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Proroga al divieto di conferimento in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 KJ/Kg.
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
E’ stato pubblicato sulla GU 11 del 14 gennaio 2013 il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”. Tale D.L., i cui articoli sono in vigore dal 15 gennaio 2013, all’art. 1 c. 2 apporta la tanto auspicata proroga al divieto di conferimento in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 KJ/Kg Nel 1999, con la Direttiva n. 31, la Comunità Europea dettò le regole sul conferimento dei rifiuti in discarica. L’Italia, per l’attuazione di tali direttive, pubblicò sulla GU n. 59 del 12 marzo 2003 il D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale Decreto Legislativo, nello specifico, all’art. 6 elencava i rifiuti non ammessi in discarica e, alla lettera p, vietava i rifiuti con PCI > a 13.000 kj/kg a partire dal 31 dicembre 2008. Tale termine, inizialmente sostituito dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 nel 31 dicembre 2009, subì un susseguirsi di proroghe fino a giungere, con l’art. 13 c. 6 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, nel 31 dicembre 2012. Il D.L. 14 gennaio 2013 all’art. 1 c. 2 proroga tale termine ulteriormente al 31 dicembre 2013. “Nel pieno rispetto delle meno severe norme europee”, si legge come motivazione dal comunicato stampa che accompagna l’inizio dell’iter della proroga in esame cioè, l’approvazione da parte del CDM dell’11 gennaio del DL “criticità gestione rifiuti”. Il commento sopracitato, alla luce della Dir. 1999/31/CE madre del D.L.vo 36/2003 che dettò il divieto in esame, vuole significare una cosa molto precisa: abbiamo scritto una norma ben più severa di quella richiesta dalla CE e che non siamo in grado di far rispettare. Nella Direttiva Europea, infatti, non vi è alcuna traccia di quell’esplicito divieto. Nessuna traccia, inoltre, vi è per le sanzioni in violazioni all’art. 6 per cui, per l’inadempimento al divieto di conferimento di rifiuti con PCI > a 13.000 KJ/Kg, l’art. 16 del D.L.vo 36/03 relativo alle sanzioni non ne prevede nessuna esplicita. La non previsione di nessuna sanzione non è l’unico segnale di mancanza di programmazione e predisposizione necessarie per l’adempimento di quanto richiesto dal D.L.vo 36/03. Era fondamentale tale proroga per coprire l’inevitabile voragine operativo-gestionale che l’entrata in vigore di detto divieto avrebbe comportato. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, vi è anche chi sostiene che, il divieto di conferimento di rifiuti in discarica con PCI > 13.000 KJ/Kg, non avrebbe provocato comunque problemi per le discariche dove vengono smaltiti solo i rifiuti solidi urbani sulla base di quanto l’art. 6 del DM 27 settembre 2010. Partendo però dal presupposto che un DM non può derogare quanto prescrive un D.L.vo, anche tale teoria sta in piedi fino ad un certo punto. La realtà è che il realizzarsi di detto divieto avrebbe creato grossissimi problemi in tutte quelle discariche autorizzate allo smaltimento sia di RSU che di rifiuti speciali non pericolosi in quanto, oltre alla classificazione chimica, avrebbero dovuto anche presentare la determinazione del potere calorifico ove questo tipo di rifiuto sia stato costituito da polistirolo, plastiche da scarto di selezione, ecc.. in quanto avrebbero avuto certamente un PCI superiore a quanto previsto dalla normativa. Sebbene l’amarezza dovuta all’ennesimo palesarsi di una profonda disorganizzazione normativa ed organizzativa un grosso sospiro va tirato per lo scongiurarsi dell’apocalittica situazione che si sarebbe provocata specialmente in quasi tutto il centro-sud Italia. In un’area, infatti, con la raccolta differenziata sotto al 20% e una minima presenza di inceneritori il divieto di conferimento di rifiuti in discarica con PCI > 13.000 KJ/Kg avrebbe ripresentato, ed in scala ben più grave ed ampia, la famosa “emergenza rifiuti in strada a Napoli”.
