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Stefano Maglia

Configurabilità del “raggruppamento di rifiuti” nell’ambito della disciplina sul deposito temporaneo

di Francesco Torre

Categoria: Rifiuti

Il Tribunale del Riesame di Messina è recentemente intervenuto (ord. del 03.10.2022 – dep. in canc. 04.10.2022) in tema di deposito temporaneo rifiuti prima della raccolta ex art. 185-bis d.lgs. n. 152/06 accogliendo la tesi – già esposta in questa Rivista [1] – della duplice natura di questo istituto.
 

Il caso

 
La vicenda sorge a seguito dello svolgimento di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di reati ambientali, effettuato dalla Polizia Municipale di Messina (Sez. Pol. Ambientale), alla luce del quale veniva sottoposto a sequestro preventivo un autocarro in sosta sulla pubblica via, sul cui cassone posteriore due operai erano «intenti a caricare» rifiuti speciali non pericolosi di natura lignea provenienti da un vicino immobile, presso cui la ditta, per la quale tali operai lavoravano, stava svolgendo lavori di ristrutturazione.
 
A seguito della convalida di detto sequestro preventivo, da parte del G.I.P. del Tribunale di Messina, veniva proposta richiesta di riesame ex art. 322 e 324 c.p.p.. A tali operai, nonché al titolare della ditta, si contestava la violazione del reato p.p. dall’art. 256 d.lgs. n. 152/06 per avere, in concorso tra loro, «effettuato, senza autorizzazione, attività di raccolta, trasporto e deposito».
 

In sede di impugnazione veniva, preliminarmente, rilevata l’esistenza di un contratto, antecedente ai fatti di causa, tra detta ditta ed una società, autorizzata alla raccolta ed al trasporto di rifiuti per conto terzi, avente ad oggetto il noleggio di due cassoni scarrabili per il deposito temporaneo di due differenti tipologie di rifiuti (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione e rifiuti di natura lignea).
 

Veniva, inoltre, fornita prova che, proprio nella giornata in cui avveniva il controllo in questione, la società noleggiatrice avrebbe consegnato, di lì a qualche ora, il cassone relativo al deposito dei rifiuti lignei e che, pertanto, l’attività contestata sarebbe consistita in attività prodromica al successivo deposito temporaneo da effettuare non appena tale cassone sarebbe stato consegnato.
 

Riconoscendo la fondatezza degli assunti difensivi il Tribunale del Riesame di Messina accoglieva il gravame ed annullava il decreto di sequestro.
 

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La tesi della duplice natura del deposito temporaneo

 
Il particolare rilievo assunto dalla pronuncia in commento è riconducibile all’esplicito riconoscimento della tesi della duplice natura dell’istituto del deposito temporaneo, elaborata in questa Rivista in seguito alle modifiche apportate all’art. 185-bis dal decreto cd. Cura-Italia (d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116).
 

Tale decreto mutava, infatti, la definizione di deposito temporaneo apportando una differenza terminologica tra il primo e il secondo comma dell’art. 185-bis. Valorizzando il differente significato della voce “raggruppamento” (l’azione di riunire in uno o più gruppi) di cui al primo comma, con quella della voce “deposito” (indentificato nell’azione di posare, lasciare in un luogo) di cui al secondo comma, sarebbe possibile distinguere due diverse ipotesi di deposito prima della raccolta:
 

– quella attività, analoga a quella posta in essere nel caso de quo, consistente nel “raggruppamento” di rifiuti, la quale non può «ancora essere definito come vero e proprio deposito temporaneo in quanto i rifiuti sono stati unicamente “raggruppati” (perché ad esempio in attesa di analisi) nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti»;
 

– il deposito temporaneo “in senso stretto” che «deve rispettare tutte le condizioni elencate dal secondo comma, tra le quali quelle relative ai limiti temporali e quantitativi e il raggruppamento dei rifiuti per categorie omogene».
 

Tale distinzione sarebbe, inoltre, del tutto coerente, non soltanto con la direttiva 2008/98/CE (considerando 15 e 16), ma anche con lo stesso T.U. Ambiente, considerato che, alla luce di una interpretazione sistematica di tale testo, è previsto l’obbligo per il produttore – in tema di tenuta dei registri di carico e scarico – di registrare i rifiuti non immediatamente, ma entro 10 giorni dalla produzione degli stessi (art. 190).
 

