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Stefano Maglia

Quali organizzazioni possono registrarsi EMAS?

di Andrea Sillani

Categoria: Certificazioni ambientali

Il campo di applicazione, per così dire, del regolamento EMAS, è stato allargato ulteriormente con l’emanazione del nuovo Regolamento CE n. 1221/09, estendendolo, di fatto, dai siti produttivi, dalle imprese industriali e dalle organizzazioni in generale presenti all’interno dell’Unione europea alle medesime organizzazioni localizzate anche al di fuori dei confini europei.
A tale proposito, infatti il Punto 9, sottolinea che “è opportuno che EMAS sia accessibile a tutte le organizzazioni, situate all’interno e all’esterno della Comunità, che svolgono attività aventi un impatto ambientale. EMAS dovrebbe fornire a tali organizzazioni uno strumento per gestire tale impatto e migliorare globalmente le prestazioni ambientali”.
Inoltre l’art. 2 Definizioni, comma 21 del nuovo Regolamento EMAS III, nel dare la definizione generale di Organizzazione ribadisce ulteriormente che questa possa configurarsi come “(…) un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa (…)”.
Anche se il nuovo Regolamento EMAS III ha di fatto abrogato la Decisione della Commissione del 7 Settembre 2001 relativa agli orientamenti per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001, riteniamo ancora valide le indicazioni relative alle caratteristiche delle entità che possono perseguire la certificazione e le distinzioni per categorie generali.
La scelta di tali entità da registrare è in funzione di due criteri fondamentali che fanno riferimento al controllo di gestione ed alla loro ubicazione geografica.
Pertanto risulta ancora utile, al fine di perseguire la registrazione EMAS dell’entità, che la stessa sia definita esaurientemente e sia chiarita e giustificata la scelta, eventuale ma possibile, di selezionare un ambito della stessa organizzazione per il quale si chiede l’adesione ai dettami del regolamento comunitario EMAS.
Di seguito si descrivono le principali ricordando che, formalmente, tali indicazioni risultano ormai abrogate con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento comunitario EMAS III.

 

Organizzazioni operanti in un unico sito

Un’Organizzazione che si trovi ad operare in un unico sito, geograficamente definito e delimitato, costituisce certamente il caso più semplice di un’entità che voglia registrarsi con il Regolamento EMAS, in quanto la copertura gestionale e l’area geografica coincidono.
Il regolamento comunitario EMAS intende per sito l’intero terreno in una zona geografica precisa che si trova sotto il controllo gestionale di un’Organizzazione e che comprende attività, prodotti e servizi, includendo pertanto anche tutte le infrastrutture, gli impianti ed i materiali impiegati dalla stessa.
La stessa Decisione della Commissione del 7 Settembre 2001, Allegato I, chiarisce inoltre la possibilità, fornendo anche alcuni esempi per chiarire ulteriormente ed approfondire il concetto, di poter certificare o registrare parti dell’organizzazione e l’ammissibilità di tale scelta secondo la rispondenza al regolamento comunitario EMAS.
È possibile infatti che un’azienda, produttrice di semilavorati in acciaio e radio, ad esempio, possa registrare soltanto uno dei due campi di attività, come anche la mensa di un sito che produce abbigliamento può essere registrata separatamente.
Al contrario, una società farmaceutica non può registrare soltanto quella parte del suo stabilimento che si occupa della produzione del prodotto finale destinato alla vendita per il pubblico ed escludere quindi dal processo di certificazione o registrazione le altre attività che trattano le sostanze intermedie impiegate per la produzione del prodotto finale.
Anche talune Amministrazioni pubbliche, sebbene fortemente sconsigliato, continuano a poter procedere alla registrazione parziale delle attività svolte e dei servizi erogati.

