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Qual è la procedura che il destinatario deve eseguire per compilare correttamente un FIR in caso di accettazione parziale del rifiuto?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il documento cardine previsto dalla legislazione vigente, finalizzato alla regolare articolazione controllata delle varie fasi del trasporto, dal produttore /detentore al sito finale. L’art. 193, co. 6 prevede che la disciplina nazionale in materia di formulari dovrà essere definita con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Sino all’emanazione del predetto decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni del D.M. 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”, il quale comprende il modello ufficiale del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dall’art. 193 del T.U. ambientale (e già dall’art. 15 del D.L.vo 22/97, cd. Decreto Ronchi). Il FIR, quindi, deve essere conforme al modello contenuto nel succitato D.M., e le regole da osservare per la sua corretta tenuta sono integrate dalla Circ. Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. 812. Accanto alle note disposizioni di carattere generale, si rinvengono le disposizioni dettate dalla normativa di attuazione ed in particolare il D.M. 145/1998, il cui Allegato B contiene il modello di formulario. La quinta sezione è di pertinenza del destinatario. Costui ha solo tre possibilità:
• accettare il carico per intero;
• accettare il carico parzialmente;
in questi due casi di accettazione, l’allegato C, punto VII del D.M. 145/1998 dispone che occorre indicare la quantità ricevuta, la data, l’ora e occorre apporre la firma;
• respingerlo (occorre indicare la motivazione).
Sul punto, la Circolare ministeriale n. 812 non aggiunge ulteriori elementi se non, in riferimento al “cambio di destinazione” di un carico di rifiuti, che qualora “il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni” (lett. m). Le suesposte considerazioni portano alla conclusione secondo la quale nel caso di specie, l’accettazione parziale del carico di rifiuti per non conformità rispetto al CER dichiarato nel formulario, documentata attraverso l’apposizione del segno di barramento nella casella “accettato per la seguente quantità” e indicazione del motivo dell’accettazione parziale risulta in linea con le disposizioni specifiche di legge. Non è, infatti, prescritto un obbligo per il destinatario che non accetti integralmente un carico, di barrare entrambe le caselle “accettato per la seguente quantità” e “respinto per la seguente quantità” con indicazione del peso del carico rimanente. La mancanza di una previsione espressa, tuttavia, non può automaticamente condurre all’esclusione di tale soluzione, la quale quando sia ostacolata dall’impossibilità di indicare il peso preciso della quantità di rifiuti non accettata (si presume nel caso in cui il peso indicato dal produttore nel formulario sia da verificarsi a destino e quindi non deducibile da una mera operazione di calcolo rispetto all’intero carico giunto a destinazione), ugualmente potrebbe trovare applicazione, segnalando nello spazio sottostante la casella “respinto per le seguenti motivazioni” – e non nello spazio delle “Annotazioni” – il peso approssimativo, così come risulta dall’indicazione fornita dal produttore. La seconda soluzione risponderebbe, in una visione complessiva, a quei principi di cooperazione e responsabilizzazione di cui all’art. 178 del T.U.A., offrendo, in tal modo, al trasportatore del rimanente carico, il quale dovrà ovviamente ottemperare a tutti gli obblighi del caso, il giusto contributo nella corretta gestione dello stesso. L’indicazione della quota di carico respinta, infatti, oltre a motivare in maniera inconfutabile la presenza della stessa sul mezzo di trasporto, agevolerà eventuali controlli sul trasporto della stessa quota. Diversamente, non può certo ravvisarsi alcuna forma di responsabilità in capo al destinatario per non corretta compilazione del formulario, dato che, come abbiamo già avuto modo di segnalare, non vi sono degli obblighi espressi in tal senso. In particolare il trasportatore, dovrà avvisare le autorità di controllo del fatto che, a seguito di non accettazione (o parziale accettazione), il trasporto sta cambiando destinatario e percorso. In conclusione, la scelta della seconda soluzione, con la segnalazione di entrambe le caselle e l’indicazione del peso della quota-parte di rifiuto respinto (nelle modalità suindicate), pur non trovando riscontro in obblighi normativamente imposti, risulta tuttavia maggiormente in sintonia con l’insieme dei principi che sottendono l’intera struttura e processo della gestione dei rifiuti, garantendo, ovvero contribuendo per la parte che compete al destinatario degli stessi, alla loro corretta tracciabilità.
