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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Si sta parlando molto in questo periodo di RAEE “open scope”, ma cosa si intende con tale termine?
L’”open scope” è il termine con il quale viene definito il nuovo campo di applicazione “aperto” della normativa RAEE, che si estenderà fino a ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato italiano (salvo qualche esclusione).
Sono passati ormai undici anni dalla storica presa di posizione del Parlamento europeo che con Risoluzione del 14 novembre 1996 richiese alla Commissione di elaborare proposte di direttive che regolamentassero i flussi dei rifiuti prioritari, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, introducendo il principio di responsabilità estesa del produttore.
La sempre più rapida obsolescenza delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche[1], la presenza di sostanze pericolose al loro interno e l’insufficiente tasso di riciclo hanno determinato la necessità di verificare preliminarmente e sostenere puntualmente i costi ambientali derivanti dalla produzione, dall’utilizzo e dalla gestione del loro “fine vita”, individuandone la responsabilità in capo ai produttori, importatori, distributori e venditori.
Il principio innanzi richiamato si estende all’intero ciclo di vita del bene esigendo la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti che è costituita, in ordine di priorità, da prevenzione, preparazione al riutilizzo, riutilizzo, riciclo, recupero e, solo da ultimo, smaltimento.
Gli obiettivi del legislatore comunitario, contenuti prima nella Direttiva 2002/96/CE e più recentemente nella Direttiva 2012/19/UE, sono stati recepiti in Italia con il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il quale ricomprende in un unico corpo normativo il complesso della disciplina in materia di RAEE.
Al nono considerando la Direttiva valuta la necessità, vista l’irrefrenabile evoluzione tecnologica che rende disponibili ogni giorno nuove apparecchiature sul mercato, di includere nell’ambito di applicazione della presente tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale.
Tale necessità traspare altresì dall’art. 2 che introduce un’importante novità: la progressiva transizione verso il c.d. “open scope”, un campo di applicazione inclusivo che, a partire dal 15 agosto 2018, determinerà l’estensione della vigenza della presente normativa a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, salvo l’operare di specifiche esclusioni[2].
Gran parte delle aziende che fino ad oggi non erano chiamate a rispettare gli adempimenti previsti dalla norma, lo saranno a partire dalla seconda metà del 2018.
È lecito, dunque, per queste ultime porsi principalmente due domande:
quali sono i prodotti che ricadranno nel campo di applicazione?
quali sono gli adempimenti richiesti dalla norma?
L’operatività del D.L.vo 49/2014 verrà estesa a tutte le AEE immesse sul mercato, classificate in sei categorie riportate nell’Allegato III dello stesso:
Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
Lampade;
Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).
Mantenendo la struttura precedente[3], l’Allegato IV formula l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle sei categorie di cui all’Allegato III.
Le sole esclusioni esplicite previste sono anch’esse suddivise all’art. 3 del D.L.vo 49/2014 seguendo la linea temporale prevista per il campo di applicazione: il terzo comma definisce quelle operanti dalla data di entrata in vigore della Direttiva, ed il quarto comma quelle vigenti dal 15 agosto 2018.
A oggi, infatti, le esclusioni riguardano solo le apparecchiature necessarie alla sicurezza nazionale (armi, munizioni e materiale bellico destinato a fini militari), le apparecchiature progettate e installate come parte di un’altra apparecchiatura esclusa e le lampade a incandescenza.
In regime di “open scope”, a queste esclusioni esplicite si sommeranno quelle relative alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, installazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di trasporto ad eccezione di quelli elettrici a due ruote non omologati, macchine non stradali a uso esclusivo professionale, apparecchiature concepite esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo e dispositivi medici non sterili.
Benché sia chiaro il riconoscimento da parte del legislatore comunitario e nazionale della necessità di un’attenzione maggiore circa la gestione dei RAEE, prevedendo una partecipazione sempre più estesa da parte dei produttori, stupisce come, anche al termine del periodo transitorio, l’elenco delle AEE incluse resti solo esemplificativo e non esaustivo[4], con le conseguenti difficoltà interpretative e l’esigenza di chiarimenti da parte dei Sistemi Collettivi e degli stessi produttori.
