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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Con il termine “RAEE dual use” vengono identificati i rifiuti consistenti in apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che si prestano sia all’utilizzo domestico che professionale; ne sono un esempio i pc, alcune stampanti e le macchine per il caffè.
Questa tipologia di rifiuti ha destato parecchi dubbi in relazione al tema della corretta classificazione e possibilità di conferimento presso i centri di raccolta, perplessità che affronteremo analizzando il contenuto delle disposizioni normative che interessano la materia, sempre in attesa di chiarimenti ufficiali che possano una volta per tutte individuare l’interpretazione corretta.
In prima battuta, occorre fare riferimento a quanto disposto dal D.L.vo n. 49/20141[1], disciplina di riferimento per i RAEE, relativamente al campo delle definizioni.
Il provvedimento in esame definisce i “RAEE provenienti dai nuclei domestici” come quelli “originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.
Quindi, di fatto, la normativa speciale contenuta nel D.L.vo 49/2014 definisce come “RAEE provenienti dai nuclei domestici”, non solo quelli che provengono dal nucleo domestico ma anche quelli che provengono da un contesto non domestico (di origine commerciale, industriale, istituzionale) che si presentano, per natura e quantità, analoghi a quelli provenienti dai nuclei domestici. Questa tipologia di RAEE (cosiddetti “dual use”), specifica inoltre la normativa, devono comunque essere considerati RAEE originati dai nuclei domestici.
Tuttavia, il fatto che il RAEE “dual use” utilizzati da soggetti diversi dai nuclei domestici debbano essere “considerati provenienti dai nuclei domestici” non significa, a parere di chi scrive, che gli stessi debbano essere tout court classificati come urbani: la disciplina, difatti, impiega il concetto di analogia, che non richiama affatto il concetto di “assimilazione”. Ciò detto, ai fini della corretta classificazione, gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici di AEE dual use genererebbero rifiuti speciali e non urbani.
Più precisamente, il riferimento ai nuclei domestici sarebbe legato unicamente alla modalità di finanziamento; difatti, il sistema dei costi di gestione dei RAEE c.d. “dual use” (ovvero suscettibili di essere impiegate sia in ambito domestico che in ambito professionale) che i produttori di AEE sono tenuti a finanziare è lo stesso di quello previsto per i RAEE provenienti da nuclei domestici ai sensi del D.L.vo. 49/2014. I produttori, attraverso l’applicazione di un contributo, in forma di sovrapprezzo visibile o incorporato nel prezzo di vendita di nuovi prodotti, sostengono i costi per la raccolta a partire dai Centri di raccolta allestiti dai Comuni e per il trattamento, recupero e smaltimento di questa categoria di RAEE.
In seguito a questa analisi, pertanto, i RAEE dual use, dovrebbero essere considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici in relazione all’applicazione di tale sistema di finanziamento e non in relazione al fatto che debbano necessariamente essere anch’essi sempre classificati come rifiuti urbani.
Oltre a quanto scritto sopra, deve tenersi in considerazione anche che, il nuovo Allegato L-quater del D.L.vo 152/2006 (Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2) non elenca tra i nuovi rifiuti urbani ex lege provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, i RAEE e che, pertanto, anche in base a quanto stabilito dal D.L.vo 152/2006 (seppur norma generale rispetto a quella speciale contenuta nel D.L.vo 49/2014) tali rifiuti non rientrerebbero tra quelli da classificarsi come urbani.
Per quanto riguarda, invece, il conferimento dei RAEE dual use al centro di raccolta, deve tenersi innanzitutto presente che il D.L.vo 49/2014 stabilisce espressamente che “i Comuni assicurano la funzionalità e l’adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l’accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio (…)”.
Sulla base di quanto sopra previsto, quindi, tutti i RAEE derivanti da AEE dual use, compresi quelli che derivano da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, possono essere conferiti gratuitamente presso un Centro di Raccolta comunale autorizzato.
