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Qual è la data del formulario da indicare nel registro di carico/scarico?

di Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

Nonostante le diverse norme in materia e gli anni trascorsi dalla sua istituzione, ancora oggi sussistono dubbi circa la corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Occorre preliminarmente evidenziare che l’art. 190 del D.L.vo n. 152/2006, che individua i soggetti obbligati nonché le tempistiche e modalità di effettuazione delle annotazioni da riportare sul registro, pone a tutt’oggi un problema relativo alla sua vigenza, in quanto il D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205[1] (che ha modificato tale articolo) ha previsto una nuova formulazione della norma, che dovrà entrare in vigore solo all’indomani della piena operatività del SISTRI. A parere di chi scrive, non essendo il SISTRI ancora del tutto operativo, si è in presenza di una sorta di “doppio binario”[2], per cui occorrerà fare riferimento alla “vecchia” versione dell’art. 190.
A prescindere da tali considerazioni, le ulteriori disposizioni di riferimento in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti sono:
D.M. 1 aprile 1998, n. 148[3], contenente i modelli di registro, da adottare in base all’attività esercitata (Modello A per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione; Modello B per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione);
Circolare 1 agosto 1998, n. 812[4], che fornisce criteri interpretativi sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei FIR.
Come accennato in precedenza, spesso gli operatori incontrano difficoltà pratiche nella compilazione del registro di carico e scarico. In particolare, si pone un problema con riferimento all’annotazione relativa alla data del formulario da riportare nella prima colonna del registro.
Secondo quanto previsto dal D.M. 1 aprile 1998, n. 148 (cfr. Allegato C-1, punto III, lett. a) per produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori ed intermediari e commercianti detentori, mentre cfr. Allegato C-2, punto III, lett. a) per intermediari e commercianti non detentori), nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione alla quale si riferisce la registrazione, con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del FIR, la data di effettuazione del trasporto ed il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce.
La Circolare 4 agosto 1998, n. 812, invece, prevede al punto 2, lett. c) che la data da indicare nella prima colonna, alla voce “Formulario n. … del …”, sia la “data di emissione del formulario quale risulta indicata nell’allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998”. Secondo tale Allegato C, punto II, del D.M. 1 aprile 1998, n. 145[5], la data di emissione del formulario deve essere infatti riportata sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce. Inoltre, il punto 2, lett. d) della Circolarestabilisce che nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto.
Alla luce di quanto sopra si evidenzia una condizione di incertezza giuridica, determinata dal fatto che la Circolare, pur essendo norma di rango inferiore rispetto al D.M., ne costituisce una sorta di “interpretazione autentica”. Il fatto di riportare la data di effettuazione del trasporto, ad ogni modo, costituisce a parere di chi scrive una soluzione più logica e coerente dal punto di vista delle finalità della tenuta del registro di carico e scarico (ciò ancor più nel caso di un’annotazione relativa ad uno scarico, con fuoriuscita del rifiuto dall’impianto e conseguente immissione del rifiuto su strada), sebbene non si possa essere certi del fatto che si tratti di una posizione condivisa da pubbliche amministrazioni e organi di controllo.
In dottrina si registrano tuttavia posizioni contrarie, secondo cui la data da indicare è quella di emissione del formulario, in quanto la stessa costituisce un riferimento documentale preciso e verificabile: al contrario, riportando la data di effettuazione del trasporto si rischierebbe di riportare riferimenti discordanti e quindi di creare confusione nella tenuta della documentazione obbligatoria.
Alla luce di quanto sopra riportato, appare auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che faccia chiarezza sulla questione di modo da garantire una corretta gestione dei rifiuti.



[1]Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 269, ed in vigore dal 25 dicembre 2010.

[2]Sul punto cfr. MAGLIA S., “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?”, in www.tuttoambiente.it.

[3]Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 ed in vigore dal 13 giugno 1998.

[4]Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148”, del Ministero dell’ambiente e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 212 del 11 settembre 1998.

[5]Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998 ed in vigore dal 12 giugno 1998.

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