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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Il D.L.vo 152/06 all’art. 184 prevede che i rifiuti siano classificati – secondo l’origine – in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e – secondo le caratteristiche di pericolosità – in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ex articolo 184 comma 4 del Testo Unico Ambientale (TUA) “sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I”; più precisamente, l’art. 183, dedicato alle definizioni, riporta la nozione rifiuto pericoloso, vigente dal 25 dicembre 2010: è rifiuto pericoloso “ il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto”, ovvero l’allegato che enuncia le seguenti caratteristiche di pericolo:
– H1 Esplosivo;
– H2 Comburente;
– H3 Infiammabile;
– H4 Irritante;
– H5 Nocivo;
– H6 Tossico;
– H7 Cancerogeno;
– H8 Corrosivo;
– H9 Infettivo;
– H10 Tossico per la riproduzione;
– H11 Mutageno;
– H12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
– H13 Sensibilizzanti;
– H14 Ecotossico;
– H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Le modifiche introdotte al TUA, per effetto del quarto correttivo, ovvero del D.L.vo 205/10 hanno quindi variato, in linea con quanto disposto dalla nuova Direttiva comunitaria in materia di rifiuti (Direttiva 2008/98/Ce), sia la nozione di rifiuto pericoloso sia i riferimenti normativi tecnici fino ad allora utilizzati per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, ovvero per la classificazione di un rifiuto come pericoloso.
L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo è direttamente collegata a quanto disposto nella Decisione 2000/532/Ce e ssm, istitutiva dell’Elenco europeo dei rifiuti, e recepita nell’Allegato D alla Parte IV del TUA. Sia l’Allegato I, appena citato, sia l’Allegato D hanno subito modifiche per effetto del D.L.vo 205/10, proprio in relazione all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, dalle quali discende anzitutto che un rifiuto è pericoloso anche per l’attribuzione di una sola delle caratteristiche di pericolo indicate in Allegato, tutte attribuibili secondo i metodi di campionamento e analisi mutuati dal ISS.
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Qual è la vigente nozione di rifiuto pericoloso?
di Stefano Maglia
Il D.L.vo 152/06 all’art. 184 prevede che i rifiuti siano classificati – secondo l’origine – in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e – secondo le caratteristiche di pericolosità – in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ex articolo 184 comma 4 del Testo Unico Ambientale (TUA) “sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I”; più precisamente, l’art. 183, dedicato alle definizioni, riporta la nozione rifiuto pericoloso, vigente dal 25 dicembre 2010: è rifiuto pericoloso “ il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto”, ovvero l’allegato che enuncia le seguenti caratteristiche di pericolo:
– H1 Esplosivo;
– H2 Comburente;
– H3 Infiammabile;
– H4 Irritante;
– H5 Nocivo;
– H6 Tossico;
– H7 Cancerogeno;
– H8 Corrosivo;
– H9 Infettivo;
– H10 Tossico per la riproduzione;
– H11 Mutageno;
– H12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
– H13 Sensibilizzanti;
– H14 Ecotossico;
– H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Le modifiche introdotte al TUA, per effetto del quarto correttivo, ovvero del D.L.vo 205/10 hanno quindi variato, in linea con quanto disposto dalla nuova Direttiva comunitaria in materia di rifiuti (Direttiva 2008/98/Ce), sia la nozione di rifiuto pericoloso sia i riferimenti normativi tecnici fino ad allora utilizzati per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, ovvero per la classificazione di un rifiuto come pericoloso.
L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo è direttamente collegata a quanto disposto nella Decisione 2000/532/Ce e ssm, istitutiva dell’Elenco europeo dei rifiuti, e recepita nell’Allegato D alla Parte IV del TUA.
Sia l’Allegato I, appena citato, sia l’Allegato D hanno subito modifiche per effetto del D.L.vo 205/10, proprio in relazione all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, dalle quali discende anzitutto che un rifiuto è pericoloso anche per l’attribuzione di una sola delle caratteristiche di pericolo indicate in Allegato, tutte attribuibili secondo i metodi di campionamento e analisi mutuati dal ISS.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
Disponibile la versione aggiornata del volume “I rifiuti dalla A alla Z”.
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