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Quali rimedi può mettere in campo l’Ente competente in materia di AUA in presenza di scarichi abusivi

di Nicola Vincenzo Rinaldi

Categoria: Acqua

L’art 124 del TU costituisce un criterio generale del TUA e la carenza dell’autorizzazione richiesta il cui ottenimento è condizione necessaria per l’attivazione dello scarico ha in primis conseguenze dal punto di vista sanzionatorio, differenti a seconda della natura dello scarico stesso.

 

L’art. 133 co. 2 configura come illecito amministrativo l’effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata…

L’art. 137 co. 1 e 2 prevede invece sanzioni di natura penale laddove lo scarico abusivo riguardi acque reflue industriali:

  1. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1,) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
  2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e’ dell’arresto da tre mesi a tre anni (e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro).

Conseguentemente nel caso si configuri l’illecito amministrativo l’organo di controllo provvederà ad elevare verbale di accertamento e contestazione al soggetto responsabile dell’infrazione e a segnalare l’inconveniente ambientale al Sindaco del Comune sul cui territorio è stata verificata l’infrazione per l’espletamento dei poteri ad esso riconosciuti di cui si darà un accenno oltre.

Laddove si ricada nell’ipotesi delittuose nel caso previsto dall’art 137 verrà attivata l’autorità giudiziaria competente e sussistendone i presupposti sarà possibile applicare la procedura di cui all’art. 318 bis e s.s. [1]

Ne consegue che relativamente alle azioni esperibili da parte della Agenzia in virtù dei poteri prescrittivi previsti dall’art. 318 ter sarà possibile ordinare la sospensione immediata dello scarico. [2]

 

 

Relativamente ai poteri di diffida:

Il principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi comporta che l’autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge, pertanto anche nella materia in esame tale principio è da tenere in stretta considerazione.

 

Va premesso che il regime autorizzativo dell’AUA non include un apparato sanzionatorio ad hoc rimandando alla disciplina delle diverse matrici ambientali coinvolte e autonomamente normate. Parimenti l’emissione di atti di diffida che possono essere prodromici alla sospensione e alla revoca dell’autorizzazione non sono contemplati dal DPR 59/2013.

L’emissione dei provvedimenti di diffida riguardante la tutela delle acque è specificamente disciplinata dall’art . 130 del D.lgs 152/06:

 

ART. 130

(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)

  1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico

l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:

  1. a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono

essere eliminate le inosservanze;

La norma evidenzia che l’atto di diffida ha quale suo presupposto (tipicità dell’atto) la presenza di un’autorizzazione in corso, la violazione delle cui prescrizioni comporta l’emissione da parte dell’autorità competente dell’atto di richiamo al rispetto delle regole impartite dall’amministrazione.

 

In assenza di un regime autorizzatorio alla luce di quanto sopra non pare potersi applicare il provvedimento in parola la cui ratio è quella di avviare un procedimento amministrativo che può giungere fino alla revoca dell’autorizzazione, la cui presenza è necessaria per l’avvio del procedimento stesso.

Ora si prenda spunto da una sentenza che interessa la materia in esame del TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. del 25 gennaio 2012, che ha ritenuto corretta l’adozione di un atto di diffida da parte del Comune in presenza di uno scarico irregolare di acque reflue domestiche in rete fognarie poiché in questo caso seppure sottratte ad un esplicito atto autorizzatorio, gli scarichi in questione devono rispettare le prescrizioni stabilite dal gestore del servizio idrico integrato, pertanto la diffida è giustificata in quanto agisce comunque in un regime prescrittivo già presente e ben delineato cui l’utente deve adeguarsi.

...le prescrizioni poi confluite nell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” (comma 1), ma che “in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato” (comma 4). Ciò comporta in capo al privato l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle regole valide in ambito locale, accertandosi che gli scarichi delle acque reflue domestiche, sottratte ad un atto autorizzatorio, rispettino le prescrizioni stabilite dal gestore del servizio idrico integrato

Prendendo spunto dalla sentenza citata e ragionando per induzione si può così confermare che per emettere un atto di diffida (in questo caso di competenza comunale) ci si debba trovare in regime autorizzativo seppur mitigato dalla mancanza di un espresso provvedimento amministrativo[3] ma tant’è, l’attivazione di detti scarichi è concessa nel rispetto delle prescrizioni già impartite dal gestore del servizio idrico integrato e pertanto entro tali limiti autorizzata.

 

Allargando lo sguardo alla disciplina AIA (autorizzazione integrata ambientale) ci si trova di fronte ad uno scenario differente in tema di potere di intervento dell’autorità competente a fronte di infrazioni rilevate. L’esplicita previsione[4] del legislatore del potere di diffida riconosciuto all’amministrazione anche in assenza di un titolo autorizzativo fa propendere per una interpretazione restrittiva laddove, come in regime di AUA, questo potere non è previsto e pertanto non concesso.

 

Relativamente ai poteri di ordinanza dell’Autorità locale.

La scoperta di scarichi abusivi, sia che questa configuri un illecito amministrativo o penale, con la conseguente attivazione delle relative procedure sanzionatorie di cui si è accennato sopra, può essere valutata come potenziale e grave problema di igiene pubblica e come tale da risolversi con urgenza mediante emissione di atto impositivo a tutela e salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica, la cui competenza è in capo al Sindaco[5] del Comune interessato che abbia avuto notizia dell’attività abusiva.

Questo indipendentemente dalle funzioni attribuite ai diversi enti nell’autorizzare o sanzionare l’illecito configuratosi.

Dunque emergono le competenze e i ruoli che sono l’altro aspetto della medaglia dell’azione amministrativa rispetto al principio della tipicità degli atti.

A ciascuno il suo insomma.

 

Concludendo non si ritiene che il provvedimento di diffida ex art. 130 d.lgs 152/06 possa essere utilizzato fuori dai casi, indicati dalla norma, che contemplano la presenza di un titolo abilitativo, sia che lo scarico sia soggetto ad autorizzazione comunale che provinciale (in Emilia Romagna oggi tra le funzioni ARPAE).

 

Bologna,lì 13/06/2022

 

 

[1] 318-bis ( Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

[2] Per i dettagli relativi alle prescrizioni previste nei casi contemplati dall’art. 137 Dlgs 152/06 si veda la delibera Ispra DOC n. 82/16-CF e LINEE GUIDA SNPA n. 38/2022

[3] Deroga al principio generale prevista dal c. 4 dell’art. 125 TUA

[4] Articolo 29-decies

  1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuordecies, l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni:
  2. a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche’ un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorita’ competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

[5] Artt 50 e 54 del TUEL che traggono origine dall’analoga previsione contemplata dall’articolo 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

[6] Artt 50 e 54 del TUEL che traggono origine dall’analoga previsione contemplata dall’articolo 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

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