Il Comitato di vigilanza e controllo, istituito attraverso il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007 con il compito di vigilare sulla corretta applicazione della normativa RAEE, il 13 giugno 2016 si è espresso per la prima volta sanando i dubbi sussistenti sull’operatività della normativa rispetto a talune AEE comunemente ritenute escluse (chiavette Usb, power bank, inverter, caricabatteria da trazione universali per citarne solo alcune), sia rispetto al periodo transitorio sia in regime di “open scope”.
Una volta chiarito che l’apparecchiatura rientra nel campo di applicazione, il produttore dovrà prioritariamente:
iscriversi al Registro AEE – Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche[5];
comunicare annualmente, in genere entro il 30 aprile, l’immesso sul mercato italiano dell’anno precedente;
marcare il prodotto in modo da consentire l’individuazione del produttore e apporre il simbolo del “cassonetto barrato” (simbolo previsto dalla Norma EN 50419) per facilitarne la raccolta differenziata;
garantire il finanziamento di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto del prodotto immesso sul mercato e giunto a fine vita[6].
Più in generale il fine a cui tende l’intero Sistema è quello di orientare la progettazione e la produzione delle apparecchiature verso il riutilizzo ed il riciclo “in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore”[7].
Piacenza, 24.10.2017
[1]Il 27 giugno 2017, in risposta all’obsolescenza programmata del settore industriale, il Parlamento Europeo ha adottato una relazione per fissare i criteri di durata minima per i prodotti, per informare i consumatori circa la resistenza della merce e promuovere la riparazione.
[2] Andranno in ogni caso tenute in considerazione le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di sicurezza e di salute, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la Direttiva 2008/98/CE che continua ad essere la normativa di riferimento in materia di rifiuti.
[3] Durante la vigenza del periodo transitorio nel campo di applicazione rientrano le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nelle categorie di cui all’Allegato I con il rispetto delle esclusioni previste al paragrafo 3 dell’art. 2. L’Allegato II, a titolo esemplificativo, riporta l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I con alcune aggiunte rispetto alla precedente stesura (Direttiva 2002/96/CE recepita attraverso il D.L.vo 151/2005) tra cui troviamo “Pannelli fotovoltaici”, “Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza” e “test di fecondazione”.
[4] Si noti, in particolare, l’assenza di riferimenti agli apparecchi impiegati nel settore produttivo.
[5] Il Numero di Iscrizione va annotato su tutte le fatture entro trenta giorni dal rilascio.
[6] Tale finanziamento avverrà al momento dell’immissione sul mercato italiano per le AEE domestiche, e al momento dell’eventuale dismissione per le AEE professionali.
[7] Sesto Considerando, DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Categorie
RAEE: Verso l’”open scope”
di Sabrina Suardi
Si sta parlando molto in questo periodo di RAEE “open scope”, ma cosa si intende con tale termine?
L’”open scope” è il termine con il quale viene definito il nuovo campo di applicazione “aperto” della normativa RAEE, che si estenderà fino a ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato italiano (salvo qualche esclusione).
Sono passati ormai undici anni dalla storica presa di posizione del Parlamento europeo che con Risoluzione del 14 novembre 1996 richiese alla Commissione di elaborare proposte di direttive che regolamentassero i flussi dei rifiuti prioritari, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, introducendo il principio di responsabilità estesa del produttore.
La sempre più rapida obsolescenza delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche[1], la presenza di sostanze pericolose al loro interno e l’insufficiente tasso di riciclo hanno determinato la necessità di verificare preliminarmente e sostenere puntualmente i costi ambientali derivanti dalla produzione, dall’utilizzo e dalla gestione del loro “fine vita”, individuandone la responsabilità in capo ai produttori, importatori, distributori e venditori.
Il principio innanzi richiamato si estende all’intero ciclo di vita del bene esigendo la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti che è costituita, in ordine di priorità, da prevenzione, preparazione al riutilizzo, riutilizzo, riciclo, recupero e, solo da ultimo, smaltimento.
Gli obiettivi del legislatore comunitario, contenuti prima nella Direttiva 2002/96/CE e più recentemente nella Direttiva 2012/19/UE, sono stati recepiti in Italia con il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il quale ricomprende in un unico corpo normativo il complesso della disciplina in materia di RAEE.
Al nono considerando la Direttiva valuta la necessità, vista l’irrefrenabile evoluzione tecnologica che rende disponibili ogni giorno nuove apparecchiature sul mercato, di includere nell’ambito di applicazione della presente tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale.
