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Qual è la differenza tra un rifiuto liquido ed uno scarico?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Sotto la vigenza delle normative precedenti (D.L.vo 152/99 e D.L.vo 22/97), la chiave di lettura per capire quando applicare l’una o l’altra risiedeva nella distinzione tra “rifiuto liquido” (soggetto al D.L.vo 22/97 ai sensi dell’art. 8) e “acque reflue” (cioè acque di processo o di scarico) che restavano escluse dal D.L.vo 22/97 ai sensi del medesimo art. 8. Tali acque reflue erano considerate “rifiuti liquidi” nel caso in cui si interrompeva il nesso funzionale e diretto dell’acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico (“immissione diretta tramite condotta”) al medesimo soggetto. La successiva entrata in vigore del D.L.vo 152/06 ha apportato sostanziali modifiche, in quanto l’originaria nozione di scarico di cui all’art. 74, co. 1, lett. ff) del D.L.vo 152/06 intendeva per “scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’articolo 114”. Da quanto sopra emerge l’omissione dell’espressione “diretta tramite condotta” rispetto alla definizione di cui al D.L.vo 152/99, anche se secondo la sentenza Cass. III Pen. 35888 del 26 ottobre 2006, anche dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 152/06, integra “scarico” in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore. Ancora, per Cass. III Pen. 2246 del 16 gennaio 2008 il parametro di riferimento per individuare – in materia di rifiuti liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi – l’ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Resta, peraltro, inteso, come precisa Cass. III Pen. 6417 del 11 febbraio 2008, che le violazioni in materia di scarico trovano applicazione soltanto se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia “diretto”; se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità (ad esempio, lo scarico dei reflui in vasche e il successivo trasporto in altro luogo tramite autobotte), si è in presenza di un rifiuto-liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato. Pertanto, deve continuare a ritenersi che i cd. “scarichi indiretti”, cioè quelli che non raggiungono immediatamente un corpo ricettore o un impianto di depurazione, continuano ad essere disciplinati dalla normativa sui rifiuti ed invero, qualora il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico per fare posto allo smaltimento del rifiuto liquido. Successivamente, con la modifica introdotta dal D.L.vo 4/08 vi è un esplicito rimando alla definizione dell’art. 74 ormai finalmente ritornata di fatto sostanzialmente identica a quella di cui al D.L.vo 152/99 (per cui risultano ancora indispensabili le condizioni della convogliabilità diretta in un corpo recettore tramite conduzione), per cui, oggi la nuova nozione di scarico è così definita dall’art. 74 come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114”.
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Qual è la differenza tra un rifiuto liquido ed uno scarico?
di Stefano Maglia
Sotto la vigenza delle normative precedenti (D.L.vo 152/99 e D.L.vo 22/97), la chiave di lettura per capire quando applicare l’una o l’altra risiedeva nella distinzione tra “rifiuto liquido” (soggetto al D.L.vo 22/97 ai sensi dell’art. 8) e “acque reflue” (cioè acque di processo o di scarico) che restavano escluse dal D.L.vo 22/97 ai sensi del medesimo art. 8. Tali acque reflue erano considerate “rifiuti liquidi” nel caso in cui si interrompeva il nesso funzionale e diretto dell’acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico (“immissione diretta tramite condotta”) al medesimo soggetto.
La successiva entrata in vigore del D.L.vo 152/06 ha apportato sostanziali modifiche, in quanto l’originaria nozione di scarico di cui all’art. 74, co. 1, lett. ff) del D.L.vo 152/06 intendeva per “scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’articolo 114”.
Da quanto sopra emerge l’omissione dell’espressione “diretta tramite condotta” rispetto alla definizione di cui al D.L.vo 152/99, anche se secondo la sentenza Cass. III Pen. 35888 del 26 ottobre 2006, anche dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 152/06, integra “scarico” in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore. Ancora, per Cass. III Pen. 2246 del 16 gennaio 2008 il parametro di riferimento per individuare – in materia di rifiuti liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi – l’ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Resta, peraltro, inteso, come precisa Cass. III Pen. 6417 del 11 febbraio 2008, che le violazioni in materia di scarico trovano applicazione soltanto se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia “diretto”; se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità (ad esempio, lo scarico dei reflui in vasche e il successivo trasporto in altro luogo tramite autobotte), si è in presenza di un rifiuto-liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato. Pertanto, deve continuare a ritenersi che i cd. “scarichi indiretti”, cioè quelli che non raggiungono immediatamente un corpo ricettore o un impianto di depurazione, continuano ad essere disciplinati dalla normativa sui rifiuti ed invero, qualora il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico per fare posto allo smaltimento del rifiuto liquido.
Successivamente, con la modifica introdotta dal D.L.vo 4/08 vi è un esplicito rimando alla definizione dell’art. 74 ormai finalmente ritornata di fatto sostanzialmente identica a quella di cui al D.L.vo 152/99 (per cui risultano ancora indispensabili le condizioni della convogliabilità diretta in un corpo recettore tramite conduzione), per cui, oggi la nuova nozione di scarico è così definita dall’art. 74 come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114”.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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