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Quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti?
di Alessandro Fummi
Categoria: Rifiuti
L’art. 184-ter del D.L.vo 152/06 dispone in tema di cessazione della qualifica di rifiuto, ed in particolare: “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria …”. Nel caso di specie, esiste un regolamento europeo che stabilisce i criteri “end of waste” per i rottami di vetro: dal 31 dicembre 2012, infatti, è in vigore il Regolamento UE n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012. Tale regolamento, che sarà, però, applicabile solo dall’11 giugno 2013, reca i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Il Regolamento in esame, dopo aver specificato all’art. 1 l’oggetto dei criteri stabiliti e all’art. 2 le definizione utilizzate dagli articoli seguenti, detta all’art. 3 le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di cessare di considerare rifiuti, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, i rottami di vetro. Il comma 1 dell’art. 3 rimanda al punto 1 dell’allegato I del presente Regolamento per stabilire le condizioni da soddisfare in materia di rottami ottenuti dall’operazione di recupero. Tale allegato, infatti, stabilisce che essi debbano soddisfare le specifiche stabilite dal cliente o da una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione di vetro. Il punto 1.2 dell’allegato primo continua specificando il massimo grado di contenuto non vetroso che i rottami debbono avere. Al punto 1.3, infine, si specifica come il rottame vetroso debba osservare anche i limiti fissati dall’allegato III della direttiva 2008/98/CE, della Decisione 2000/532/CE della Commissione e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. Al comma 2 dell’art. 3 invece, rimandando al punto 2 dell’allegato I, si dettano le condizioni da soddisfare in materia di rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero. Tale punto dell’allegato elenca quali possono esser i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero ed essi sono: quelli recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame di piombo. Al comma 3 dell’art. 3, ulteriore criterio previsto per la non considerazione dei rottami di vetro come rifiuti, si stabilisce, rimandando al punto 3 dell’allegato I, come i rifiuti contenenti vetro, una volta trasformati, debbano essere tenuti divisi dagli altri rifiuti e come, inoltre, ogni tipologia di trattamento quale: frantumazione, cernita, pulizia necessaria per preparare il rottame di vetro per uso diretto nella produzione di sostanze di vetro od oggetti debba essere completata. A conclusione dell’elencazioni dei criteri da soddisfare l’art. 3 aggiunge i requisiti previsti dai successivi artt. 4 e 5 e, al punto 5, specifica come il rottame di vetro debba essere destinato alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione. Il successivo art. 4 specifica invece come, per ciascuna partita di rottami di vetro, il produttore o l’importatore debbano stilare una dichiarazione di conformità sulla base di quella riportata nell’allegato II del regolamento in esame. Tale dichiarazione, che va conservata per almeno un anno, dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di vetro. All’art. 5, infine, si stabilisce come il produttore debba applicare un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità dei criteri richiesti dal precedente art. 3. Tale sistema, alla cui base stanno procedimenti riguardanti il monitoraggio dei rottami e delle tecniche di trattamento, le osservazioni dei clienti e la formazione del personale, deve essere certificato da un organismo di valutazione specificato dal quinto comma dell’art. 5. Da ultimo, si rammenta che il Reg. 1179/2012 sui rottami di vetro è il secondo provvedimento comunitario in materia di “end of waste”: infatti il primo è stato il Reg. (CE) 2011/333 del Consiglio del 31 marzo 2011, pubblicato sulla GUUE L 94 dell’8 aprile 2011, reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Dir. 2008/98/CE.Si attendono, ora, gli ulteriori criteri “end of waste” applicabili – tra gli altri – a carta e plastica.
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Quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti?
di Alessandro Fummi
L’art. 184-ter del D.L.vo 152/06 dispone in tema di cessazione della qualifica di rifiuto, ed in particolare: “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria …”.
Nel caso di specie, esiste un regolamento europeo che stabilisce i criteri “end of waste” per i rottami di vetro: dal 31 dicembre 2012, infatti, è in vigore il Regolamento UE n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012. Tale regolamento, che sarà, però, applicabile solo dall’11 giugno 2013, reca i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Il Regolamento in esame, dopo aver specificato all’art. 1 l’oggetto dei criteri stabiliti e all’art. 2 le definizione utilizzate dagli articoli seguenti, detta all’art. 3 le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di cessare di considerare rifiuti, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, i rottami di vetro.
Il comma 1 dell’art. 3 rimanda al punto 1 dell’allegato I del presente Regolamento per stabilire le condizioni da soddisfare in materia di rottami ottenuti dall’operazione di recupero. Tale allegato, infatti, stabilisce che essi debbano soddisfare le specifiche stabilite dal cliente o da una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione di vetro. Il punto 1.2 dell’allegato primo continua specificando il massimo grado di contenuto non vetroso che i rottami debbono avere. Al punto 1.3, infine, si specifica come il rottame vetroso debba osservare anche i limiti fissati dall’allegato III della direttiva 2008/98/CE, della Decisione 2000/532/CE della Commissione e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
Al comma 2 dell’art. 3 invece, rimandando al punto 2 dell’allegato I, si dettano le condizioni da soddisfare in materia di rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero.
Tale punto dell’allegato elenca quali possono esser i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero ed essi sono: quelli recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame di piombo.
Al comma 3 dell’art. 3, ulteriore criterio previsto per la non considerazione dei rottami di vetro come rifiuti, si stabilisce, rimandando al punto 3 dell’allegato I, come i rifiuti contenenti vetro, una volta trasformati, debbano essere tenuti divisi dagli altri rifiuti e come, inoltre, ogni tipologia di trattamento quale: frantumazione, cernita, pulizia necessaria per preparare il rottame di vetro per uso diretto nella produzione di sostanze di vetro od oggetti debba essere completata.
A conclusione dell’elencazioni dei criteri da soddisfare l’art. 3 aggiunge i requisiti previsti dai successivi artt. 4 e 5 e, al punto 5, specifica come il rottame di vetro debba essere destinato alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
Il successivo art. 4 specifica invece come, per ciascuna partita di rottami di vetro, il produttore o l’importatore debbano stilare una dichiarazione di conformità sulla base di quella riportata nell’allegato II del regolamento in esame. Tale dichiarazione, che va conservata per almeno un anno, dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di vetro.
All’art. 5, infine, si stabilisce come il produttore debba applicare un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità dei criteri richiesti dal precedente art. 3.
Tale sistema, alla cui base stanno procedimenti riguardanti il monitoraggio dei rottami e delle tecniche di trattamento, le osservazioni dei clienti e la formazione del personale, deve essere certificato da un organismo di valutazione specificato dal quinto comma dell’art. 5.
Da ultimo, si rammenta che il Reg. 1179/2012 sui rottami di vetro è il secondo provvedimento comunitario in materia di “end of waste”: infatti il primo è stato il Reg. (CE) 2011/333 del Consiglio del 31 marzo 2011, pubblicato sulla GUUE L 94 dell’8 aprile 2011, reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Dir. 2008/98/CE.Si attendono, ora, gli ulteriori criteri “end of waste” applicabili – tra gli altri – a carta e plastica.
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