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Stefano Maglia

Qual è la disciplina dell’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie? Che differenza c’è con la manutenzione delle fosse Imhoff?

di Stefano Maglia, Sabrina Suardi

Categoria: Rifiuti

Il riferimento normativo da analizzare è il comma 5 dell’art. 230, D.L.vo 152/2006[1] – come sostituito dall’art. 33 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205[2] – il quale recita: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
 

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva […]”. In primo luogo si sottolinea che tale norma conferma la teoria secondo la quale nell’attività manutentiva il produttore del rifiuto proveniente da tale attività deve considerarsi, in generale, il manutentore.
 

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Ciò detto, occorre rilevare che detta attività deve ritenersi ontologicamente diversa dalla manutenzione delle reti di cui al citato art. 230, c. 1, del medesimo decreto: la prima (ovvero quella di cui all’art. 230, c. 5) è, infatti, l’attività ordinaria di pulizia della fognatura; la seconda è l’attività svolta in caso di guasto, rottura o, tutt’al più, il lavoro eseguito sulle parti fisiche della rete al fine di prevenire i guasti.

 

Ma cosa si intende per “reti fognarie di qualsiasi tipologia”?

 

La domanda risulta propedeutica in quanto necessaria per capire quali sistemi possano in qualche modo rientrare nel concetto di “rete fognaria” e fruire della deroga appena richiamata.

La definizione che cerchiamo è contenuta nell’art. 74, c. 1, lett. dd), D.L.vo 152/2006, per il quale per “rete fognaria” deve intendersi “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”. Dato l’esplicito richiamo alle attività di raccolta e convogliamento delle acque, la definizione non può che riferirsi alla fognatura c.d. “dinamica”, la quale, attraverso canalizzazioni (“sistema di condotte”), raccoglie e trasporta le acque reflue; contrariamente a quanto accade nei sistemi c.d. “statici” costituiti da vasche di raccolta in cui vengono fatti convogliare i reflui di origine civile.

In tale ultimo raggruppamento rientrano generalmente i c.d. pozzi neri, utilizzati per lo più per quegli edifici isolati dal centro abitato (es. le case di campagna), per i quali risulta impossibile il collettamento alla fognatura.

 

Ciò premesso, quindi, ci si deve conseguentemente chiedere in che modo devono essere inquadrate le fosse settiche convenzionali in generale, e le c.d. fosse Imhoff in particolare: sistemi “statici” o “dinamici”?

 

Queste possono definirsi come sistemi utilizzati per il trattamento di tutte le acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, sul suolo ed in rete fognaria, collegata e non collegata all’impianto di depurazione. La funzione delle fosse Imhoff, in particolare, è quella di sostituire l’impianto di depurazione, ovvero quel sistema di trattamento delle acque reflue al termine del quale si originano fanghi derivanti da trattamenti di tipo fisico, chimico-fisico e biologico. Il loro funzionamento presuppone sempre la raccolta ed il convogliamento del refluo, mentre i pozzi neri ne effettuano solamente la raccolta e abbisognano, quindi, dello svuotamento periodico[3].

 

Tuttavia, benché – in considerazione del funzionamento delle fosse settiche come innanzi accennato – sia evidente la differenza con il sistema “chiuso” dei pozzi neri, laddove non sia possibile rintracciare alcuna connessione tra la fossa settica (e Imhoff) e la rete fognaria, questa non può che qualificarsi come una fognatura di tipo “statico”, in quanto non costituita da condotte ma da vasche di raccolta.

 

Si consideri, tuttavia, che non rileva solo il tipo di sistema – “statico” o “dinamico” – destinatario del refluo, ma anche l’attività che si intende svolgere su di esso:

  • Manutenzione;
  • Pulizia manutentiva;
  • Semplice svuotamento.

 

Imprescindibile a questo punto risulta la differenziazione già richiamata tra fossa Imhoff collegata alla rete fognaria e fossa Imhoff non allacciata.

Se la fossa è collegata alla rete fognaria l’attività di manutenzione è regolamentata dalla disciplina sulla manutenzione di reti e infrastrutture di cui all’art. 230, comma 1, del D.L.vo 152/2006.

 

È, invece, con riferimento alla pulizia manutentiva della stessa che è possibile l’applicazione del quinto comma dell’art. 230.