 

Organizzazioni operanti in vari siti

Il regolamento comunitario EMAS prevede, in generale, la possibilità di registrazione per le organizzazioni come siti singoli, parti di esse e combinazione delle stesse.
Le organizzazioni che registrano più siti come un’organizzazione unica devono dimostrare il miglioramento continuo delle prestazioni relative agli aspetti ed agli impatti ambientali ritenuti significativi, coerentemente con la loro politica e con il loro programma ambientale ed i loro target di riferimento, evidenziando anche che il miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività.
Inoltre le stesse organizzazioni possono elaborare una Dichiarazione Ambientale complessiva che riguarda più localizzazioni geografiche.
Tuttavia, dal momento che una delle finalità principali di EMAS è la garanzia della responsabilità a livello locale, le organizzazioni devono garantire che gli impatti ambientali significativi relativi ad ogni sito siano chiaramente identificati e specificati nella dichiarazione ambientale complessiva.
Infine le stesse organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS, oltre a giustificare la scelta di un sito o di una combinazione di siti, devono anche informare i propri azionisti di riferimento in relazione alle loro intenzioni circa i siti non ancora registrati.
La registrazione di un’Organizzazione che opera in più siti si può articolare in un doppio filone di intervento:

– Organizzazione con prodotti o servizi simili;

– Organizzazione con prodotti o servizi diversi.

– Organizzazioni con prodotti o servizi simili

Per ottenere la registrazione EMAS l’Organizzazione deve essere in grado di dimostrare al verificatore accreditato, che deve convalidare, preliminarmente, la Dichiarazione Ambientale elaborata dalla stessa Organizzazione, prima della registrazione finale, che sta applicando coerentemente le procedure di gestione e la Politica ambientale in tutti i siti coinvolti nel percorso di certificazione.
Tali organizzazioni, così caratterizzate, presentano procedure comuni di gestione delle operazioni che si svolgono anche su siti diversi, come ad esempio, l’impiego di un unico manuale di gestione ambientale e di procedure operative analoghe.
Se si verifica tale condizione e l’Organizzazione è in grado di dimostrare di avere un completo controllo gestionale di tutti i suoi siti, è possibile rendere più leggera la verifica sui siti individuati singolarmente.
In questo caso il verificatore accreditato può realizzare la verifica dei vari siti su base selettiva, individuando gli esempi da selezionare in modo tale che egli stesso abbia una comprensione significativa e globale delle prestazioni ambientali dell’Organizzazione potendo, in tal modo, verificare anche l’affidabilità dei dati e la responsabilità locale.
Per la scelta a campione dei siti che saranno oggetto di tale verifica selettiva, i verificatori accreditati devono tener conto della politica e dei programmi ambientali, della complessità del Sistema di gestione ambientale, dell’opinione delle parti interessate, della distribuzione del personale dipendente dell’organizzazione nei siti, della storia ambientale del sito e dei risultati di eventuali verifiche ed attività di auditing precedentemente svolte.
Infine è obbligatoria la verifica singola di un sito se le attività svolte sono state ritenute significative per dimensioni o per natura, se l’attività di auditing interna o le analisi di gestione hanno individuato la necessità di azioni di correzione, se sono state incluse, dopo l’ultima eventuale verifica, modifiche sostanziali nel sistema di gestione ambientale o nelle operazioni del sito.
Tale verifica sul singolo sito si rende inoltre necessaria se il sito stesso risulta sostanzialmente diverso dagli altri compresi nella sfera di riferimento dell’Organizzazione per le sue dimensioni, per le pratiche operative utilizzate e per gli impatti ambientali diretti ed indiretti.
Risulta assai importante, inoltre, che le organizzazioni tengano nella giusta considerazione il rischio di perdere la registrazione, comune per tutti i siti, nell’eventualità di una violazione dei requisiti normativi unicamente su di un solo sito.
Pertanto in relazione a questo rischio le organizzazioni possono registrare, in aggiunta a quella complessiva, i singoli siti a livello individuale.
Tra gli esempi più rappresentativi di queste categorie si possono considerare, certamente in un elenco non esaustivo, le banche, le agenzie di viaggio e le catene di vendita al dettaglio.