Le imprese che producono questi RAEE devono, difatti, poterli trasportare al centro di raccolta perché – come si è anticipato – si tratta di rifiuti per i quali il produttore versa al sistema collettivo i contributi per finanziare la raccolta dei medesimi presso i centri di raccolta comunale. I sistemi Collettivi, attraverso il CdC RAEE (Centro di Coordinamento Raee), a loro volta, versano ai Comuni o ai gestori del servizio pubblico i premi di efficienza per la raccolta dei RAEE domestici e dual use.
Per completezza e al fine di chiarire al meglio la questione, si riporta quanto indicato sul sito del Centro di Coordinamento Raee:
“Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 49 del 2014 sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche c’è anche una nuova gestione dei cosiddetti RAEE derivanti da AEE Dual Use. Infatti, se da una parte i RAEE devono essere raccolti separatamente a seconda del Raggruppamento al quale appartengono dall’altra, anche a seconda del soggetto che li ha utilizzati, si ha, o meno, un canale di conferimento. La normativa attribuisce oneri e competenze diverse a seconda che si tratti di RAEE domestici – rifiuti di apparecchiature utilizzate comunemente dai nuclei domestici, ma anche da apparecchiature destinate ad attività amministrative ed economiche – oppure RAEE professionali, distinguibili, oltre per la loro specifica natura,
nel caso di RAEE derivanti da apparecchiature di uso domestico comune anche dalla quantità. Oltre alla diversa modalità di raccolta, la distinzione tra RAEE domestico e professionale va a coinvolgere anche il sistema di finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Nel caso dei AEE domestiche i produttori per la gestione dei RAEE storici devono aderire a un Sistema Collettivo, incaricato di gestire le AEE immesse sul mercato una volta giunte a fine vita. Al contrario, i produttori di RAEE professionali possono decidere se aderire a un Sistema Collettivo o attuare una gestione individuale. Per quando riguarda le AEE Dual Use, la nuova normativa impone la loro classificazione e la loro collocazione nella dichiarazione delle AEE domestiche impiegando il concetto di analogia che si applica a una qualsiasi apparecchiatura, che una volta diventata rifiuto può essere considerata analoga a un’altra originata dai nuclei domestici per natura e quantità. Grazie a questo principio, tutti i RAEE Dual Use, anche quelli pericolosi, possono essere conferiti presso un Centro di Raccolta autorizzato“.
Considerato quindi che gli utilizzatori non domestici (es. imprese) che impiegano AEE dual use generano, sulla base dell’interpretazione qui formulata, rifiuti speciali e che questi possono essere conferiti al centro di raccolta comunale, resta un altro dubbio da sciogliere: qual è il codice EER corretto da attribuire a tali rifiuti? A parere di chi scrive, a tali rifiuti dovrebbe essere attribuito un codice della sottoclasse 16.02 (Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Tuttavia, il D.M. 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. 13 maggio 2009), normativa di riferimento sulla disciplina dei centri di raccolta comunali, non indica tra le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta i rifiuti di tale sottoclasse, se non limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche – codice CER 16 02 16.
Su quest’ultimo punto si osserva che la normativa sui Cdr sopra richiamata non è stata evidentemente aggiornata e risale a ben prima della identificazione dei Raee dual use e, a dire il vero, non è nemmeno stata ad oggi coordinata con le modifiche apportate dal nuovo sistema di classificazione apportate con il D.L.vo 116/2020.
Si ritiene, allora, che, in caso di discordanza tra quanto previsto dalla normativa sopra citata e il sul D.M. 8 aprile 2008, fino a che non intervengano dei correttivi da parte del Legislatore, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti normative e a quello cronologico, prevalga e debba trovare applicazione la normativa contenuta nel D.L.vo 152/2006 e nella disciplina speciale del D.L.vo 49/2014.
Concludendo, quindi, a parere di chi scrive, sarebbe in ogni caso corretto classificare il Raee dual use proveniente da utenza non domestica come rifiuto speciale, da conferire al Centro di Raccolta con il codice della sottoclasse 16.02.