 

Se, invece, la fossa non risulta collegata alla rete fognaria, in accordo con l’interpretazione accolta dalla dottrina maggioritaria – pacifica da sempre l’inapplicabilità dei commi 1 e 5 dell’art. 230, D.L.vo 152/2006, sulla manutenzione c.d. “generica” e “specifica” (in quanto presuppongono la presenza della rete) – gli interventi di pulizia ed estrazione del fango dalle Fosse Imhoff – perlomeno quelli che fossero programmati o su chiamata – si ritenevano da qualificare come attività manutentive cui applicare il disposto – e quindi il favor – di cui all’art. 266, c. 4 (in quanto non afferenti alla rete fognaria).

In assenza di giurisprudenza puntuale, peraltro, a sostegno della predetta posizione si richiamava la sentenza Cass. III Pen. n. 17460 del 10 maggio 2012, secondo la quale i rifiuti prodotti da un’attività di manutenzione di reti idriche ricadono, non nell’ipotesi generica di cui all’art. 266, c. 4, D.L.vo 152/06, bensì in quella specifica di cui all’art. 230; per cui a contrariis i rifiuti prodotti da un’attività di manutenzione che non interessi la rete dovrebbero considerarsi ricadenti nell’ipotesi di cui all’art. 266, c. 4.

 

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 52133 del 20 novembre 2018

 

Il primo intervento giurisprudenziale in materia è avvenuto con la sentenza Cass. Pen. Sez. III, 20 novembre 2018, n. 52133. La fattispecie riguardava l’attività del ricorrente (uno spurghista) la quale per la Corte non poteva qualificarsi come pulizia manutentiva di fognature ma come semplice svuotamento di pozzi neri, fosse Imhoff o di bagni mobili.

 

La pronuncia ha, fin da subito, sollevato dubbi legittimi (emerge chiaramente, difatti, che la Corte sembra equiparare in maniera alquanto semplicistica i pozzi neri alle fosse settiche – in realtà concettualmente e tecnicamente distanti), tuttavia, non è possibile ignorare il primo e unico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il quale se da una parte conferma quanto in precedenza concluso rilevando che: “tutti i rifiuti liquidi prelevati da fosse settiche (e/o pozzi neri), o comunque serbatoi non connessi mediante apposite condotte alla rete fognaria, o meglio, che non integrano una rete fognaria (si veda l’analisi innanzi condotta della nozione di “rete fognaria” di cui all’art. 74, c. 1, lett. dd), D.L.vo 152/2006), non rientrano nella speciale disciplina di cui al comma 5 dell’art. 230 del D.L.vo 152/2006, […]”; dall’altra la Corte specifica che “alla luce delle modalità di formazione dei rifiuti accumulati nei pozzi neri e nelle fosse settiche, nonché delle modalità operative di manutenzione di detti impianti, i rifiuti raccolti nelle vasche suddette non risultano qualificabili come rifiuti da manutenzione ex artt. 183, lett. f) e 266, comma 4 del medesimo decreto, poiché non vengono fisicamente prodotti dalle attività manutentive svolte dalle imprese”.

 

Per cui, mentre in presenza di collegamento con la rete fognaria, l’attività di pulizia manutentiva può essere equiparata a quella esercitata sulla rete fognaria “dinamica” con la conseguente applicabilità di quanto disposto dal quinto comma dell’art. 230 del medesimo decreto; quando tale collegamento manca, è necessario considerare i rifiuti presenti nella vasca – al pari dei rifiuti da esumazione ed estumulazione[4] – come preesistenti rispetto all’attività condotta dallo spurghista, il quale – lungi da poter essere qualificato come ”produttore del rifiuto” ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. f), D.L.vo 152/2006 – effettua il mero svuotamento del sistema e procede al trasporto (in presenza dei requisiti normativamente richiesti) verso l’impianto di destino di quanto raccolto che – a fronte dell’indirizzo giurisprudenziale appena esaminato – deve qualificarsi come rifiuto urbano ai sensi del secondo comma dell’art. 184 del medesimo decreto.

 

 

Piacenza, 19.02.2019

 

 

[1] Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 96). Entrato in vigore il 29 aprile 2006.

 

[2] Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU n.288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 269). Entrato in vigore il 25 dicembre 2010.

 

[3] Conf. Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 (G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977) – Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento la quale, benché posta in attuazione della c.d. Legge Merli poi abrogata dall’art. 175 del D.L.vo 152/2006, risulta oggi ancora utile per districarsi tra caratteristiche tecniche a volte di difficile comprensione per i non addetti ai lavori.

 

[4] Sentenza TAR Veneto 13 settembre 2013, n° 1107 per la quale “i rifiuti provenienti da esumazione e da estumulazione sono classificati come urbani ex articolo 184, c. 2, lett. f) del D.lgs. 152/2006; né d’altra parte appare fondamentalmente sostenibile che i medesimi residui mortali derivino dall’attività di esumazione anziché essere preesistenti ad essa”.

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