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Stefano Maglia

R12-R13: nota a sentenza TAR Friuli n. 89/2016

di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Con la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 89 del 16 marzo 2016, è stato affermato che la cernita, la selezione, la frantumazione, la macinazione e la riduzione volumetrica dei rifiuti trovano pacificamente spazio nella voce R13, a differenza di quanto sosteneva la parte ricorrente secondo cui le operazioni preliminari di recupero andrebbero classificate come operazioni di recupero R12.
Si tratta di un tema dibattuto da anni, ove la dottrina si interroga sulla portata pratica della nota all’operazione R12.
Per meglio comprendere, però, i termini della questione, si deve rammentare che ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t), D.L.vo 152/06 (come modificato dal D.L.vo 205/10) per recupero si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. La medesima norma continua prevedendo espressamente che “l’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. Ne deriva che un’operazione di recupero, per potersi definire tale, non deve necessariamente essere compresa nell’Allegato C, purché svolga il ruolo indicato dalla norma e, cioè, di permettere ai rifiuti di svolgere un “ruolo utile”.
Detto ciò, si prosegue ricordando che l’Allegato C alla Parte IV del D.L.vo 152/06 indica alla voce R12 “lo scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Tale nozione non è mai stata modificata dall’entrata in vigore del D.L.vo 152/06 nel 2006; solo nel 2010, per effetto del recepimento della Direttiva Europea sui rifiuti alla voce R12 è stata aggiunta una nota secondo la quale “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”.
Premesso che l’uso del termine “scambio” era da subito apparso fuorviante rispetto alle fasi della gestione rifiuti (nel senso che lo scambio, ovvero il passaggio di un rifiuto per un altro rifiuto non ha ragione di esistere nel sistema della gestione), la nota aggiunta a questa voce non ha alcuna ragione d’essere; tutt’al più le indicazioni della nota si potrebbero ritenere riferite ad un “cambio” di rifiuti, inteso nel senso di “cambio della loro natura e/o stato fisico”, ma purtroppo – ancora oggi – non si registrano posizioni ufficiali di chiarimento.
Tornando alla sentenza qui in commento, il TAR – come sopra anticipato – conclude che la cernita, la selezione, la frantumazione, la macinazione e la riduzione volumetrica dei rifiuti trovano spazio nella voce R13, e non in quella R12: ciò in quanto la nota ufficiale introdotta dal D.L.vo 205/10 (IV correttivo) alla voce R12 dell’All. C del D.L.vo 152/06 incide solo su quest’ultima e non comporta una riduzione del campo applicativo della voce R13. Pertanto, ciò consente agli operatori autorizzati in base ad essa di effettuare, laddove non siano disponibili altri codici R appropriati, tutte le operazioni di pre-trattamento necessarie. Infatti, le modifiche apportate al D.L.vo 152/06 dal IV correttivo non hanno mutato i termini della gestione dei rifiuti in messa in riserva R13, proprio perché non sono state formulate con riferimento a tale voce, né, tanto meno, con riferimento al D.M. 5 febbraio 1998, da cui le operazioni di recupero in procedura semplificata traggono operatività.
Concludendo sul punto, si potrebbe ipotizzare una nuova voce che contempli tutte le operazioni non riconducibili a quelle già esistenti e che ricadono sotto le altre voci già codificate – come del resto sembra che già stia avvenendo a livello comunitario.

 

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