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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Quali novità ambientali nel “D.L. Mezzogiorno” dopo la sua conversione nella L. 123/2017?
di Linda Maestri
Categoria: Rifiuti
Dal 13 agosto 2017 è in vigore il testo definitivo del decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91[1], il quale interviene in favore di cittadini ed imprese allo scopo di incentivare investimenti che possano contribuire alla crescita del Mezzogiorno. Tra le tante disposizioni, ricollegabili ad altrettante tematiche, il provvedimento affronta anche alcune questioni “care” alla materia ambientale, quali la classificazione dei rifiuti, la riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica leggera, il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, la gestione delle somme confiscate a seguito di procedimenti penali pendenti nei confronti del gruppo ILVA, la bonifica del comprensorio Bagnoli – Coroglio e l’accesso alla pensione per i dipendenti di imprese che impiegano amianto.
In primo luogo, è di fondamentale importanza quanto disposto dall’art. 9, rubricato “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, che riconferma due principi cardine della materia: il primo è quello secondo il quale la classificazione del rifiuto è una responsabilità del solo produttore, il secondo rimanda, in via esclusiva, nell’assegnazione dei competenti codici CER, alla disciplina comunitaria, in particolare alla decisione 2014/955/UE, al Regolamento (UE) n. 1357 del 18 dicembre 2014 e al Regolamento (UE) n. 997 dell’8 giugno 2017. Viene così meno la gran parte delle disposizioni contenute nella premessa dell’Allegato D alla parte quarta del D. L.vo 152/2006[2], a tutto vantaggio di un più chiaro e preciso sistema di gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale sia nel Mezzogiorno. Ciò significa che il produttore, quale unico soggetto chiamato a rispondere dell’errata classificazione, dovrà fare riferimento unicamente ai metodi di classificazione europei.
Si segnala in argomento il CORSO DI FORMAZIONE “Rifiuti: novità e criticità” , che sarà tenuto a Bari e Milano e tratterà di Sottoprodotti, Terre, Albo, Classificazione, Miscelazione, Discariche, Assimilazione, Fanghi, unitamente alle relative criticità e soluzioni interpretative.
All’art. 9 è stato aggiunto, poi, l’art. 9-bis, contenente disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) n. 720 del 29 aprile 2015, volta alla riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Al fine, appunto, di inserire l’obiettivo della riduzione nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la norma apporta considerevoli modificazioni al D. L.vo 152/2006[3], fornendo, ad esempio, le definizioni utili a classificare i vari tipi di borse di plastica, ampliando l’elenco dei criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti da imballaggio, ed inserendo l’obbligo di relazione sull’utilizzo di borse di plastica. A supporto di tale obiettivo, il CONAI è investito del ruolo di promozione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull’ambiente.
Per completare il quadro, l’art. 9-bis introduce due disposizioni, gli artt. 226-bis e ter, che regolano il divieto di commercializzazione delle borse di plastica e la riduzione della commercializzazione di borse di plastica in materiale ultraleggero, e ricollega alla violazione di questi ultimi una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2.500 euro ai 25.000 euro[4], che aumenta qualora si tratti di quantitativi ingenti di borse o di utilizzo di diciture elusive degli obblighi previsti dagli artt. 226-bis e ter.
Nell’ambito della lotta al fenomeno degli incendi boschivi, tema di estrema rilevanza, l’art. 9-sexies istituisce una sorta di controllo, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di tutti i contratti con i quali siano costituiti diritti reali di godimento e i contratti di affitto e locazione che intervengano su aree e immobili situati nelle zone colpite da incendi. E’ infatti previsto che tali contratti, se stipulati nei due anni successivi al fatto, debbano essere trasmessi al prefetto ed al procuratore della Repubblica entro trenta giorni dalla registrazione. Il comma 2 della predetta norma riguarda, invece, il proprietario di un terreno colpito da incendio, e stabilisce in suo favore l’inapplicabilità del divieto di cambiare la destinazione dei terreni colpiti da incendi[5] qualora egli sia vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, quando la violenza o la minaccia è costituita dalla fattispecie di incendio boschivo, di cui all’art. 423-bis del codice penale, o di danneggiamento seguito da incendio, di cui all’art. 424 del codice penale.
L’art. 13 del decreto tocca la materia del risanamento ambientale nell’ambito dell’Amministrazione Straordinaria del Gruppo ILVA. Per comprendere la portata della norma è utile partire dal dettato dell’art. 1, comma 6-bis del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191[6], il quale prevede la possibilità per i commissari del Gruppo di contrarre finanziamenti statali, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa. Ciò posto, l’art. 13 del decreto in commento disciplina l’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 6-undecies del citato decreto 191/2015, a norma del quale in seguito al trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo le somme confiscate, o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali a carico azionisti e amministratori, devono essere versate, fino alla concorrenza dell’importo di 800 milioni di euro, all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale, mentre l’importoeccedente è da destinare al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale.
