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Quando è obbligatoria l’iscrizione secondo le procedure semplificate per il trasporto dei propri rifiuti?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
L’art. 212, comma 8, D.L.vo 152/06 prevede un regime di iscrizione semplificata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a patto che, in entrambi i casi, si tratti di un’attività che costituisca parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa. Due elementi si pongono di fondamentale rilievo. Il primo, peraltro assolutamente preliminare, è quello relativo all’esatta configurabilità del produttore iniziale. Con tale termine ci si riferisce alla persona dalla cui attività sono scaturiti i rifiuti. Deve pertanto sussistere una corrispondenza rigorosa e diretta tra attività e rifiuto. Tale figura del produttore iniziale, rientra a sua volta nell’ambito della più generale figura giuridica del produttore dei rifiuti, che l’art. 183, comma 1, lettera f), definisce come “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. Infine, oltre a questo requisito soggettivo, esiste anche una condizione oggettiva ben precisa, ai fini dell’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8: la raccolta ed il trasposto devono costituire parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. L’iscrizione semplificate non è assolutamente consentita, qualora le predette attività non rappresentino un elemento accessorio della più generale attività di impresa, bensì un elemento essenziale dell’impresa stessa.
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Quando è obbligatoria l’iscrizione secondo le procedure semplificate per il trasporto dei propri rifiuti?
di Stefano Maglia
L’art. 212, comma 8, D.L.vo 152/06 prevede un regime di iscrizione semplificata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a patto che, in entrambi i casi, si tratti di un’attività che costituisca parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa.
Due elementi si pongono di fondamentale rilievo. Il primo, peraltro assolutamente preliminare, è quello relativo all’esatta configurabilità del produttore iniziale. Con tale termine ci si riferisce alla persona dalla cui attività sono scaturiti i rifiuti. Deve pertanto sussistere una corrispondenza rigorosa e diretta tra attività e rifiuto.
Tale figura del produttore iniziale, rientra a sua volta nell’ambito della più generale figura giuridica del produttore dei rifiuti, che l’art. 183, comma 1, lettera f), definisce come “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”.
Infine, oltre a questo requisito soggettivo, esiste anche una condizione oggettiva ben precisa, ai fini dell’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8: la raccolta ed il trasposto devono costituire parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. L’iscrizione semplificate non è assolutamente consentita, qualora le predette attività non rappresentino un elemento accessorio della più generale attività di impresa, bensì un elemento essenziale dell’impresa stessa.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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