Piacenza, 12 aprile 2021
[1]Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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Raee dual use, come gestirli correttamente?
di Elena Mussida
Con il termine “RAEE dual use” vengono identificati i rifiuti consistenti in apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che si prestano sia all’utilizzo domestico che professionale; ne sono un esempio i pc, alcune stampanti e le macchine per il caffè.
Questa tipologia di rifiuti ha destato parecchi dubbi in relazione al tema della corretta classificazione e possibilità di conferimento presso i centri di raccolta, perplessità che affronteremo analizzando il contenuto delle disposizioni normative che interessano la materia, sempre in attesa di chiarimenti ufficiali che possano una volta per tutte individuare l’interpretazione corretta.
In prima battuta, occorre fare riferimento a quanto disposto dal D.L.vo n. 49/20141[1], disciplina di riferimento per i RAEE, relativamente al campo delle definizioni.
Il provvedimento in esame definisce i “RAEE provenienti dai nuclei domestici” come quelli “originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.
Quindi, di fatto, la normativa speciale contenuta nel D.L.vo 49/2014 definisce come “RAEE provenienti dai nuclei domestici”, non solo quelli che provengono dal nucleo domestico ma anche quelli che provengono da un contesto non domestico (di origine commerciale, industriale, istituzionale) che si presentano, per natura e quantità, analoghi a quelli provenienti dai nuclei domestici. Questa tipologia di RAEE (cosiddetti “dual use”), specifica inoltre la normativa, devono comunque essere considerati RAEE originati dai nuclei domestici.
Tuttavia, il fatto che il RAEE “dual use” utilizzati da soggetti diversi dai nuclei domestici debbano essere “considerati provenienti dai nuclei domestici” non significa, a parere di chi scrive, che gli stessi debbano essere tout court classificati come urbani: la disciplina, difatti, impiega il concetto di analogia, che non richiama affatto il concetto di “assimilazione”. Ciò detto, ai fini della corretta classificazione, gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici di AEE dual use genererebbero rifiuti speciali e non urbani.
Più precisamente, il riferimento ai nuclei domestici sarebbe legato unicamente alla modalità di finanziamento; difatti, il sistema dei costi di gestione dei RAEE c.d. “dual use” (ovvero suscettibili di essere impiegate sia in ambito domestico che in ambito professionale) che i produttori di AEE sono tenuti a finanziare è lo stesso di quello previsto per i RAEE provenienti da nuclei domestici ai sensi del D.L.vo. 49/2014. I produttori, attraverso l’applicazione di un contributo, in forma di sovrapprezzo visibile o incorporato nel prezzo di vendita di nuovi prodotti, sostengono i costi per la raccolta a partire dai Centri di raccolta allestiti dai Comuni e per il trattamento, recupero e smaltimento di questa categoria di RAEE.
In seguito a questa analisi, pertanto, i RAEE dual use, dovrebbero essere considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici in relazione all’applicazione di tale sistema di finanziamento e non in relazione al fatto che debbano necessariamente essere anch’essi sempre classificati come rifiuti urbani.
Oltre a quanto scritto sopra, deve tenersi in considerazione anche che, il nuovo Allegato L-quater del D.L.vo 152/2006 (Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2) non elenca tra i nuovi rifiuti urbani ex lege provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, i RAEE e che, pertanto, anche in base a quanto stabilito dal D.L.vo 152/2006 (seppur norma generale rispetto a quella speciale contenuta nel D.L.vo 49/2014) tali rifiuti non rientrerebbero tra quelli da classificarsi come urbani.
Per quanto riguarda, invece, il conferimento dei RAEE dual use al centro di raccolta, deve tenersi innanzitutto presente che il D.L.vo 49/2014 stabilisce espressamente che “i Comuni assicurano la funzionalità e l’adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l’accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio (…)”.
Sulla base di quanto sopra previsto, quindi, tutti i RAEE derivanti da AEE dual use, compresi quelli che derivano da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, possono essere conferiti gratuitamente presso un Centro di Raccolta comunale autorizzato.