A tal proposito, l’art. 13 statuisce che qualora la confisca abbia ad oggetto obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria (sulle somme già oggetto di sequestro nell’ambito dei predetti procedimenti penali), ferma restando la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di ripristino e di bonifica ambientale, il finanziamento statale di cui all’art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 è estinto mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni stesse. Infine, il comma 1-ter dell’art. 13 precisa che la disposizione di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1[7], secondo la quale le somme derivanti dalla sottoscrizione sono da destinare, in via esclusiva, al predetto piano di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa, si attua nel senso che tale destinazione avviene nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti dall’offerta vincolante del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
L’art. 13-bis, vertente sulla materia della bonifica ambientale delle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nulla aggiunge se non un preciso termine di dodici mesi (decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in commento) entro il quale il Soggetto Attuatore effettui il versamento alla curatela fallimentare in corso.
Da ultimo, è opportuno anche un accenno all’art. 13-ter, riguardante l’accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto. La norma incide sulla materia in via sostanziale, prolungando, cioè, agli anni 2019 e 2020 il periodo di applicabilità dei benefici di maggiorazione dell’anzianità contributiva[8] ai fini del conseguimento di tale trattamento pensionistico, ed incrementando, a tal proposito, le necessarie risorse finanziarie. Si tratta di una disposizione che va incontro a tutti i lavoratori impiegati in attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro a causa della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa in cui lavoravano e il cui sito è interessato da piano di bonifica, e non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi, o risultano ammalati con patologia asbesto-correlata[9] accertata e riconosciuta.
22.08.2017
[1] Come convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.
[2] Nello specifico, vengono sostituiti i numeri da 1 a 7 della premessa, riuniti sotto il titolo “Definizioni”.
[3] Precisamente, sono modificati gli artt. 217, 218, 219, 224 e 261, mentre sono aggiunti gli artt. 220-bis, 226-bis e 226-ter.
[5] Di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 1 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”.
[6] “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, conv. dalla L. 1° febbraio 2016, n. 13.
[7] “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”, conv. dalla L. 4 marzo 2015, n. 20.
[8] Come previsti dall’art. 1, comma 117 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
[9] L’asbestosi è la prima malattia professionale amianto-correlata riconosciuta dall’INAIL; dal 1994 si sono aggiunte il mesotelioma (pleurico, pericardico e peritoneale) ed il carcinoma polmonare. Dal 1992 al giugno 2005, le domande presentate per andare in pensione usufruendo del beneficio di legge, sono state circa 71000 in Liguria (1 ogni 20 abitanti), mentre in Piemonte, la seconda regione più colpita in Italia, le domande sono state circa 43000 (1 ogni 100 abitanti).
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Quali novità ambientali nel “D.L. Mezzogiorno” dopo la sua conversione nella L. 123/2017?
di Linda Maestri
Dal 13 agosto 2017 è in vigore il testo definitivo del decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91[1], il quale interviene in favore di cittadini ed imprese allo scopo di incentivare investimenti che possano contribuire alla crescita del Mezzogiorno. Tra le tante disposizioni, ricollegabili ad altrettante tematiche, il provvedimento affronta anche alcune questioni “care” alla materia ambientale, quali la classificazione dei rifiuti, la riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica leggera, il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, la gestione delle somme confiscate a seguito di procedimenti penali pendenti nei confronti del gruppo ILVA, la bonifica del comprensorio Bagnoli – Coroglio e l’accesso alla pensione per i dipendenti di imprese che impiegano amianto.
In primo luogo, è di fondamentale importanza quanto disposto dall’art. 9, rubricato “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, che riconferma due principi cardine della materia: il primo è quello secondo il quale la classificazione del rifiuto è una responsabilità del solo produttore, il secondo rimanda, in via esclusiva, nell’assegnazione dei competenti codici CER, alla disciplina comunitaria, in particolare alla decisione 2014/955/UE, al Regolamento (UE) n. 1357 del 18 dicembre 2014 e al Regolamento (UE) n. 997 dell’8 giugno 2017. Viene così meno la gran parte delle disposizioni contenute nella premessa dell’Allegato D alla parte quarta del D. L.vo 152/2006[2], a tutto vantaggio di un più chiaro e preciso sistema di gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale sia nel Mezzogiorno. Ciò significa che il produttore, quale unico soggetto chiamato a rispondere dell’errata classificazione, dovrà fare riferimento unicamente ai metodi di classificazione europei.
Si segnala in argomento il CORSO DI FORMAZIONE “Rifiuti: novità e criticità” , che sarà tenuto a Bari e Milano e tratterà di Sottoprodotti, Terre, Albo, Classificazione, Miscelazione, Discariche, Assimilazione, Fanghi, unitamente alle relative criticità e soluzioni interpretative.
All’art. 9 è stato aggiunto, poi, l’art. 9-bis, contenente disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) n. 720 del 29 aprile 2015, volta alla riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Al fine, appunto, di inserire l’obiettivo della riduzione nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la norma apporta considerevoli modificazioni al D. L.vo 152/2006[3], fornendo, ad esempio, le definizioni utili a classificare i vari tipi di borse di plastica, ampliando l’elenco dei criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti da imballaggio, ed inserendo l’obbligo di relazione sull’utilizzo di borse di plastica. A supporto di tale obiettivo, il CONAI è investito del ruolo di promozione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull’ambiente.
