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Stefano Maglia

Qual è l’orientamento giurisprudenziale in merito alla individuazione del produttore?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

La giurisprudenza si è più volte espressa sulla nozione di produttore: esemplare, al riguardo, è la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 137 del 9 gennaio 2007, Mancini, secondo la quale “tale posizione [attivarsi per impedire l’evento naturalistico di lesione dell’interesse tutelato] è configurabile nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti … non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l’obbligo … di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti”.
Qualcuno, interpretando erroneamente la citata pronuncia, potrebbe ritenere che ciò portasse ad una reviviscenza della precedente sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 4957 del 21 aprile 2000, Rigotti ed altri, in cui leggeva che “il riferimento all’«attività» produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale ma deve essere estesa pure a quella «giuridica» ed a qualsiasi intervento, che determina, poi, in concreto la produzione di rifiuti, sicché anche il proprietario dell’immobile committente o l’intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l’edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di altro preesistente devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato”.
In realtà si tratta di una posizione isolata, perché Cass. Pen. 137/07 legge finalmente il concetto di “attività di produzione di rifiuti” in accordo con la posizione di garanzia e di vigilanza sui propri dipendenti, sottoposti o delegati: il produttore, in altre parole, si assume l’impegno di svolgere un’attività che (presumibilmente) produrrà rifiuti. Anche se si volesse dar ragione a Cass. Pen. 4597/00, è innegabile che dal punto di vista pratico la situazione sarebbe ingestibile: in altre parole, se produttore è l’impresa ma anche il committente, l’impresa come trasporta questi rifiuti? Con quali documenti? Con quale autorizzazione?
Se tale concetto non fosse insito nelle norme qui richiamate, perché mai l’art. 212, co. 8, D.L.vo 152/06 prevede l’iscrizione, seppur semplificata all’Albo, delle “imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare”? Implicitamente tale norma riconosce queste categorie di soggetti, tra cui imprese di demolizione e di manutenzione, come produttrici di rifiuti al punto che si devono far carico della gestione dei loro rifiuti. Il fatto che spetti al manutentore/demolitore occuparsi dello smaltimento dei rifiuti è una previsione garantista, in quanto si tratta di soggetti che, senza dubbio meglio di un privato, hanno mezzi e competenze per poterlo fare correttamente.
Sul punto si segnala altresì la posizione di Cass. Pen., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1340 secondo la quale “non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di impianti industriali altrui, trasportati in un area in sua dotazione, ove procede alla separazione dei vari metalli, al recupero dei residui riutilizzabili e all’accumulo degli scarti; i rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dimessi dal titolare dell’impianto che li conferisce per lo smaltimento”. Per evitare facili equivoci e confusioni è importante sottolineare che tale principio è stato pronunciato relativamente ad un particolare caso riguardante un grande cantiere e, pertanto, deve essere letto contestualizzando la realtà fattuale che lo riguarda.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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