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Quando un Comune può iscriversi all’Albo?

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

In linea di massima si può affermare che i Comuni non possono realizzare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati per mezzo di una gestione “in economia”.
Si ritiene, invece, possibile, o meglio, indispensabile, l’iscrizione ex art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 di un Comune che intenda trasportare con mezzi dell’ente i rifiuti speciali che derivano dall’attività istituzionale esercitata. Ciò in quanto nella vigente formulazione dell’art. 212 l’obbligo di iscrizione è previsto per “i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi” e per “i produttori iniziali di rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno” senza alcun riferimento al fatto che il produttore sia un’impresa o un ente, sebbene – mantenendo in questo caso la previgente impostazione della norma – venga in seguito precisato che tali operazione di trasporto devono costituire parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. L’indiretta conferma del fatto che l’obbligo di iscrizione per il trasporto di propri rifiuti sia previsto sia per le imprese sia per gli enti si può rinvenire nel comma 7 del medesimo articolo che dispone che “gli enti e le imprese iscritte [rectius, iscritti] all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi […]” siano esonerati da altri obblighi nel seguito indicati.
Un Comune è, pertanto, tenuto ad iscriversi all’Albo ex art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, o eventualmente alla quinta categoria nel caso di propri rifiuti speciali pericolosi trasportati in quantità eccedenti i 30 kg o litri al giorno, qualora intenda trasportare i rifiuti che decadono dalla propria attività istituzionale, mentre è assolutamente inaccettabile la tesi secondo la quale il Comune sarebbe “produttore Iniziale” dei rifiuti urbani decadenti dai nuclei domestici o di quelli speciali assimilati agli urbani generati da enti e imprese, anche perché per l’iscrizione ex art. 212, comma 8 è indispensabile che “tali operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa [o ente] dalla quale i rifiuti sono prodotti”. Tra l’altro i Comuni citati sono autorizzati a trasportare rifiuti che derivano dall’attività di manutenzione delle strade, degli edifici, dei parchi o dei giardini, quindi rifiuti che decadono da attività direttamente effettuate dagli operai del Comune.
In alcuni casi, per esempio quello dei rifiuti costituiti da tubi fluorescenti, il codice 20.01.21 è l’unico utilizzabile sia nel caso che l’operaio del Comune li abbia generati mediante un’operazione di manutenzione di un edificio comunale (e siano quindi da classificare come rifiuti speciali pericolosi), sia nel caso in cui il tubo al neon sia stato prodotto da un nucleo domestico. Il fatto che nelle autorizzazioni per il trasporto di propri rifiuti dei Comuni compaiano codici 20.xx.yy non è quindi sempre indice di errore.

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