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Stefano Maglia

RAEE: il nuovo D.L.vo n. 49/2014

di Stefano Maglia, Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

Il D.L.vo n. 14 marzo 2014, n. 49 (“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014, Suppl. Ordinario n. 30) ed in vigore dal 12 aprile 2014, è destinato ad abrogare quasi interamente il D.L.vo n. 151/2005, che ad oggi costituisce il testo normativo di riferimento per quanto riguarda i RAEE e del quale rimarranno in vigore solo pochi articoli che reggono alcuni regolamenti tecnici.
Si tratta di un Decreto che, in linea con le disposizioni della Direttiva 2012/19/UE, si propone di correggere diversi punti della precedente normativa che risultavano di difficile interpretazione o applicazione[1].
Il D.L.vo n. 49/2014 in esame è diviso in sei Titoli e 10 allegati. Tra le novità più rilevanti si segnalano:

  • nuove esclusioni (art. 3): vengono annoverate fra le esclusioni, in aggiunta rispetto a quanto previsto dal D.L.vo n. 151/2005, le “apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione del presente D.L.vo, purchè possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura” (comma 1, lett. b) e le “lampade ad incandescenza” (comma 1, lett. c), nonché ulteriori apparecchiature a decorrere dal 15 agosto 2018 (cfr. comma 2);
  • nuove definizioni (art. 4): sono introdotte, al comma 1, le nuove definizioni di:

utensili industriali fissi di grandi dimensioni” (lett. b);

installazioni fisse di grandi dimensioni” (lett. c);

macchine mobili non stradali” (lett. d);

RAEE di piccolissime dimensioni” (lett. f);

distributore al dettaglio” (lett. i);

RAEE equivalenti” (lett. n);

messa a disposizione sul mercato” (lett. q);

immissione sul mercato” (lett. r);

rimozione” (lett. s);

– “dispositivo medico”, “dispositivo medico-diagnostico in vitro” e “dispositivo medico impiantabile attivo” (lett. t), u) e v);

– “rifiuto pericoloso” e relative specifiche (lett. z – qq).

 

  • l’inclusione dei pannelli fotovoltaici tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette alla nuova disciplina, prima escluse dal D.L.vo n. 151/2005 (cfr. Allegato I, punto 4).
  • una maggiore chiarezza circa i confini delle due categorie di RAEE domestici e professionali.
  • l’individuazione di criteri di priorità nella gestione dei RAEE (art. 6), che deve essere improntata al privilegio delle operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo (art. 7).
  • l’esplicitazione degli “Obblighi dei produttori AEE” (art. 8), che sono tenuti a:

 

– conseguire degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio contenuti nell’Allegato V;

– aderire a sistemi di gestione individuali o collettivi;

– determinare annualmente e comunicare al Ministero dell’ambiente l’ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;

 

  • la descrizione dettagliata delle caratteristiche proprie dei sistemi di raccolta individuali (art. 9) e collettivi (art. 10).
  • la disciplina del “Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori” (art. 11): al comma 2 viene espressamente stabilito che rientra nella fase di raccolta dei rifiuti (così come definita dall’art. 183, comma 1, lett. o), D.L.vo n. 152/2006) il deposito preliminare, rispetto alla raccolta stessa, dei RAEE effettuato dai distributori presso il proprio punto vendita e presso altri luoghi (questi ultimi individuati nella comunicazione valida per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alle attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici), ai fini del loro successivo trasporto presso i centri di raccolta.
  • la nuova previsione dell’“uno contro zero” (art. 11, comma 3) che, in un’ottica di incentivazione della raccolta dei RAEE, prevede che per i RAEE di piccolissime dimensioni (aventi dimensioni esterne inferiori a 25 cm) i distributori possano effettuarne, all’interno dei propri punti vendita o in prossimità immediata degli stessi, la raccolta a titolo gratuito, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente a carico degli utilizzatori finali.
  • l’introduzione di più stringenti obblighi informativi, anche per chi commercializza online
  • la previsione di nuovi obiettivi di recupero (art. 19) per i produttori;
  • le nuove norme in materia di spedizioni all’estero di AEE usate (art. 21, comma 3).
  • le nuove prescrizioni in materia di vendite a distanza (art. 22).
  • con riferimento alle sanzioni (art. 38), si segnala che la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro, prevista a carico del distributore per il caso di mancato ritiro gratuito di un AEE, viene estesa anche alle ipotesi di ritiro “uno contro zero”. Per le spedizioni all’estero di AEE usate, realizzate in difformità dalle prescrizioni di cui all’Allegato VI, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 259 (“Traffico illecito di rifiuti”) e 260 (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”), del D.L.vo n. 152/2006.

 

A riguardo si segnala il corso di formazione e aggiornamento

LA NUOVA DISCIPLINA RAEE
Analisi operativa del D.L.vo 49/2014

MILANO 5 giugno 2014



[1] Cfr. Audizione Federdistribuzione presso XIII Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato, 16 gennaio 2014, pag. 3;

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