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Quali contenuti nel collegato ambientale al D.D.L. Stabilità?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

La bozza del D.D.L. collegato alla Legge di Stabilità “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, attualmente all’esame del Governo, reca una serie di disposizioni relative alla protezione della natura, alle procedure di V.I.A, alle emissioni in atmosfera, al G.P.P., alle energie rinnovabili, nonché alla gestione dei rifiuti ed alla modifica della Parte III del D.L.vo 152/06.
Per quanto concerne il Tit. V – Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, si segnala (ad opera dell’art. 15 del DDL) l’introduzione di nuove disposizioni (comma 8-quater e comma 8-quinquies) all’interno dell’art. 216 (operazioni di recupero). Le modifiche proposte hanno lo scopo di inquadrare, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali (End of Waste – EOW). Si rammenta che ad oggi i regolamenti emanati sono il Reg. (CE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 (rottami metallici), il Reg. (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (rottami di vetro), ed infine il Reg. (UE) n. 715/2013 del 25 giugno 2013 (rottami di rame). Inoltre, le anzidette disposizioni di modifica consentirebbero di individuare in modo certo e chiaro l’iter procedimentale affinché l’impiantistica esistente, e dunque autorizzata, possa conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.
L’art. 17 del DDL interviene per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici aggiungendo all’art. 180 (prevenzione della produzione dei rifiuti) del D.L.vo 152/06 il nuovo comma 1-septies e all’art. 183 (definizioni) la nuova lett. rr) “compostaggio di comunità”. Le modifiche proposte introducono misure volte al miglioramento della gestione dei rifiuti organici attraverso l’incentivazione dello strumento del compostaggio in loco inteso come semplice processo aerobico di trattamento dei rifiuti effettuato direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti organici da una singola utenza (autocompostaggio) o da più utenze (compostaggio di comunità). L’introduzione della definizione di compostaggio di comunità ha lo scopo di dare modo a più utenze quali condomini, residence, mercati, scuole, ecc.. di compostare sul luogo i propri rifiuti anche utilizzando piccole macchine compostatrici, ottimizzando il processo ed il risultato e dividendo i costi dell’acquisto di tali macchinari.
La raccolta differenziata viene incrementata per effetto di una serie di modifiche apportate dall’art. 18 del DDL all’art. 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata) del D.L.vo 152/06: in particolare, vengono differiti i termini per di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 205. Tale previsione è coerente con le disposizioni comunitarie che non individuano obiettivi di raccolta differenziata, ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero. Lo slittamento dei termini si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge. Peraltro, il differimento dei termini consente una migliore programmazione degli interventi finalizzata a realizzare gli obiettivi di raccolta e di riciclaggio con evidenti risvolti sia occupazionali, sia economici.
È interessante evidenziare anche la portata dell’art. 20 del DDL, che interviene modificando l’art. 227 del D.L.vo 152/06 per dare piena attuazione alle direttive in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori. In particolare, l’introduzione di un nuovo comma relativo alla riassegnazione degli importi che dovrebbero essere introitati a titolo di tariffe al bilancio del Ministero dell’Ambiente dovrebbe consentire di addivenire all’adozione del decreto interministeriale recante tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE: fino ad oggi non è stato, infatti, possibile adottare un simile decreto a causa dell’assenza dell’apposita norma primaria che prevedesse la possibilità di riassegnazione al Ministero dell’Ambiente delle somme introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffe. Peraltro, la stessa problematica è relativa anche per lo schema di regolamento interministeriale concernente le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori.
L’art. 191 del D.L.vo 152/06 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) è stato innovato dall’art. 21 del DDL al fine di eliminare inutili e oneri di comunicazione (basti pensare che nell’anno 2011 sono pervenute al Min. Amb. circa 1100 ordinanze contingibili ed urgenti), rendere la norma più coerente con il vigente sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni e garantire il rispetto del principio di primazia del diritto comunitario introducendo nell’articolato la previsione espressa che il diritto comunitario non può essere derogato.
L’art. 22 del DDL interviene sull’art. 233 del D.L.vo 152/06 (CO.NO.E.) attuando il principio della responsabilità estesa nell’ambito della gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. Nella sua attuale formulazione, l’art. 233 immotivatamente obbliga gli operatori del settore che non sono produttori, importatori e detentori a dover partecipare al CO.NO.E. o a dover organizzare un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, chiedendone il preventivo il riconoscimento. La norma, pertanto, necessita di essere modificata in quanto crea effetti distorsivi sulla concorrenza ed impedisce agli operatori del settore che non sono produttori di svolgere la propria attività in autonomia.
Al fine di verificare quale sia l’attuale disponibilità di impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti esistente nel territorio nazionale e quali siano le effettive necessità che debbano essere soddisfatte ricorrendo a nuovi impianti da realizzare, l’art. 23 del DDL interviene con un nuovo art. 199-bis (rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti) destinato a inserirsi nel corpo del D.L.vo 152/06. Alla luce di questa nuova disposizione, potrà essere determinata una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall’art. 16 della Dir. 2008/98/CE. Al fine di non pregiudicare l’efficace svolgimento di una tale verifica, è previsto un divieto di presentazione di istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e co-incenerimento fino alla data di adozione del DM di ricognizione impianti e fabbisogno residuo, la cui violazione è sanzionata con la nullità delle autorizzazioni eventualmente rilasciate.
Da ultimo, si segnala che l’art. 24 del DDL abroga l’art. 6, c. 1, lett. p), D.L.vo 36/03: l’abrogazione elimina il divieto di conferire in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/10. Peraltro, si fa presente che l’abrogazione è coerente con il diritto comunitario, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella pertinente normativa europea (Dir. 99/31/CE discariche).

 

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