Sarebbe, quindi, possibile interpretare l’art. 185-bis individuando nel limite temporale dei 10 giorni dalla produzione del rifiuto il discrimen tra l’attività di “raggruppamento”, disciplinata dal comma 1, e la “vera disciplina” sul deposito temporaneo prima della raccolta indicata al secondo comma, con tutte le prescrizioni e limitazioni che ne conseguono.
 

Una pronunzia a metà?

 
Il Tribunale del Riesame accoglieva l’esegesi appena esposta, riconoscendo che l’attività posta in essere dalla ditta de qua è consistita «in un’attività prodromica al deposito temporaneo dei rifiuti, antecedente alla raccolta degli stessi». Esplicitata, quindi, la distinzione tra le due fasi relative al deposito temporaneo, il Collegio messinese puntualizzava, però, che tali rifiuti, «tutti della stessa tipologia (materiale ligneo), erano stati raggruppati in modo ordinato sull’autocarro che si trovava posteggiato nell’immediata adiacenza del cantiere e, per come dimostrato dalla difesa, sarebbero stati rimossi dal cassone nel giro di poche ore».
 

Tale precisazione sembra chiarire come anche nella fase prodromica al deposito temporaneo si dovrebbero, comunque ed almeno in parte, rispettare alcune delle condizioni di cui art. 185-bis ovvero, quantomeno, quelle relative alla qualità dei rifiuti – da raggruppare in modo omogeneo – ed al luogo di produzione degli stessi.
 

Sembrerebbe, inoltre, sconfessata la tesi circa l’applicazione del termine di 10 giorni di cui all’art. 190 quale discrimen tra l’attività di raggruppamento ed il deposito temporaneo “in senso stretto”, considerato che il Tribunale sottolineava come i rifiuti de quibus sarebbero stati rimossi «nel giro di poche ore». Ed invero sembra potersi evincere che la distinzione tra le due fasi del deposito temporaneo attenga sostanzialmente alla staticità o meno del raggruppamento; in altre parole, qualora il produttore di rifiuti sia “intento” nell’azione di raggruppare i rifiuti trattasi di attività prodromica al deposito temporaneo, che, invece, si trasforma in deposito “in senso stretto” allorquando venga ultimata tale attività di raggruppamento ed il deposito diventa statico.
 

Il profilo di novità che emerge dal tenore di tale pronunzia sembra attenere sostanzialmente al rispetto delle norme tecniche richieste dal comma secondo, lettera c) dell’art. 185-bis – individuabili nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 – che il produttore di rifiuti potrà temporaneamente evitare di osservare nella fase di raggruppamento prodromica al successivo deposito temporaneo. Tale lettura si impone in ragione della dinamicità di tale attività iniziale durante la quale la gestione del rifiuto non può, per ovvi motivi, essere coincidente con tali normi tecniche, la cui applicazione si impone, invece, quando il deposito diventa statico.
 

In realtà ci si potrebbe spingere ad affermare che, astrattamente, anche l’omogeneità del raggruppamento potrebbe non essere una condizione essenziale da rispettare in questa prima fase, ben potendo, il produttore di rifiuti iniziare a raggruppare gli stessi in maniera disomogenea, ma comunque per categorie ben individuabili al fine di evitare l’eventuale contestazione dell’attività di miscelazione.
 

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Conclusioni

 
L’arresto in parola segna, certamente, una svolta epocale nella interpretazione della controversa materia in questione, offrendo finalmente agli operatori una via da imboccare nei casi simili a quello in esame.
 
È stato, dunque, chiarito come la disciplina prevista dall’art. 185-bis deve integralmente applicarsi in costanza di avvenuto deposito, ovvero quando il raggruppamento di rifiuti è stato ultimato.
 
In costanza di raggruppamento – ovvero in quella fase identificata come «attività prodromica al deposito temporaneo dei rifiuti» – svolgono un ruolo determinante gli indicatori valorizzati dalla pronuncia in commento (contratto con ditta autorizzata alla raccolta ed al trasporto, durata limitata nel tempo dell’attività prodromica, documentazione apposita) in presenza dei quali sarà possibile per il produttore di rifiuti temperare le condizioni previste per il deposito temporaneo “in senso stretto”. Sarà, infatti, l’accorta allegazione di tali circostanze in punto di fatto a consentire un vero e proprio controllo in concreto circa l’offensività dell’attività posta in essere.
 

[1] Al seguente link: https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/modifiche-alla-disciplina-del-deposito-temporaneo/ nonché S. Maglia, E. Mussida, Modifiche alla disciplina del deposito temporaneo, in S. Maglia (a cura di), Il codice dei rifiuti, 2021.
 

Piacenza, 12 ottobre 2022
 
 

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