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Stefano Maglia

Qual è la disciplina dei rifiuti dell’attività di manutenzione?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il D.L.vo 152/06 fa espresso riferimento ai rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione in due distinte norme: l’art. 230 e l’art. 266, comma 4; la prima delle due disposizioni si riferisce solo alla manutenzione di reti ed infrastrutture (cd. manutenzione specifica); la seconda si riferisce invece a tutte le altre attività di manutenzione (cd. manutenzione generica).
L’art. 230 sottolinea bene qual è il luogo di produzione di tali rifiuti e aggiunge che, di conseguenza, il luogo di tenuta dei registri di carico e scarico coincide con quello di produzione dei rifiuti. In base al c. 1, tale luogo, però, non è univoco, perché la sua individuazione sembra essere rimessa alla scelta del soggetto che esegue l’attività: infatti, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture “può coincidere” con:
a) la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva
oppure
b) la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
oppure
c) il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.
Come è evidente, tale individuazione costituisce una deroga al disposto dell’articolo 183, c. 1, lett. bb), il quale stabilisce che il deposito temporaneo avvenga nel luogo di produzione dei rifiuti.
L’ipotesi a), ossia quella in cui il luogo di produzione del rifiuto coincide nella realtà materiale delle cose con la vera e propria produzione del rifiuto, complica la situazione pratica laddove esistano numerosi cantieri, perché l’art. 190, c. 3, D.L.vo 152/06 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10) dispone che “i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari”. In altre parole, nulla disponendo l’art. 230 con riguardo alle ipotesi di molteplici cantieri, risulta indispensabile fare riferimento a quanto prescrive la disciplina base in materia di registri di cui all’art. 190, pur a fronte di una indubbia difficoltà pratica. Ciò significa che essendoci tanti cantieri, altrettanti sono i luoghi di produzione dei rifiuti e altrettanti sono i luoghi di conservazione dei registri; del resto, ciò appare sì di gravosa attuazione per il produttore (anche se può essere discutibile la comodità di avere un solo registro, ma dover prodigarsi ogni volta in molteplici annotazioni per segnalare il cantiere da cui provengono i rifiuti), ma se si guarda il flusso documentale dalla prospettiva degli organi di controllo si comprende come tale tecnica sia estremamente lineare, pratica e dia luogo con estrema facilità alla ricostruzione del percorso dei rifiuti, mettendo così il produttore al riparo da spiacevoli equivoci di errata compilazione.
In definitiva, qualora l’azienda svolga manutenzione su infrastrutture a rete la sua attività sarà disciplinata dall’art. 230 citato qualificabile come produttrice dei rifiuti, in quanto generati dalla sua attività (di manutenzione), ex art. 183, lett. f), D.L.vo 152/06 (produttore: la persona la cui attività ha prodotti rifiuti).
Per quanto concerne l’attività di manutenzione generica, invece, è previsto un regime parzialmente diverso, l’art. 266, c. 4, invero, “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività” e pertanto in tali luoghi potranno essere temporaneamente raggruppati.
Da ultimo si segnala una sentenza della Cass. Pen. (10 maggio 2012, n. 17460) per cui “i rifiuti prodotti da un’attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell’ipotesi “generica” di cui all’art. 266, c. 4, TUA, bensì in quella “specifica” di cui all’art. 230; tuttavia, in tal caso, l’attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – relativa altresì a nuovi allacciamenti. Pertanto in tal caso l’attività di “movimentazione” dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di “trasporto” e, come tale, necessita di specifica autorizzazione”.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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