 

Organizzazioni con prodotti o servizi diversi

Nel caso in questione non è possibile, per il verificatore accreditato, effettuare verifiche a campione sui siti individuali, in quanto le procedure operative e gli impatti su ciascun sito sono diversi.
Pertanto è l’Organizzazione stessa che decide se registrare ciascun sito in modo separato ovvero registrare i suoi siti sotto una stessa registrazione, usufruendo in tal modo di un unico numero comune o codice.
Indipendentemente dalla scelta dell’Organizzazione di procedere ad una registrazione unica ovvero a più registrazioni per ciascun sito, è necessario tenere presenti alcuni aspetti significativi come, ad esempio, la necessità di analizzare gli aspetti e gli impatti ambientali associati a tutte le diverse localizzazioni, al rispettivo controllo di gestione ed all’esistenza di una politica e di programmi ambientali che tengano in considerazione la responsabilità locale.
In questo caso tutti i siti devono essere verificati singolarmente ed i dati ambientali devono essere contenuti separatamente nella dichiarazione ambientale finale.
Anche in questo caso le organizzazioni corrono il rischio di perdere la registrazione comune per tutti i siti nell’eventualità di una violazione dei requisiti normativi unicamente su di un solo sito.
Gli esempi che riguardano le organizzazioni con prodotti o servizi diversi possono essere relativi, ad esempio, alla produzione di energia, allo smaltimento di rifiuti, alle produzioni chimiche ed alla fabbricazione di pezzi meccanici.

 

Organizzazioni senza la definizione adeguata di un sito specifico

Gli esempi relativi a tali organizzazioni possono essere riferiti, ad esempio, alla distribuzione di servizi, come l’acqua, il gas, l’elettricità, il calore, alle telecomunicazioni, ai trasporti ed alla raccolta dei rifiuti.
Per tali organizzazioni, per le quali risulta difficile stabilire un vero e proprio sito, geograficamente definito e circoscritto, risulta fondamentale la consultazione preventiva dell’organismo competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione EMAS, relativamente all’idoneità dell’entità scelta per la registrazione secondo i principi del regolamento comunitario EMAS.
Infatti si deve chiaramente definire l’ambito di funzionamento e l’infrastruttura nella dichiarazione ambientale essendo fondamentale per tali organizzazioni la definizione delle responsabilità relative agli aspetti ambientali ritenuti significativi.
Inoltre il verificatore accreditato deve essere certo che la stessa organizzazione utilizzi un’adeguata procedura di controllo per questi aspetti.
Tali organizzazioni, in genere, operando in vaste aree urbane o anche metropolitane, devono essere in grado di dimostrare di aver considerato complessivamente i rischi per l’ambiente e la popolazione residente, di aver adottato opportuni programmi per informare le comunità locali circa le eventuali situazioni di emergenza, di aver predisposto le necessarie informazioni sui livelli di inquinamento e di aver tenuto nella giusta considerazione anche l’infrastruttura sotto il suo controllo gestionale.
Qualora l’organizzazione controlli diversi siti in una certa zona e non riesca a gestirli in modo separato, avendo gli impatti ambientali collegati tra loro, tali siti devono essere considerati come un’unica organizzazione per quanto riguarda la registrazione secondo il regolamento comunitario EMAS.

 

Organizzazioni che controllano siti temporanei

Sono organizzazioni che operano su siti che non sono di loro proprietà.
Tali organizzazioni comprendono, ad esempio, i circhi, le imprese di costruzione, le società di servizi, le imprese di pulizia e le imprese di risanamento ambientale di aree contaminate.
In questo caso il verificatore accreditato si occuperà del controllo del Sistema di gestione ambientale dell’Organizzazione e delle sue prestazioni ambientali sui siti temporanei selezionati, ritenuti rappresentativi della capacità gestionale dell’Organizzazione stessa in campo prettamente ambientale.
In tal caso il verificatore accreditato utilizzerà le best practices di audit ed opererà un campionamento per verificare l’efficacia delle procedure sui siti scelti.
L’Organizzazione deve dimostrare, infatti, che sono in atto le procedure gestionali che devono includere, al minimo, alcuni elementi significativi come, ad esempio, il riferimento alla tecnologia impiegata ed alla formazione opportuna.
Inoltre l’Organizzazione deve dimostrare di aver svolto una corretta Analisi ambientale iniziale dei siti prima dell’inizio delle attività, di aver condotto un’informazione della popolazione residente nell’area coinvolta e delle autorità locali in relazione agli aspetti ambientali importanti che sono direttamente associati al piano di lavoro e in relazione alle conseguenti soluzioni individuate.
Infine deve anche aver individuato anche le proposte per il recupero e per il miglioramento delle condizioni ambientali della zona alla fine delle attività che su di essa si sono svolte.

