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La definizione di “compost da rifiuti” è scomparsa dall’abito dal TUA a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 205/10. Per comprendere appieno gli effetti di tale mutamento e prima ancora la portata della nuova compagine definitoria, occorre guardare con particolare attenzione alla Direttiva 2008/98/Ce, che ha istituito un nuovo scenario nella disciplina sulla produzione e gestione dei rifiuti, non solo a livello europeo, ma anche, attraverso il suo recepimento avvenuto con il D.L.vo 205/10, a livello nazionale. La succitata Direttiva non contiene tra le definizioni quella di “compost”, né quella di “rifiuto biostabilizzato”, ma traccia quella di “rifiuto organico” (art. 3, par. 4) quasi testualmente riprodotta nell’art. 183, co, 1, lett. d): “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare (raccolti in modo differenziato)”. La summenzionata definizione assume un ruolo cardine ai fini della nozione e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, con evidenti ripercussioni sullo stesso concetto di compost, ancor prima che sulla stessa relativa definizione. Come evidenziato dalla stessa Commissione europea nel “Libro verde” sui rifiuti organici biodegradabili, la raccolta differenziata evita la messa in discarica dei rifiuti biodegradabili, potenzia il potere calorifico dei restanti rifiuti solidi urbani e genera una frazione di rifiuti organici biodegradabili più pulita che consente di produrre compost di elevata qualità e facilita la produzione di biogas (p. 3.1). Quanto al trattamento a cui sottoporre i rifiuti organici, il Libro Verde – pur nella consapevolezza che il bilancio ambientale delle diverse opzioni disponibili (compostaggio, trattamento meccanico-biologico, incenerimento) dipende da numerosi fattori locali, per cui dal punto di vista ambientale non esiste un’opzione migliore in assoluto – individua quali variabili in grado di incidere sull’efficienza di un sistema di gestione i seguenti fattori: la quantità di energia recuperabile, la fonte di energia sostituita dall’energia recuperata, il profilo di emissioni degli impianti per il trattamento biologico, nonché la quantità, la qualità e l’uso del compost riciclato e dei prodotti sostituiti col compost. Sotto quest’ultimo profilo, il Libro verde evidenzia come la produzione di compost di alta qualità, da utilizzare per sostituire i fertilizzanti industriali, determini vantaggi significativi per l’ambiente. Con l’art. 22 della Direttiva 2008/98/Ce, la UE ha inteso introdurre un nuovo quadro giuridico di riferimento sui rifiuti organici biodegradabili, che ricomprende precedenti interventi specifici (per es. sui fanghi di depurazione in agricoltura etc): “Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici”. È comprensibile quindi la scelta di inserire il riferimento alla raccolta differenziata in sede di recepimento della definizione di “rifiuto organico” (art. 183, co. 1, lett. d). Tale previsione si inserisce all’interno del più generale quadro della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4 della Direttiva, e recepito nell’art. 179 del D.L.vo 152/06: “1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento … In relazione alla lettera c) “riciclaggio”, viene in rilievo proprio la produzione di fertilizzante destinato all’agricoltura a seguito della trasformazione biologica (compostaggio) di rifiuti organici raccolti in modo differenziato, tecnica mediante la quale si mette in atto il riciclaggio del rifiuto organico. Sul tema della raccolta e riciclaggio dei rifiuti organici, inoltre, è stata inserita la specifica disposizione di cui all’art. 182-ter, nonché individuati gli obiettivi e le misure per incrementare la stessa raccolta differenziata, anche del rifiuto organico, dall’art. 205 del D.L.vo 152/06. Le considerazioni suesposte portano pertanto a ritenere che l’attuale definizione di rifiuto biostabilizzato che sembra sostituire quella del “vecchio” compost da rifiuti si inserisce nel più ampio disegno tracciato dalla nuova disciplina sui rifiuti in cui assumono un ruolo fondamentale tutte quelle opzioni di prevenzione e gestione dei rifiuti tese a dare “il miglior risultato ambientale complessivo”. Tra queste, in riferimento alla categoria dei rifiuti organici, quelle opzioni implicano la piena applicazione delle regole relative alla raccolta differenziata, il cui funzionamento determina i possibili successivi percorsi e destinazioni del rifiuto differenziato. È sulla base di questa ratio che si giustificherebbe la rimozione dal TUA della nozione di “compost da rifiuti”, nozione, che, in base ai nuovi principi della materia sui rifiuti, avrebbe comunque visto ridurre il suo campo di applicazione, con contestuale aumento della frazione organica differenziata e suo possibile utilizzo nella produzione di compost di qualità. Così ridotto il suo campo di applicazione, nella prospettiva di un incremento sempre più esteso e consistente della raccolta differenziata anche della matrice organica dei rifiuti, quello che una volta era, e poteva, essere, a determinate condizioni, considerato un prodotto (in questi termini si esprimeva la previgente definizione dell’art. 183, co. 1, lett. t), oggi è diventato a tutti gli effetti un rifiuto, tra l’altro ottenuto, secondo la definizione che ne da la nuova lettera dd) dell’art. 183 da “rifiuti indifferenziati”, senza alcun riferimento al carattere organico degli stessi.
