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Bonifiche: quali sanzioni per la mancata comunicazione da parte del proprietario incolpevole?

di Giulia Guagnini

Categoria: Bonifiche

Tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati figura, oltre al responsabile dell’inquinamento ed alla Pubblica Amministrazione, anche il proprietario dei medesimi che risulti non colpevole della contaminazione.
Quest’ultimo, in particolare, costituisce una figura peculiare, in merito alla quale occorre appurare quali siano le facoltà, nonché gli obblighi e le eventuali responsabilità ascrivibili ai sensi della vigente disciplina giuridica in materia: la posizione di tale soggetto rappresenta indubbiamente uno dei temi più delicati e maggiormente discussi della materia delle bonifiche.
Preliminarmente, è bene sottolineare che l’unico obbligo che la legge pone in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato è costituito dalla necessità, qualora egli rilevi il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242, D.L.vo n. 152/2006 (art. 245, comma 2, D.L.vo n. 152/2006); spetterà poi alla Provincia, una volta ricevuta tale comunicazione, attivarsi per l’identificazione del soggetto responsabile[1]. Le ulteriori previsioni contenute nell’art. 245, infatti, prevedono esclusivamente delle facoltà per tale soggetto: si pensi infatti al fatto che egli potrà di propria iniziativa attivare le procedure e gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (comma 1), ovvero “intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità” (comma 2, ultimo periodo).
Tuttavia, non è chiaro quali siano le sanzioni eventualmente comminabili al proprietario incolpevole a fronte dell’inadempimento del suddetto obbligo.
All’interno dell’art. 257, D.L.vo n. 152/2006 (contenente le sanzioni in materia di bonifica dei siti) non è infatti espressamente prevista alcuna sanzione a riguardo, non essendo l’art. 245 neppure citato; tuttavia, è sanzionato il caso di mancata comunicazione che il diverso soggetto responsabile dell’inquinamento è tenuto ad effettuare ai sensi dell’art. 242, D.L.vo n. 152/2006 (art. 257, comma 1, ultimo periodo, che prevede la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da 1.000 euro a 26,000 euro). Si rammenta a tale ultimo proposito che, per espressa previsione dell’art. 245, comma 2, il proprietario incolpevole del sito è tenuto ad effettuare la comunicazione alla Pubblica Amministrazione competente e ad adottare le misure di prevenzione proprio “secondo la procedura di cui all’art. 242, D.L.vo n. 152/2006”: ad avviso di chi scrive pertanto, stante tale espresso richiamo all’art. 242, la sanzione di cui all’art. 257, comma 1, ultimo periodo potrebbe trovare comunque applicazione anche nel caso di mancata comunicazione da parte del proprietario incolpevole. Ciò anche alla luce del fatto che la ratio sottesa alla norma che punisce l’omessa comunicazione in tema di bonifiche, costituita dalla necessità che il soggetto a ciò deputato avvisi la Pubblica Amministrazione della contaminazione ed avvii così il relativo procedimento, è la medesima sia nel caso in cui tale soggetto sia costituito dal responsabile della contaminazione che dal proprietario incolpevole del sito.
Si segnala, per completezza, che in dottrina è invece discussa l’applicabilità, al proprietario incolpevole del sito che non abbia dato seguito all’obbligo di comunicazione ex art 245, comma 2, D.L.vo n. 152/2006 e che non abbia adottato le relative misure di prevenzione, delle sanzioni amministrative previste dall’art. 304, comma 2, ultimo inciso, D.L.vo n. 152/2006 in materia di danno ambientale, nel caso in cui quest’ultimo si sia effettivamente verificato[2].

[1] Sul punto cfr. MAGLIA S., PIPERE P., PRATI L., BENEDUSI L., “Gestione Ambientale – Manuale operativo”, TuttoAmbiente Edizioni, 2015, pag. 219.
[2] PARODI C., BORTOLOTTO M., “Proprietario o gestore del sito non responsabile della contaminazione: le novità introdotte dal Decreto Destinazione Italia”, in Ambiente&Sicurezza, n. 14/2014, pagg. 90-91. L’art. 304, comma 2, D.L.vo n. 152/2006 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 Euro né superiore a 3.000 (per ogni giorno di ritardo) in capo all’operatore che non comunichi al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto, l’esistenza di una “minaccia imminente” in relazione al verificarsi di un danno ambientale.

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