 

Piccole zone industriali, complessi turistici e parchi commerciali

Alcune volte può verificarsi una comunità locale, residente in prossimità di un sito con tali caratteristiche, come anche le Autorità locali e gli organismi deputati al controllo ambientale, mostrino un elevato interesse relativamente all’eventualità di poter creare un unico programma comune per l’ambiente assumendo, in tal modo, responsabilità comuni per la gestione complessiva dell’intera zona.
In questo caso le imprese indipendenti possono consociarsi per ottenere una registrazione comune secondo il regolamento comunitario EMAS in quanto per organizzazione, così come viene definito, si intende una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o istituzione, o parte o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che possiede un’amministrazione e funzioni proprie.
Per ottenere una registrazione unica, le organizzazioni partecipanti devono poter attestare una responsabilità comune, a livello delle politiche e delle procedure operative, nella gestione degli aspetti e degli impatti ambientali significativi e nella individuazione di obiettivi, target ed azioni correttive.
Inoltre tali organizzazioni, che vogliono perseguire la registrazione implementando congiuntamente il loro sistema di gestione ambientale, devono dimostrare tutte un miglioramento continuo delle performance ambientali, coerentemente con la loro Politica ambientale e con i loro target e programmi ambientali.
In caso di registrazione con più siti, è anche necessario giustificare, eventualmente, le motivazioni per i miglioramenti delle prestazioni che non risultano evidenti per ognuno dei siti coinvolti.
Infine il logo EMAS può essere utilizzato soltanto dall’Organizzazione registrata secondo il regolamento comunitario EMAS.
Infatti nel caso di un parco commerciale, ad esempio, tale logo può essere utilizzato soltanto da quest’ultimo anche se le singole organizzazioni possono comunque registrarsi individualmente come aggiunta alla registrazione del parco commerciale stesso.

 

Piccole imprese simili operanti in un determina territorio

Sono queste le piccole e medie imprese (PMI) concentrate in aree geografiche ben definite e circoscritte.
In tali zone geografiche omogenee, le piccole e medie imprese, che generalmente presentano un livello tecnologico comune, metodi di produzione e sistemi organizzativi e di gestione assai simili, presentano la necessità comune di prendere in considerazione gli effetti cumulativi derivanti dai loro processi produttivi.
Evidenziano anche la necessità di rapportarsi, in relazione alle loro problematiche ambientali, con le comunità locali, le istituzioni e gli organismi di controllo ambientale e di valutare l’interazione tra i loro impatti ambientali e quelli generati da altri operatori industriali che agiscono nella stessa area geografica.
In questo quadro di riferimento comune, le piccole e medie imprese di questo territorio hanno pertanto la possibilità di cercare e sviluppare soluzioni comuni per i loro problemi ambientali, mettendo in comune le reciproche esperienze relative all’individuazione di aspetti ed impatti ambientali.
Possono infatti elaborare congiuntamente una politica ed un programma ambientale comune, effettuando attività di auditing interno utilizzando anche gli stessi consulenti ambientali.
Inoltre possono anche utilizzare gli stessi impianti per la gestione complessiva ed integrata degli impatti, come gli stessi impianti di trattamento dei reflui, le discariche e gli inceneritori per i rifiuti, utilizzando lo stesso verificatore accreditato per facilitare l’applicazione del sistema di gestione ambientale, la verifica ed il processo di convalida, riducendo in tal modo anche i relativi costi.
Queste piccole e medie imprese inoltre hanno la possibilità di partecipare a progetti ambientali locali, come quelli relativi ad Agenda 21, contribuendo alla creazione ed al rafforzamento delle reti locali.
Pertanto la definizione di un programma generale attuato dalle autorità locali, dalle associazioni industriali, dalla Camera di Commercio, basato su di un’Analisi ambientale iniziale dell’intero territorio, costituisce certamente un inizio significativo e fondamentale per le piccole e medie imprese che vogliono percorrere l’iter previsto dal regolamento comunitario EMAS.
Il conseguente programma ambientale territoriale deve essere identificato in modo chiaro, pubblicato ed accettato nella sua completezza da tutti i soggetti coinvolti ed interessati al miglioramento delle condizioni ambientali dell’intera zona.
Dopo aver riconosciuto ed adottato gli obiettivi ed i target ambientali, ciascuna organizzazione coinvolta, le piccole e medie imprese, i servizi pubblici, le autorità locali ecc., può volontariamente, attuando la procedura prevista dal regolamento comunitario EMAS, individuare le tappe necessarie per conformarsi individualmente al Regolamento CE n. 1221/2009 e chiedere conseguentemente la registrazione EMAS su base individuale.
Il verificatore accreditato dovrà quindi controllare che il Sistema di gestione ambientale sia in grado di portare ciascuna singola organizzazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, coerentemente con il programma ambientale generale, gli obiettivi ed i target relativi all’intera area geografica.
La Dichiarazione Ambientale, oltre alle parti specifiche richieste dall’Allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009, dovrebbe anche individuare, in modo chiaro, lo specifico contributo dell’organizzazione singola ai target del programma ambientale complessivo.
Alcuni esempi di queste organizzazioni sono certamente le zone industriali, le aree turistiche ed i centri commerciali.
La Decisione della Commissione inoltre fornisce alcuni suggerimenti relativi all’istituzione di un organismo di promozione, all’adozione di uno studio di fattibilità relativo alla necessità di valutare indipendentemente gli obiettivi e le finalità ambientali complessive e la partecipazione al programma locale di Agenda 21 qualora sia presente.
Un’attenzione particolare per le PMI, e comunque per le organizzazioni di piccole dimensioni, è stata rivolta dal nuovo Regolamento EMAS III.

