riferimento per la suddivisione delle zone (zonizzazione) del territorio italiano, sostanzialmente corrispondenti ai confini regionali, ha definito i valori di riferimento che permettono una valutazione della qualità dell’aria, su base annuale, in relazione alle concentrazioni dei diversi inquinanti. In questi anni il percorso di adeguamento delle varie regioni ha mostrato diverse difformità nell’adeguamento a quanto previsto dal decreto, oltre alle difficoltà di applicazione dei sistemi di misurazione di alcuni inquinanti mancando i decreti tecnici di attuazione, uniformità di interpretazione dei criteri di misurazione.

Queste le premesse sulla base delle quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (parere 12/109/cu10/c5) il 25 luglio scorso ha reso il proprio parere – favorevole condizionato – sullo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Il documento in sintesi, propone di:

– includere le misure fatte con campionatori passivi, tra le misurazioni indicative. Tale modifica consente di adeguare il D.lgs155/2010 alla direttiva 2008/50/CE, dato che nell’attuale formulazione risulta essere più restrittiva rispetto alla norma comunitaria;

– posticipare la scadenza per la presentazione da parte delle Regioni del programma di valutazione al 31 dicembre 2012, al fine di consentire più tempo per la redazione dello stesso;

– meglio formulare i riferimenti alla documentazione tecnica che correda i piani al fine di esplicitare meglio l’attività che deve compiere la regione (o la provincia autonoma) devono svolgere;

– sopprimere i controlli riferiti al cosiddetto “bollino blu” per le auto, in considerazione che a seguito della soppressione dello il controllo dei gas di scarico avviene esclusivamente in occasione della revisione del veicolo;

– riformulare l’art. 12 del D. L.vo, relativo alle procedure di informazione e comunicazione verso il MATTM e ISPRA, al fine di chiarire che il d.lgs. 155/2010, ponendosi in continuità con il precedente d.lgs. n. 351/1999, non prescrive alle regioni l’adozione di un nuovo piano per la qualità dell’aria entro il termine di 18 mesi dalla fine del 2010 (anno di entrata in vigore del decreto stesso), ma ne prescrive, invece, l’adozione alle regioni che, superati i livelli indicati, ne siano sprovvisti.

È infine indicata una proposta di modifica per l’Appendice I avuto riguardo al fatto che essendo il processo di zonizzazione prevalentemente volto alla protezione della salute umana, si deve procedere, in primo luogo, all’individuazione degli agglomerati e, successivamente, all’individuazione delle altre zone. Il successivo passo sarà la valutazione ed eventuale recepimento delle modifiche proposte da parte del Parlamento, affinché il provvedimento divenga legge.

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