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Rassegna di giurisprudenza sull'inquinamento idrico ed il reato di getto pericoloso di cose

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Acqua

In caso di scarichi non autorizzati, oltre alle sanzioni previste dalla Parte III del D.L.vo 152/06 (illeciti amministrativi, artt. 133 – 136, e contravvenzioni, artt. 137 – 140), sono applicabili anche altri reati presenti nel Codice Penale, ma meno noti, che concorrono con gli illeciti specifici in materia di inquinamento idrico (c.d. “reati satelliti”), e nella pratica corrispondono a:
– reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (art. 635, c. 2, n. 3, Cod. Pen.);
– reato di avvelenamento doloso e colposo di acque destinate all’alimentazione (artt. 439 e 452);
– reato di getto pericoloso di cose (art. 674).
Quest’ultimo così dispone:
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Il reato di getto pericoloso di cose, originariamente pensato dal Legislatore per altri fini[1], è astrattamente applicabile anche in campo ambientale e la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha ritenuto ammissibile la configurabilità di un concorso tra l’art. 674 Cod. Pen. e le norme in materia ambientale (segnalatamente, in materia di scarichi, gli artt. 133 e 137 sopraccitati).

È, ormai, dagli anni ’80 che la giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 674 cod. pen. anche ai fatti di inquinamento idrico, posto che “la finalità della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Legge Merli) è di tutelare l’acqua, il suolo ed il sottosuolo in quanto risorse contro ogni forma di inquinamento, è da ritenere compatibile la concorrenza dei reati previsti dalla legge stessa con quello di cui all’art. 674 cod. pen., avente di mira la molestia alle persone, immediatamente esposte al getto pericoloso di cose o a emissione di fumi, vapori o gas[2]. Infatti, le norme del Codice Penale e le norme del D.L.vo 152/06, Parte III, sono applicabili sia alternativamente sia in concorso, in quanto tutelano beni giuridici diversi (le persone, le prime; le risorse, le seconde)[3].

Una breve rassegna della più recente giurisprudenza permette di puntualizzare alcuni aspetti chiave.

Con la sentenza Cass. III Pen. del 5 aprile 2013, n. 15785 è stato ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 674 Cod. Pen. in quanto il titolare di un oleificio, senza autorizzazione, apriva e manteneva uno scarico sversando in un torrente acque reflue mescolate con il liquido proveniente dalla sansa depositata al suolo, così “creando pozzanghere pericolose per la circolazione stradale e, perciò, atte a molestare le persone”.

Per mezzo della sentenza Cass. III Pen. del 28 maggio 2014, n. 21753 è stato meglio precisato il concetto di “versamento”, previsto dall’art. 674 c.p. in materia di getto pericoloso di cose: esso può concernere anche materie liquide e può avvenire per mano dell’agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l’effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato.

Infine, ancor più recentemente la pronuncia Cass. III Pen. del 9 novembre 2016, n. 46904 ha ravvisato nella fattispecie in discussione (acque reflue fuoriuscite dai depuratori) il reato previsto dall’art. 674 Cod. Pen., in quanto l’anzidetta fuoriuscita, con conseguente sversamento sul suolo e successiva immissione in corpi idrici superficiali concretizzava il getto “in luogo pubblico [di] cose idonee ad imbrattare o molestare persone, in particolare acque torbide e maleodoranti che venivano immesse sul suolo, nel fiume … e nelle acque del mare”.

In conclusione, dunque, si può ritenere che l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, espresso dalla S.C. in ordine all’applicabilità dell’art. 674 Cod. Pen. all’inquadramento idrico, si estrinsechi nei seguenti punti chiave:
– non è necessario che le “cose” cagionino un effettivo nocumento (reato di pericolo), ma è sufficiente che le stesse abbiano attitudine a offendere, imbrattare o molestare persone, ovvero arrecare loro disagio, fastidio o disturbo turbandone il modo di vivere quotidiano;
– nel concetto di molestia possono rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo o comunque di turbamento della collettività;
– costituisce molestia anche il fatto di arrecare preoccupazione e allarme circa eventuali danni all’ambiente che, potenzialmente, si possono ripercuotere sulla salute umana;
– l’attitudine delle “cose” a molestare non deve necessariamente essere provata mediante perizia, in quanto il giudice può fondare il proprio convincimento in tal senso basandosi su elementi probatori di diversa natura (testimonianze, fotografie, ecc …).

 

[1] P. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Giuffrè Editore, II edizione, p. 16

[2] G. AMENDOLA, La tutela penale dell’inquinamento idrico, Milano, p. 300.

[3] S. MAGLIA, Gestione ambientale – Manuale operativo, Edizioni TuttoAmbiente, 2015, p. 15

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