Le imprese che producono questi RAEE devono, difatti, poterli trasportare al centro di raccolta perché – come si è anticipato – si tratta di rifiuti per i quali il produttore versa al sistema collettivo i contributi per finanziare la raccolta dei medesimi presso i centri di raccolta comunale. I sistemi Collettivi, attraverso il CdC RAEE (Centro di Coordinamento Raee), a loro volta, versano ai Comuni o ai gestori del servizio pubblico i premi di efficienza per la raccolta dei RAEE domestici e dual use.
Per completezza e al fine di chiarire al meglio la questione, si riporta quanto indicato sul sito del Centro di Coordinamento Raee:
“Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 49 del 2014 sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche c’è anche una nuova gestione dei cosiddetti RAEE derivanti da AEE Dual Use. Infatti, se da una parte i RAEE devono essere raccolti separatamente a seconda del Raggruppamento al quale appartengono dall’altra, anche a seconda del soggetto che li ha utilizzati, si ha, o meno, un canale di conferimento. La normativa attribuisce oneri e competenze diverse a seconda che si tratti di RAEE domestici – rifiuti di apparecchiature utilizzate comunemente dai nuclei domestici, ma anche da apparecchiature destinate ad attività amministrative ed economiche – oppure RAEE professionali, distinguibili, oltre per la loro specifica natura,
nel caso di RAEE derivanti da apparecchiature di uso domestico comune anche dalla quantità. Oltre alla diversa modalità di raccolta, la distinzione tra RAEE domestico e professionale va a coinvolgere anche il sistema di finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Nel caso dei AEE domestiche i produttori per la gestione dei RAEE storici devono aderire a un Sistema Collettivo, incaricato di gestire le AEE immesse sul mercato una volta giunte a fine vita. Al contrario, i produttori di RAEE professionali possono decidere se aderire a un Sistema Collettivo o attuare una gestione individuale. Per quando riguarda le AEE Dual Use, la nuova normativa impone la loro classificazione e la loro collocazione nella dichiarazione delle AEE domestiche impiegando il concetto di analogia che si applica a una qualsiasi apparecchiatura, che una volta diventata rifiuto può essere considerata analoga a un’altra originata dai nuclei domestici per natura e quantità. Grazie a questo principio, tutti i RAEE Dual Use, anche quelli pericolosi, possono essere conferiti presso un Centro di Raccolta autorizzato“.
Considerato quindi che gli utilizzatori non domestici (es. imprese) che impiegano AEE dual use generano, sulla base dell’interpretazione qui formulata, rifiuti speciali e che questi possono essere conferiti al centro di raccolta comunale, resta un altro dubbio da sciogliere: qual è il codice EER corretto da attribuire a tali rifiuti? A parere di chi scrive, a tali rifiuti dovrebbe essere attribuito un codice della sottoclasse 16.02 (Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Tuttavia, il D.M. 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. 13 maggio 2009), normativa di riferimento sulla disciplina dei centri di raccolta comunali, non indica tra le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta i rifiuti di tale sottoclasse, se non limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche – codice CER 16 02 16.
Su quest’ultimo punto si osserva che la normativa sui Cdr sopra richiamata non è stata evidentemente aggiornata e risale a ben prima della identificazione dei Raee dual use e, a dire il vero, non è nemmeno stata ad oggi coordinata con le modifiche apportate dal nuovo sistema di classificazione apportate con il D.L.vo 116/2020.
Si ritiene, allora, che, in caso di discordanza tra quanto previsto dalla normativa sopra citata e il sul D.M. 8 aprile 2008, fino a che non intervengano dei correttivi da parte del Legislatore, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti normative e a quello cronologico, prevalga e debba trovare applicazione la normativa contenuta nel D.L.vo 152/2006 e nella disciplina speciale del D.L.vo 49/2014.
Concludendo, quindi, a parere di chi scrive, sarebbe in ogni caso corretto classificare il Raee dual use proveniente da utenza non domestica come rifiuto speciale, da conferire al Centro di Raccolta con il codice della sottoclasse 16.02.
Piacenza, 12 aprile 2021
[1]Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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