Tale necessità traspare altresì dall’art. 2 che introduce un’importante novità: la progressiva transizione verso il c.d. “open scope”, un campo di applicazione inclusivo che, a partire dal 15 agosto 2018, determinerà l’estensione della vigenza della presente normativa a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, salvo l’operare di specifiche esclusioni[2].
Gran parte delle aziende che fino ad oggi non erano chiamate a rispettare gli adempimenti previsti dalla norma, lo saranno a partire dalla seconda metà del 2018.
È lecito, dunque, per queste ultime porsi principalmente due domande:
L’operatività del D.L.vo 49/2014 verrà estesa a tutte le AEE immesse sul mercato, classificate in sei categorie riportate nell’Allegato III dello stesso:
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
Mantenendo la struttura precedente[3], l’Allegato IV formula l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle sei categorie di cui all’Allegato III.
Le sole esclusioni esplicite previste sono anch’esse suddivise all’art. 3 del D.L.vo 49/2014 seguendo la linea temporale prevista per il campo di applicazione: il terzo comma definisce quelle operanti dalla data di entrata in vigore della Direttiva, ed il quarto comma quelle vigenti dal 15 agosto 2018.
A oggi, infatti, le esclusioni riguardano solo le apparecchiature necessarie alla sicurezza nazionale (armi, munizioni e materiale bellico destinato a fini militari), le apparecchiature progettate e installate come parte di un’altra apparecchiatura esclusa e le lampade a incandescenza.
In regime di “open scope”, a queste esclusioni esplicite si sommeranno quelle relative alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, installazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di trasporto ad eccezione di quelli elettrici a due ruote non omologati, macchine non stradali a uso esclusivo professionale, apparecchiature concepite esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo e dispositivi medici non sterili.
Benché sia chiaro il riconoscimento da parte del legislatore comunitario e nazionale della necessità di un’attenzione maggiore circa la gestione dei RAEE, prevedendo una partecipazione sempre più estesa da parte dei produttori, stupisce come, anche al termine del periodo transitorio, l’elenco delle AEE incluse resti solo esemplificativo e non esaustivo[4], con le conseguenti difficoltà interpretative e l’esigenza di chiarimenti da parte dei Sistemi Collettivi e degli stessi produttori.
Il Comitato di vigilanza e controllo, istituito attraverso il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007 con il compito di vigilare sulla corretta applicazione della normativa RAEE, il 13 giugno 2016 si è espresso per la prima volta sanando i dubbi sussistenti sull’operatività della normativa rispetto a talune AEE comunemente ritenute escluse (chiavette Usb, power bank, inverter, caricabatteria da trazione universali per citarne solo alcune), sia rispetto al periodo transitorio sia in regime di “open scope”.
Una volta chiarito che l’apparecchiatura rientra nel campo di applicazione, il produttore dovrà prioritariamente:
Più in generale il fine a cui tende l’intero Sistema è quello di orientare la progettazione e la produzione delle apparecchiature verso il riutilizzo ed il riciclo “in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore”[7].
Piacenza, 24.10.2017
[1]Il 27 giugno 2017, in risposta all’obsolescenza programmata del settore industriale, il Parlamento Europeo ha adottato una relazione per fissare i criteri di durata minima per i prodotti, per informare i consumatori circa la resistenza della merce e promuovere la riparazione.
[2] Andranno in ogni caso tenute in considerazione le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di sicurezza e di salute, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la Direttiva 2008/98/CE che continua ad essere la normativa di riferimento in materia di rifiuti.
[3] Durante la vigenza del periodo transitorio nel campo di applicazione rientrano le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nelle categorie di cui all’Allegato I con il rispetto delle esclusioni previste al paragrafo 3 dell’art. 2. L’Allegato II, a titolo esemplificativo, riporta l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I con alcune aggiunte rispetto alla precedente stesura (Direttiva 2002/96/CE recepita attraverso il D.L.vo 151/2005) tra cui troviamo “Pannelli fotovoltaici”, “Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza” e “test di fecondazione”.
[4] Si noti, in particolare, l’assenza di riferimenti agli apparecchi impiegati nel settore produttivo.
[5] Il Numero di Iscrizione va annotato su tutte le fatture entro trenta giorni dal rilascio.
[6] Tale finanziamento avverrà al momento dell’immissione sul mercato italiano per le AEE domestiche, e al momento dell’eventuale dismissione per le AEE professionali.
[7] Sesto Considerando, DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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