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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Quali sono i soggetti tenuti alla compilazione dei registri?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Quanto agli adempimenti amministrativi ed in particolare alla tenuta del registro di carico e scarico, occorre fare riferimento all’art. 190. Tale norma, nella versione anteriore alle modifiche del D.L.vo 205/10 specifica che sono tenuti alla compilazione dei registri C/S:
– i soggetti di cui all’art. 189, co. 3 (quelli che devono compilare il Mud, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi); oltre ai
– i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali (tranne coke da petrolio);
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque a dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Nella “nuova” versione, invece l’art. 190, c. 1, prevede più semplicemente che il registro in parola deve essere conservato e compilato dai soggetti non obbligati ad iscriversi al SISTRI. Il successivo c. 1-bis (introdotto dal D.L.vo 121/11) specifica che “sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b (rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione etc. – N.d.R.)”.
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Quali sono i soggetti tenuti alla compilazione dei registri?
di Stefano Maglia
Quanto agli adempimenti amministrativi ed in particolare alla tenuta del registro di carico e scarico, occorre fare riferimento all’art. 190. Tale norma, nella versione anteriore alle modifiche del D.L.vo 205/10 specifica che sono tenuti alla compilazione dei registri C/S:
– i soggetti di cui all’art. 189, co. 3 (quelli che devono compilare il Mud, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi); oltre ai
– i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali (tranne coke da petrolio);
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque a dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Nella “nuova” versione, invece l’art. 190, c. 1, prevede più semplicemente che il registro in parola deve essere conservato e compilato dai soggetti non obbligati ad iscriversi al SISTRI. Il successivo c. 1-bis (introdotto dal D.L.vo 121/11) specifica che “sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b (rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione etc. – N.d.R.)”.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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