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Migliore definizione degli obblighi di marcatura ed apposizione del simbolo del cassonetto barrato, trasmissione ad ISPRA dei dati sulla raccolta differenziata e il recupero e gestione delle AEE sostituite in garanzia sono tra le novità fondamentali del provvedimento.
L’articolo 19 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – che entrerà in vigore il 26/05/2019, modifica il D.Lgs. 49/2014, la norma che ha recepito la seconda direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Informazioni ad ISPRA
In particolare l’articolo 14, che definisce gli obiettivi di raccolta differenziata, è stato modificato prevedendo che, per garantire “il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta”, ISPRA acquisisca i dati dai produttori di apparecchiature e dai Consorzi che questi ultimi hanno costituito:
«A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata».
Rimborso del contributo per i prodotti esportati
L’articolo 23, comma 3, prevedeva che il Ministero dell’ambiente definisse le misure necessarie per assicurare che fossero elaborate procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE fossero trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse fossero state “avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2”. Quest’ultima previsione è stata soppressa, pertanto le modalità di rimborso dell’ecocontributo RAEE saranno definite esclusivamente per le AEE esportate.
Esportazioni non rilevate
Non si è intervenuti, invece, su un’altra questione critica: la dichiarazione annuale al Registro nazionale delle apparecchiature immesse sul mercato italiano e in seguito esportate. Il raggiungimento dei target di raccolta differenziata è espresso in termini percentuali rispetto all’immesso sul mercato nazionale, ma se i prodotti immessi sul mercato italiano e in seguito esportati non sono censiti, e pertanto risultano ancora presenti sul mercato nazionale, la base di calcolo delle percentuali di raccolta sarà di fatto significativamente superiore alla quantità di AEE effettivamente destinate a divenire RAEE in Italia.
Marcatura delle AEE
Allo scopo di rimediare al precedente errore di recepimento della Direttiva 2012/19/UE, la Legge europea precisa che: «Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica». Due le novità: nei casi previsti sia il marchio del produttore sia il simbolo del cassonetto barrato dovranno essere apposti anche “sulla garanzia”, obbligo già previsto dalla Direttiva ma non dalla precedente versione del D.Lgs. 49/2014, e tale obbligo si applicherà anche nel caso in cui la garanzia sia “in formato digitale”.
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RAEE, le modifiche della Legge europea 2018
di Paolo Pipere
Migliore definizione degli obblighi di marcatura ed apposizione del simbolo del cassonetto barrato, trasmissione ad ISPRA dei dati sulla raccolta differenziata e il recupero e gestione delle AEE sostituite in garanzia sono tra le novità fondamentali del provvedimento.
L’articolo 19 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – che entrerà in vigore il 26/05/2019, modifica il D.Lgs. 49/2014, la norma che ha recepito la seconda direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Informazioni ad ISPRA
In particolare l’articolo 14, che definisce gli obiettivi di raccolta differenziata, è stato modificato prevedendo che, per garantire “il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta”, ISPRA acquisisca i dati dai produttori di apparecchiature e dai Consorzi che questi ultimi hanno costituito:
«A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata».
Rimborso del contributo per i prodotti esportati
L’articolo 23, comma 3, prevedeva che il Ministero dell’ambiente definisse le misure necessarie per assicurare che fossero elaborate procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE fossero trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse fossero state “avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2”. Quest’ultima previsione è stata soppressa, pertanto le modalità di rimborso dell’ecocontributo RAEE saranno definite esclusivamente per le AEE esportate.
Esportazioni non rilevate
Non si è intervenuti, invece, su un’altra questione critica: la dichiarazione annuale al Registro nazionale delle apparecchiature immesse sul mercato italiano e in seguito esportate. Il raggiungimento dei target di raccolta differenziata è espresso in termini percentuali rispetto all’immesso sul mercato nazionale, ma se i prodotti immessi sul mercato italiano e in seguito esportati non sono censiti, e pertanto risultano ancora presenti sul mercato nazionale, la base di calcolo delle percentuali di raccolta sarà di fatto significativamente superiore alla quantità di AEE effettivamente destinate a divenire RAEE in Italia.
Marcatura delle AEE
Allo scopo di rimediare al precedente errore di recepimento della Direttiva 2012/19/UE, la Legge europea precisa che: «Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica». Due le novità: nei casi previsti sia il marchio del produttore sia il simbolo del cassonetto barrato dovranno essere apposti anche “sulla garanzia”, obbligo già previsto dalla Direttiva ma non dalla precedente versione del D.Lgs. 49/2014, e tale obbligo si applicherà anche nel caso in cui la garanzia sia “in formato digitale”.
Piacenza, 21.05.2019
Di tutte le novità ci occuperemo approfonditamente durante l’incontro con l’Esperto in tema di “RAEE: le norme e gli adempimenti – gli obblighi dei produttori, degli importatori e dei distributori di apparecchiature, i diritti di restituzione gratuita dei RAEE, l’individuazione dei prodotti esclusi“, che si terrà il 3 giugno a Piacenza.
Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
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