Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Qual è la disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

In materia ambientale, qualora si verifichino situazioni di carattere straordinario e caratterizzate dal requisito dell’indifferibilità e quantunque non si possa provvedere altrimenti con mezzi consueti previsti dal nostro ordinamento, l’art. 191 del D.L.vo 152/06 disciplina il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti e al fine di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana.
Le ordinanze previste dall’art. 191, quindi, costituiscono un quid pluris, nonché un diverso modello istituzionale di governo rispetto alla tradizionale categoria delle ordinanze previste in via generale dall’art. 54 del T.U.E.L. Comunque sia, la caratteristica generica che accomuna i vari tipi di ordinanze è il potere straordinario attribuito alla Pubblica Amministrazione esercitabile, per l’appunto, ove non esistano già nell’ordinamento strumenti idonei allo scopo o misure differenti nel rispetto della legge.
L’esercizio di tale potere extra ordinem, permette di affrontare esigenze ambientali e il pericolo di danni gravi alla salute umana e all’ambiente circostante provvedendo alla rimozione di situazioni di crisi come quella determinata dai rifiuti, non altrimenti gestibili da norme generali o speciali o da provvedimenti tipizzati dal nostro legislatore.
Difatti tale potere è di carattere residuale, cui può ricorrersi solo laddove, come previsto dall’art. 191 in commento, “non si possa altrimenti provvedere”.
I presupposti legali per emanare le ordinanze ai sensi dell’art. 191 in oggetto si rinvengono nei soli estremi della eccezionalità ed urgenza concretatisi nel pericolo attuale per la salute e nell’impossibilità di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente la situazione di emergenza avvalendosi dei normali strumenti predisposti dall’ordinamento.
Il requisito dell’urgenza, viene connotato come l’impellente esigenza di provvedere tempestivamente e senza indugi alla situazione di pericolo, a prescindere dalla prevedibilità della situazione medesima.
Il requisito della eccezionalità rappresenta, invece, la soluzione estrema, e cioè l’adozione dell’ordinanza solo quando la situazione critica non possa essere amministrata con i normali mezzi previsti dalla legge. Appare utile sottolineare che la dottrina prevalente è concorde nel ritenere valida l’adozione dell’ordinanza anche qualora la situazione emergenziale sia sorta in epoca antecedente, essendo rilevante la sola proiezione finalistica della norma volta alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Per essere legittimamente emanate, però, le ordinanze in oggetto devono rispondere a determinati ulteriori requisiti di natura procedimentale.
Innanzitutto le predette ordinanze devono essere motivate in maniera esaustiva onde permette il controllo di legittimità del provvedimento e devono riguardare solo le materie per cui sono previste. Devono, inoltre, operare nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della Costituzione ed essere congruenti e proporzionate alla situazione di pericolo da arginare e, pertanto, devono essere necessariamente temporanee.
Per quel che attiene al contenuto dell’ordinanza in questione si rammenta che a pena di illegittimità le stessa deve espressamente contenere le norme di legge cui s’intende derogare che possono riguardare sia le stesse disposizioni di legge del D.L.vo 152/ 2006 sia disposizioni di carattere tecnico attuativo.
Il comma 3 dell’art. 191, per di più, condiziona l’adozione dell’ordinanza all’esame di organi tecnici o tecnico sanitari locali che devono esprimere un parere con riferimento esplicito alle conseguenze delle scelte effettuate con il provvedimento di urgenza. Occorre evidenziare che il parere de quo, è obbligatorio, ma non vincolante.
Per quel che attiene all’oggetto dell’ordinanza, esso deve riguardare la gestione dei rifiuti in una o più fasi della sua evoluzione, raccolta, recupero o, come nel nostro caso, smaltimento.
Si ricorda, infine, che le predette ordinanze in deroga alle legge ordinaria andranno necessariamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata