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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
RAEE e preparazione per il riutilizzo: a che punto siamo?
di Stefano Maglia, Elena Mussida
Categoria: Rifiuti
L’attività di “preparazione per il riutilizzo” viene definita dall’art. 183, comma 1, lett. q) del D.L.vo 152/2006 come l’insieme di “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.
L’art. 179 del D.L.vo 152/2006, che ha recepito il contenuto dell’articolo 4 della Direttiva 98/2008/CE[1], indica i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti attraverso il seguente ordine gerarchico:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
La gerarchia identifica chiaramente l’attività di preparazione per il riutilizzo come una tra le migliori scelte in termini di “bilancio ambientale”.
Anche la disciplina sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) incentiva tale operazione: l’art. 6 del D.L.vo 49/2014[2] stabilisce difatti che “la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo di tali rifiuti e dei loro componenti, in conformità ai principi di precauzione e prevenzione e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse”.
Nondimeno, il legislatore, pur avendo affermato la preminenza della attività di preparazione per il riutilizzo, non sembra in grado di incentivarla e disciplinarla concretamente; tale attività si è difatti caratterizzata (e si caratterizza tutt’ora) per diverse “lacune normative”.
La norma di riferimento all’interno del D.L.vo 152/2006 è l’art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata), che stabilisce quanto segue:
“1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.
2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo”.
Tale disposizione, inserita nel Testo Unico Ambientale dal D.L.vo 116/2020[3], ha quindi affidato al Ministero dell’Ambiente[4] il compito di determinare con uno decreto ad hoc le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata.
Tuttavia, al momento in cui si scrive, nonostante siano scaduti i termini di cui al comma 2 dell’art. 214-ter, tale decreto ministeriale non risulta ancora emanato. Più precisamente, attualmente è stato formulato unicamente uno schema di decreto, sottoposto al parere del Consiglio di Stato[5] e notificato alla Commissione UE in conformità alla procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535. Nello schema di decreto[6]particolare attenzione è riservata all’attività di preparazione per il riutilizzo effettuata sui RAEE; difatti, secondo quanto previsto dallo schema di decreto, a seguito dell’operazione di preparazione per il riutilizzo, si otterrebbe un «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)», immesso sul mercato alle condizioni di cui all’articolo 7 (“Preparazione per il riutilizzo dei RAEE”) del decreto stesso.
Il Consiglio di Stato ha però condizionato la possibilità di emanare tale decreto ministeriale ad una preventiva modifica del D.L.vo 152/2006; difatti, al punto 9. del parere si legge: “Il parere favorevole deve tuttavia – inevitabilmente – restare subordinato alla condizione della previa entrata in vigoredel nuovo testo dell’articolo 214-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, come riformulato dall’articolo 5, comma 2, del nuovo decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, ad oggi solo approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022”.
Il testo del comma 1 dell’art. 214-ter del D.L.vo 152/2006 sarà difatti oggetto di imminenti modifiche normative posto che è in corso d’esame al Parlamento uno schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 116/2020 che dovrebbe apportare modifiche, appunto, anche all’art. 214-ter.
In quello che potrebbe essere il nuovo testo dell’art. 214-ter vengono definite le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso tale termine, l’attività di recupero di preparazione per il riutilizzo potrà essere svolta.
Solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l’avvio delle predette attività di recupero sarà subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.
In conclusione, non resta che attendere la modifica dell’art. 214-ter del D.L.vo 152/2006 ad opera del nuovo decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116” e la successiva pubblicazione del decreto ministeriale dedicato alle attività di preparazione per il riutilizzo.
Solo un intervento del legislatore potrà realmente incentivare e consentire il rilascio delle autorizzazioni alle operazioni di preparazione per il riutilizzo; le autorità deputate al rilascio delle autorizzazioni, difatti, a causa soprattutto della mancata emanazione da parte del Ministero del decreto attuativo sopra menzionato, sono, al momento, purtroppo restie sia a rilasciare nuove autorizzazioni, sia a rinnovare quelle già esistenti.
Piacenza, 21 dicembre 2022
[1] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (cosiddetta “Direttiva quadro sui rifiuti”).
[2] Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
[3] Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
[4] Più precisamente, ad oggi, “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”
[6] Si precisa che il testo dello schema di decreto non è ovviamente definitivo posto che prima della pubblicazione in G.U. il testo potrebbe subire delle modifiche.
