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Stefano Maglia

Quali sono i compiti e le responsabilità del personale addetto ad un centro di raccolta?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 prevede che “a seguito dell’esame visivo dell’addetto” i rifiuti debbano essere collocati in aree distinte del centro, per flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi dagli altri e quelli da avviare a recupero da quelli da avviare a smaltimento.
Probabilmente per questo il punto 4.3 del medesimo allegato precisa, alla lettera a) che il “centro deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti”, oltre a (lettera b) “la sorveglianza durante le ore di apertura del centro”.
Sui requisiti del personale di gestione del centro è intervenuta in modo dettagliato la Deliberazione dell’Albo del 20 luglio 2009.
Anzitutto i soggetti che intendono gestire un centro di raccolta devono iscriversi alla categoria 1 dell’Albo, dimostrare la dotazione minima di personale addetto e nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1.
L’Allegato 2 della Deliberazione dell’Albo precisa inoltre che la “formazione e l’addestramento del personale addetto sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico”; tali requisiti devono sussistere già al momento della presentazione della domanda.
Alla luce dei riferimenti normativi sopra riportati è possibile affermare che il compito del personale “addetto” al centro di raccolta è (anche) quello di “presidiare” il centro stesso, al quale si affianca però l’importante e più complesso compito della gestione vera e propria, che non si estrinseca mai in una attività di “trattamento” dei rifiuti in ingresso ma piuttosto di corretta identificazione (anche per mezzo della lettura del FIR, là ove previsto) e collocazione all’interno della struttura.
Sono contemplate poi a carico dei gestori del centro una serie di verifiche e controlli sui rifiuti in uscita e l’avvio di un nuovo sistema di “contabilizzazione” dei rifiuti gestiti.
Tutti questi compiti non possono che essere affidati a personale qualificato (al di là del responsabile tecnico) e quindi ben difficilmente essere ad esclusivo appannaggio del personale delle associazioni di volontariato o delle cooperative (salvo che non si tratti di “personale abilitato” secondo la normativa vigente, come più oltre si dirà) alle quali, tutt’al più, potranno essere assegnati compiti di solo presidio del centro (ad es.: apertura e chiusura e reception ai cancelli) in affiancamento al personale competente.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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