 

Autorità locali ed istituzioni governative (Amministrazioni pubbliche)

A tale proposito risulta indispensabile, per un’Organizzazione di tal genere che vuole aderire ad EMAS, dichiarare che gli aspetti ambientali indiretti, come, ad esempio, quelli che derivano dalle politiche dell’autorità stessa, possono risultare, in alcuni casi, più importanti di quelli diretti e pertanto i problemi da prendere in considerazione non possono essere limitati soltanto alla struttura organizzativa di gestione ed agli impatti diretti.
Le responsabilità di un’Organizzazione con tali specifiche caratteristiche, sono infatti legate alla gestione complessiva del territorio ed alla qualità della vita dei cittadini che si trovano sotto la sua diretta responsabilità.
Nel caso in cui, per alcune autorità locali o istituzioni governative, la complessità della gestione e degli aspetti da considerare risultino assai rilevanti, può essere possibile accettare una registrazione separata di singole parti di tali organizzazioni.
In tal caso l’informazione del pubblico e l’uso del logo EMAS non possono essere ambigui dovendosi riferire esclusivamente all’unità specifica registrata.
Sarebbe opportuno in questo caso che tali organizzazioni stabiliscano una politica ambientale di riferimento cui possa far capo ciascuna parte dell’organizzazione stessa.
Gli esempi più rappresentativi sono certamente le autorità locali (Comune, Provincia), i ministeri, gli enti governativi, gli Enti Parco e le Agende 21 locali.
Per tali organizzazioni si danno una serie di indicazioni da seguire che riguardano la consultazione e il consenso dei cittadini, lo sviluppo economico e la compatibilità ambientale, la valutazione di scelte strategiche alternative e delle relative priorità, la pianificazione territoriale, la verifica continua ed il monitoraggio del piano ambientale e l’educazione dei cittadini e degli operatori economici che operano nel territorio coinvolto.
In merito a tali entità, inoltre, restano valide (almeno fino alla nomina del nuovo Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che al momento della stampa della presente trattazione risulta ancora vacante, il quale potrebbe, per così dire, sconfessare tali decisioni assunte).
Per tali entità pubbliche il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ha emanato alcune posizioni ufficiali di riferimento per la convalida della Dichiarazione Ambientale.

 

Articolo tratto da GUIDA PRATICA ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE, di Andrea Sillani, Irnerio Editore, 2012

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