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Qual è la procedura che il destinatario deve eseguire per compilare correttamente un FIR in caso di accettazione parziale del rifiuto?
di Stefano Maglia
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il documento cardine previsto dalla legislazione vigente, finalizzato alla regolare articolazione controllata delle varie fasi del trasporto, dal produttore /detentore al sito finale.
L’art. 193, co. 6 prevede che la disciplina nazionale in materia di formulari dovrà essere definita con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Sino all’emanazione del predetto decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni del D.M. 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”, il quale comprende il modello ufficiale del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dall’art. 193 del T.U. ambientale (e già dall’art. 15 del D.L.vo 22/97, cd. Decreto Ronchi). Il FIR, quindi, deve essere conforme al modello contenuto nel succitato D.M., e le regole da osservare per la sua corretta tenuta sono integrate dalla Circ. Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. 812.
Accanto alle note disposizioni di carattere generale, si rinvengono le disposizioni dettate dalla normativa di attuazione ed in particolare il D.M. 145/1998, il cui Allegato B contiene il modello di formulario. La quinta sezione è di pertinenza del destinatario. Costui ha solo tre possibilità:
• accettare il carico per intero;
• accettare il carico parzialmente;
in questi due casi di accettazione, l’allegato C, punto VII del D.M. 145/1998 dispone che occorre indicare la quantità ricevuta, la data, l’ora e occorre apporre la firma;
• respingerlo (occorre indicare la motivazione).
Sul punto, la Circolare ministeriale n. 812 non aggiunge ulteriori elementi se non, in riferimento al “cambio di destinazione” di un carico di rifiuti, che qualora “il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni” (lett. m).
Le suesposte considerazioni portano alla conclusione secondo la quale nel caso di specie, l’accettazione parziale del carico di rifiuti per non conformità rispetto al CER dichiarato nel formulario, documentata attraverso l’apposizione del segno di barramento nella casella “accettato per la seguente quantità” e indicazione del motivo dell’accettazione parziale risulta in linea con le disposizioni specifiche di legge. Non è, infatti, prescritto un obbligo per il destinatario che non accetti integralmente un carico, di barrare entrambe le caselle “accettato per la seguente quantità” e “respinto per la seguente quantità” con indicazione del peso del carico rimanente.
La mancanza di una previsione espressa, tuttavia, non può automaticamente condurre all’esclusione di tale soluzione, la quale quando sia ostacolata dall’impossibilità di indicare il peso preciso della quantità di rifiuti non accettata (si presume nel caso in cui il peso indicato dal produttore nel formulario sia da verificarsi a destino e quindi non deducibile da una mera operazione di calcolo rispetto all’intero carico giunto a destinazione), ugualmente potrebbe trovare applicazione, segnalando nello spazio sottostante la casella “respinto per le seguenti motivazioni” – e non nello spazio delle “Annotazioni” – il peso approssimativo, così come risulta dall’indicazione fornita dal produttore.
La seconda soluzione risponderebbe, in una visione complessiva, a quei principi di cooperazione e responsabilizzazione di cui all’art. 178 del T.U.A., offrendo, in tal modo, al trasportatore del rimanente carico, il quale dovrà ovviamente ottemperare a tutti gli obblighi del caso, il giusto contributo nella corretta gestione dello stesso. L’indicazione della quota di carico respinta, infatti, oltre a motivare in maniera inconfutabile la presenza della stessa sul mezzo di trasporto, agevolerà eventuali controlli sul trasporto della stessa quota. Diversamente, non può certo ravvisarsi alcuna forma di responsabilità in capo al destinatario per non corretta compilazione del formulario, dato che, come abbiamo già avuto modo di segnalare, non vi sono degli obblighi espressi in tal senso.
In particolare il trasportatore, dovrà avvisare le autorità di controllo del fatto che, a seguito di non accettazione (o parziale accettazione), il trasporto sta cambiando destinatario e percorso.
In conclusione, la scelta della seconda soluzione, con la segnalazione di entrambe le caselle e l’indicazione del peso della quota-parte di rifiuto respinto (nelle modalità suindicate), pur non trovando riscontro in obblighi normativamente imposti, risulta tuttavia maggiormente in sintonia con l’insieme dei principi che sottendono l’intera struttura e processo della gestione dei rifiuti, garantendo, ovvero contribuendo per la parte che compete al destinatario degli stessi, alla loro corretta tracciabilità.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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