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Quali sono i soggetti tenuti ad iscriversi al CONAI? Quali obblighi impone tale adesione?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Occorre innanzitutto premettere che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha aperto il mercato della gestione degli imballaggi a sistemi alternativi al Conai, determinandone di fatto la fine del monopolio. L’art. 26 del citato decreto legge, nel modificare gli artt. 221, cc. 3 e 5, 265 e 261, del D.L.vo 152/06 consente ai produttori di imballaggi di organizzare la gestione dei suddetti materiali e dei relativi rifiuti in alternativa al sistema Conai. In particolare, l’abrogazione del c. 5 dell’art. 265 del TUA ha eliminato, ai fini della creazione di sistemi alternativi al Consorzio in parola, la necessità dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale di definizione dello schema di “statuto-tipo” cui i suddetti sistemi alternativi si sarebbero dovuti uniformare. Pertanto, alcuni commentatori hanno rilevato che dopo le modifiche al Codice dell’ambiente apportate dal D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, per adempiere i propri obblighi di riciclaggio e recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, i produttori possono, alternativamente: – organizzare autonomamente, anche in forma collettiva (quindi tramite consorzi), la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; – aderire al Consorzio nazionale imballaggi (Conai), istituito per legge, nel cui sistema orbitano i consorzi di filiera, relativi allo specifico materiale di imballaggio: consorzio nazionale acciaio, Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, Cial); – attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema. Ciò premesso, si rileva che dall’intero impianto normativo del Titolo II, Parte IV del D.L.vo 152/06, dedicata alla gestione degli imballaggi, si ricava la previsione della necessaria cooperazione di filiera dei produttori e degli utilizzatori degli stessi, al fine di garantire il funzionamento del sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
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Quali sono i soggetti tenuti ad iscriversi al CONAI? Quali obblighi impone tale adesione?
di Stefano Maglia
Occorre innanzitutto premettere che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha aperto il mercato della gestione degli imballaggi a sistemi alternativi al Conai, determinandone di fatto la fine del monopolio.
L’art. 26 del citato decreto legge, nel modificare gli artt. 221, cc. 3 e 5, 265 e 261, del D.L.vo 152/06 consente ai produttori di imballaggi di organizzare la gestione dei suddetti materiali e dei relativi rifiuti in alternativa al sistema Conai.
In particolare, l’abrogazione del c. 5 dell’art. 265 del TUA ha eliminato, ai fini della creazione di sistemi alternativi al Consorzio in parola, la necessità dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale di definizione dello schema di “statuto-tipo” cui i suddetti sistemi alternativi si sarebbero dovuti uniformare.
Pertanto, alcuni commentatori hanno rilevato che dopo le modifiche al Codice dell’ambiente apportate dal D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, per adempiere i propri obblighi di riciclaggio e recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, i produttori possono, alternativamente:
– organizzare autonomamente, anche in forma collettiva (quindi tramite consorzi), la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;
– aderire al Consorzio nazionale imballaggi (Conai), istituito per legge, nel cui sistema orbitano i consorzi di filiera, relativi allo specifico materiale di imballaggio: consorzio nazionale acciaio, Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, Cial);
– attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema.
Ciò premesso, si rileva che dall’intero impianto normativo del Titolo II, Parte IV del D.L.vo 152/06, dedicata alla gestione degli imballaggi, si ricava la previsione della necessaria cooperazione di filiera dei produttori e degli utilizzatori degli stessi, al fine di garantire il funzionamento del sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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