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Proroga al divieto di conferimento in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 KJ/Kg.
di Stefano Maglia
E’ stato pubblicato sulla GU 11 del 14 gennaio 2013 il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”. Tale D.L., i cui articoli sono in vigore dal 15 gennaio 2013, all’art. 1 c. 2 apporta la tanto auspicata proroga al divieto di conferimento in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 KJ/Kg Nel 1999, con la Direttiva n. 31, la Comunità Europea dettò le regole sul conferimento dei rifiuti in discarica. L’Italia, per l’attuazione di tali direttive, pubblicò sulla GU n. 59 del 12 marzo 2003 il D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale Decreto Legislativo, nello specifico, all’art. 6 elencava i rifiuti non ammessi in discarica e, alla lettera p, vietava i rifiuti con PCI > a 13.000 kj/kg a partire dal 31 dicembre 2008. Tale termine, inizialmente sostituito dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 nel 31 dicembre 2009, subì un susseguirsi di proroghe fino a giungere, con l’art. 13 c. 6 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, nel 31 dicembre 2012. Il D.L. 14 gennaio 2013 all’art. 1 c. 2 proroga tale termine ulteriormente al 31 dicembre 2013. “Nel pieno rispetto delle meno severe norme europee”, si legge come motivazione dal comunicato stampa che accompagna l’inizio dell’iter della proroga in esame cioè, l’approvazione da parte del CDM dell’11 gennaio del DL “criticità gestione rifiuti”. Il commento sopracitato, alla luce della Dir. 1999/31/CE madre del D.L.vo 36/2003 che dettò il divieto in esame, vuole significare una cosa molto precisa: abbiamo scritto una norma ben più severa di quella richiesta dalla CE e che non siamo in grado di far rispettare. Nella Direttiva Europea, infatti, non vi è alcuna traccia di quell’esplicito divieto. Nessuna traccia, inoltre, vi è per le sanzioni in violazioni all’art. 6 per cui, per l’inadempimento al divieto di conferimento di rifiuti con PCI > a 13.000 KJ/Kg, l’art. 16 del D.L.vo 36/03 relativo alle sanzioni non ne prevede nessuna esplicita. La non previsione di nessuna sanzione non è l’unico segnale di mancanza di programmazione e predisposizione necessarie per l’adempimento di quanto richiesto dal D.L.vo 36/03. Era fondamentale tale proroga per coprire l’inevitabile voragine operativo-gestionale che l’entrata in vigore di detto divieto avrebbe comportato. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, vi è anche chi sostiene che, il divieto di conferimento di rifiuti in discarica con PCI > 13.000 KJ/Kg, non avrebbe provocato comunque problemi per le discariche dove vengono smaltiti solo i rifiuti solidi urbani sulla base di quanto l’art. 6 del DM 27 settembre 2010. Partendo però dal presupposto che un DM non può derogare quanto prescrive un D.L.vo, anche tale teoria sta in piedi fino ad un certo punto. La realtà è che il realizzarsi di detto divieto avrebbe creato grossissimi problemi in tutte quelle discariche autorizzate allo smaltimento sia di RSU che di rifiuti speciali non pericolosi in quanto, oltre alla classificazione chimica, avrebbero dovuto anche presentare la determinazione del potere calorifico ove questo tipo di rifiuto sia stato costituito da polistirolo, plastiche da scarto di selezione, ecc.. in quanto avrebbero avuto certamente un PCI superiore a quanto previsto dalla normativa. Sebbene l’amarezza dovuta all’ennesimo palesarsi di una profonda disorganizzazione normativa ed organizzativa un grosso sospiro va tirato per lo scongiurarsi dell’apocalittica situazione che si sarebbe provocata specialmente in quasi tutto il centro-sud Italia. In un’area, infatti, con la raccolta differenziata sotto al 20% e una minima presenza di inceneritori il divieto di conferimento di rifiuti in discarica con PCI > 13.000 KJ/Kg avrebbe ripresentato, ed in scala ben più grave ed ampia, la famosa “emergenza rifiuti in strada a Napoli”.
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