Per completare il quadro, l’art. 9-bis introduce due disposizioni, gli artt. 226-bis e ter, che regolano il divieto di commercializzazione delle borse di plastica e la riduzione della commercializzazione di borse di plastica in materiale ultraleggero, e ricollega alla violazione di questi ultimi una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2.500 euro ai 25.000 euro[4], che aumenta qualora si tratti di quantitativi ingenti di borse o di utilizzo di diciture elusive degli obblighi previsti dagli artt. 226-bis e ter.
Nell’ambito della lotta al fenomeno degli incendi boschivi, tema di estrema rilevanza, l’art. 9-sexies istituisce una sorta di controllo, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di tutti i contratti con i quali siano costituiti diritti reali di godimento e i contratti di affitto e locazione che intervengano su aree e immobili situati nelle zone colpite da incendi. E’ infatti previsto che tali contratti, se stipulati nei due anni successivi al fatto, debbano essere trasmessi al prefetto ed al procuratore della Repubblica entro trenta giorni dalla registrazione. Il comma 2 della predetta norma riguarda, invece, il proprietario di un terreno colpito da incendio, e stabilisce in suo favore l’inapplicabilità del divieto di cambiare la destinazione dei terreni colpiti da incendi[5] qualora egli sia vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, quando la violenza o la minaccia è costituita dalla fattispecie di incendio boschivo, di cui all’art. 423-bis del codice penale, o di danneggiamento seguito da incendio, di cui all’art. 424 del codice penale.
L’art. 13 del decreto tocca la materia del risanamento ambientale nell’ambito dell’Amministrazione Straordinaria del Gruppo ILVA. Per comprendere la portata della norma è utile partire dal dettato dell’art. 1, comma 6-bis del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191[6], il quale prevede la possibilità per i commissari del Gruppo di contrarre finanziamenti statali, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa. Ciò posto, l’art. 13 del decreto in commento disciplina l’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 6-undecies del citato decreto 191/2015, a norma del quale in seguito al trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo le somme confiscate, o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali a carico azionisti e amministratori, devono essere versate, fino alla concorrenza dell’importo di 800 milioni di euro, all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale, mentre l’importo eccedente è da destinare al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale.
A tal proposito, l’art. 13 statuisce che qualora la confisca abbia ad oggetto obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria (sulle somme già oggetto di sequestro nell’ambito dei predetti procedimenti penali), ferma restando la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di ripristino e di bonifica ambientale, il finanziamento statale di cui all’art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 è estinto mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni stesse. Infine, il comma 1-ter dell’art. 13 precisa che la disposizione di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1[7], secondo la quale le somme derivanti dalla sottoscrizione sono da destinare, in via esclusiva, al predetto piano di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa, si attua nel senso che tale destinazione avviene nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti dall’offerta vincolante del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
L’art. 13-bis, vertente sulla materia della bonifica ambientale delle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nulla aggiunge se non un preciso termine di dodici mesi (decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in commento) entro il quale il Soggetto Attuatore effettui il versamento alla curatela fallimentare in corso.
Da ultimo, è opportuno anche un accenno all’art. 13-ter, riguardante l’accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto. La norma incide sulla materia in via sostanziale, prolungando, cioè, agli anni 2019 e 2020 il periodo di applicabilità dei benefici di maggiorazione dell’anzianità contributiva[8] ai fini del conseguimento di tale trattamento pensionistico, ed incrementando, a tal proposito, le necessarie risorse finanziarie. Si tratta di una disposizione che va incontro a tutti i lavoratori impiegati in attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro a causa della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa in cui lavoravano e il cui sito è interessato da piano di bonifica, e non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi, o risultano ammalati con patologia asbesto-correlata[9] accertata e riconosciuta.
22.08.2017
[1] Come convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.
[2] Nello specifico, vengono sostituiti i numeri da 1 a 7 della premessa, riuniti sotto il titolo “Definizioni”.
[3] Precisamente, sono modificati gli artt. 217, 218, 219, 224 e 261, mentre sono aggiunti gli artt. 220-bis, 226-bis e 226-ter.
[4] Art. 261, comma 4-bis.
[5] Di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 1 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”.
[6] “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, conv. dalla L. 1° febbraio 2016, n. 13.
[7] “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”, conv. dalla L. 4 marzo 2015, n. 20.
[8] Come previsti dall’art. 1, comma 117 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
[9] L’asbestosi è la prima malattia professionale amianto-correlata riconosciuta dall’INAIL; dal 1994 si sono aggiunte il mesotelioma (pleurico, pericardico e peritoneale) ed il carcinoma polmonare. Dal 1992 al giugno 2005, le domande presentate per andare in pensione usufruendo del beneficio di legge, sono state circa 71000 in Liguria (1 ogni 20 abitanti), mentre in Piemonte, la seconda regione più colpita in Italia, le domande sono state circa 43000 (1 ogni 100 abitanti).
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