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RAEE e preparazione per il riutilizzo: a che punto siamo?
di Stefano Maglia, Elena Mussida
L’attività di “preparazione per il riutilizzo” viene definita dall’art. 183, comma 1, lett. q) del D.L.vo 152/2006 come l’insieme di “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.
L’art. 179 del D.L.vo 152/2006, che ha recepito il contenuto dell’articolo 4 della Direttiva 98/2008/CE[1], indica i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti attraverso il seguente ordine gerarchico:
La gerarchia identifica chiaramente l’attività di preparazione per il riutilizzo come una tra le migliori scelte in termini di “bilancio ambientale”.
Anche la disciplina sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) incentiva tale operazione: l’art. 6 del D.L.vo 49/2014[2] stabilisce difatti che “la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo di tali rifiuti e dei loro componenti, in conformità ai principi di precauzione e prevenzione e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse”.
Nondimeno, il legislatore, pur avendo affermato la preminenza della attività di preparazione per il riutilizzo, non sembra in grado di incentivarla e disciplinarla concretamente; tale attività si è difatti caratterizzata (e si caratterizza tutt’ora) per diverse “lacune normative”.
La norma di riferimento all’interno del D.L.vo 152/2006 è l’art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata), che stabilisce quanto segue:
“1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.
2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo”.
Tale disposizione, inserita nel Testo Unico Ambientale dal D.L.vo 116/2020[3], ha quindi affidato al Ministero dell’Ambiente[4] il compito di determinare con uno decreto ad hoc le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata.
Tuttavia, al momento in cui si scrive, nonostante siano scaduti i termini di cui al comma 2 dell’art. 214-ter, tale decreto ministeriale non risulta ancora emanato. Più precisamente, attualmente è stato formulato unicamente uno schema di decreto, sottoposto al parere del Consiglio di Stato[5] e notificato alla Commissione UE in conformità alla procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535. Nello schema di decreto[6] particolare attenzione è riservata all’attività di preparazione per il riutilizzo effettuata sui RAEE; difatti, secondo quanto previsto dallo schema di decreto, a seguito dell’operazione di preparazione per il riutilizzo, si otterrebbe un «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)», immesso sul mercato alle condizioni di cui all’articolo 7 (“Preparazione per il riutilizzo dei RAEE”) del decreto stesso.
Il Consiglio di Stato ha però condizionato la possibilità di emanare tale decreto ministeriale ad una preventiva modifica del D.L.vo 152/2006; difatti, al punto 9. del parere si legge: “Il parere favorevole deve tuttavia – inevitabilmente – restare subordinato alla condizione della previa entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 214-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, come riformulato dall’articolo 5, comma 2, del nuovo decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, ad oggi solo approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022”.
Il testo del comma 1 dell’art. 214-ter del D.L.vo 152/2006 sarà difatti oggetto di imminenti modifiche normative posto che è in corso d’esame al Parlamento uno schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 116/2020 che dovrebbe apportare modifiche, appunto, anche all’art. 214-ter.
In quello che potrebbe essere il nuovo testo dell’art. 214-ter vengono definite le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso tale termine, l’attività di recupero di preparazione per il riutilizzo potrà essere svolta.
Solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l’avvio delle predette attività di recupero sarà subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.
In conclusione, non resta che attendere la modifica dell’art. 214-ter del D.L.vo 152/2006 ad opera del nuovo decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116” e la successiva pubblicazione del decreto ministeriale dedicato alle attività di preparazione per il riutilizzo.
Solo un intervento del legislatore potrà realmente incentivare e consentire il rilascio delle autorizzazioni alle operazioni di preparazione per il riutilizzo; le autorità deputate al rilascio delle autorizzazioni, difatti, a causa soprattutto della mancata emanazione da parte del Ministero del decreto attuativo sopra menzionato, sono, al momento, purtroppo restie sia a rilasciare nuove autorizzazioni, sia a rinnovare quelle già esistenti.
Piacenza, 21 dicembre 2022
[1] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (cosiddetta “Direttiva quadro sui rifiuti”).
[2] Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
[3] Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
[4] Più precisamente, ad oggi, “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”
[5] Numero Affare 00223/2022
[6] Si precisa che il testo dello schema di decreto non è ovviamente definitivo posto che prima della pubblicazione in G.U. il testo potrebbe subire delle modifiche.
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