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Qual è la nozione di compost?
di Stefano Maglia
La definizione di “compost da rifiuti” è scomparsa dall’abito dal TUA a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 205/10.
Per comprendere appieno gli effetti di tale mutamento e prima ancora la portata della nuova compagine definitoria, occorre guardare con particolare attenzione alla Direttiva 2008/98/Ce, che ha istituito un nuovo scenario nella disciplina sulla produzione e gestione dei rifiuti, non solo a livello europeo, ma anche, attraverso il suo recepimento avvenuto con il D.L.vo 205/10, a livello nazionale.
La succitata Direttiva non contiene tra le definizioni quella di “compost”, né quella di “rifiuto biostabilizzato”, ma traccia quella di “rifiuto organico” (art. 3, par. 4) quasi testualmente riprodotta nell’art. 183, co, 1, lett. d): “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare (raccolti in modo differenziato)”.
La summenzionata definizione assume un ruolo cardine ai fini della nozione e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, con evidenti ripercussioni sullo stesso concetto di compost, ancor prima che sulla stessa relativa definizione. Come evidenziato dalla stessa Commissione europea nel “Libro verde” sui rifiuti organici biodegradabili, la raccolta differenziata evita la messa in discarica dei rifiuti biodegradabili, potenzia il potere calorifico dei restanti rifiuti solidi urbani e genera una frazione di rifiuti organici biodegradabili più pulita che consente di produrre compost di elevata qualità e facilita la produzione di biogas (p. 3.1).
Quanto al trattamento a cui sottoporre i rifiuti organici, il Libro Verde – pur nella consapevolezza che il bilancio ambientale delle diverse opzioni disponibili (compostaggio, trattamento meccanico-biologico, incenerimento) dipende da numerosi fattori locali, per cui dal punto di vista ambientale non esiste un’opzione migliore in assoluto – individua quali variabili in grado di incidere sull’efficienza di un sistema di gestione i seguenti fattori: la quantità di energia recuperabile, la fonte di energia sostituita dall’energia recuperata, il profilo di emissioni degli impianti per il trattamento biologico, nonché la quantità, la qualità e l’uso del compost riciclato e dei prodotti sostituiti col compost. Sotto quest’ultimo profilo, il Libro verde evidenzia come la produzione di compost di alta qualità, da utilizzare per sostituire i fertilizzanti industriali, determini vantaggi significativi per l’ambiente.
Con l’art. 22 della Direttiva 2008/98/Ce, la UE ha inteso introdurre un nuovo quadro giuridico di riferimento sui rifiuti organici biodegradabili, che ricomprende precedenti interventi specifici (per es. sui fanghi di depurazione in agricoltura etc):
“Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici”.
È comprensibile quindi la scelta di inserire il riferimento alla raccolta differenziata in sede di recepimento della definizione di “rifiuto organico” (art. 183, co. 1, lett. d).
Tale previsione si inserisce all’interno del più generale quadro della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4 della Direttiva, e recepito nell’art. 179 del D.L.vo 152/06: “1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento …
In relazione alla lettera c) “riciclaggio”, viene in rilievo proprio la produzione di fertilizzante destinato all’agricoltura a seguito della trasformazione biologica (compostaggio) di rifiuti organici raccolti in modo differenziato, tecnica mediante la quale si mette in atto il riciclaggio del rifiuto organico.
Sul tema della raccolta e riciclaggio dei rifiuti organici, inoltre, è stata inserita la specifica disposizione di cui all’art. 182-ter, nonché individuati gli obiettivi e le misure per incrementare la stessa raccolta differenziata, anche del rifiuto organico, dall’art. 205 del D.L.vo 152/06.
Le considerazioni suesposte portano pertanto a ritenere che l’attuale definizione di rifiuto biostabilizzato che sembra sostituire quella del “vecchio” compost da rifiuti si inserisce nel più ampio disegno tracciato dalla nuova disciplina sui rifiuti in cui assumono un ruolo fondamentale tutte quelle opzioni di prevenzione e gestione dei rifiuti tese a dare “il miglior risultato ambientale complessivo”. Tra queste, in riferimento alla categoria dei rifiuti organici, quelle opzioni implicano la piena applicazione delle regole relative alla raccolta differenziata, il cui funzionamento determina i possibili successivi percorsi e destinazioni del rifiuto differenziato. È sulla base di questa ratio che si giustificherebbe la rimozione dal TUA della nozione di “compost da rifiuti”, nozione, che, in base ai nuovi principi della materia sui rifiuti, avrebbe comunque visto ridurre il suo campo di applicazione, con contestuale aumento della frazione organica differenziata e suo possibile utilizzo nella produzione di compost di qualità. Così ridotto il suo campo di applicazione, nella prospettiva di un incremento sempre più esteso e consistente della raccolta differenziata anche della matrice organica dei rifiuti, quello che una volta era, e poteva, essere, a determinate condizioni, considerato un prodotto (in questi termini si esprimeva la previgente definizione dell’art. 183, co. 1, lett. t), oggi è diventato a tutti gli effetti un rifiuto, tra l’altro ottenuto, secondo la definizione che ne da la nuova lettera dd) dell’art. 183 da “rifiuti indifferenziati”, senza alcun riferimento al carattere organico degli stessi.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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