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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Reati ambientali ed intercettazioni, cosa cambia alla luce della nuova disciplina?
di Elena Mussida
Categoria: Responsabilità ambientali
Nel diritto processuale penale l’intercettazione è uno mezzo di ricerca della prova che consiste nella “captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da un soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato” (Cass. Pen. n. 12189/2005).
I presupposti per procedere ad intercettazione sono, in sintesi, un’autorizzazione rilasciata da GIP, su richiesta del PM, la presenza di gravi indizi di reato, cioè elementi che indichino un reato già commesso (in disparte la conoscenza dell’identità del probabile autore), l’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini e che il procedimento sia relativo a determinati reati elencati nell’art. 266, comma 1 del Codice penale[1]. Per prima cosa, leggendo la norma in esame, si rileva che l’intercettazione sia consentita nel caso di delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
Si ricorda che la Legge sugli ecoreati (n.68/2015)[2] ha introdotto nel Codice penale diversi delitti ambientali, tra i quali il reato di inquinamento, disastro ambientale, traffico di materiale radioattivo, omessa bonifica e impedimento del controllo (tutti caratterizzati da aspre pene: si va dalla reclusione da 2 a 6 anni per il delitto di inquinamento a quella da 5 a 15 anni per chi commette un disastro ambientale). Anche il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21[3] ha apportato modifiche in materia di tutela dell’ambiente inserendo nel Codice penale l’art. 452-quaterdecies[4](Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), fattispecie delittuosa che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Così, l’introduzione di nuove fattispecie delittuose ha pertanto reso possibile, anche in campo ambientale, un utilizzo più ampio delle intercettazioni; questo strumento di indagine è risultato molto utile per tipologie di reati offensivi delle matrici ambientali che prevedono necessariamente l’interlocuzione di diversi soggetti (trasportatori, produttori di rifiuti, intermediari, gestori o proprietari del terreno, imprenditori, talvolta pubblici amministratori) ed è risultato spesso indispensabile per l’acquisizione di elementi di prova. In particolare, soprattutto l’attività di traffico illecito di rifiuti può sfuggire nella sua dimensione complessiva e richiedere un’attenta azione di monitoraggio tramite, che può essere svolta, appunto, attraverso lo strumento dell’intercettazione.
Premessa l’importanza di tale mezzo di ricerca della prova anche per la repressione dei delitti ambientali, si segnala che il 29 febbraio 2020 è entrata in vigore la Legge 28 febbraio 2020, n. 7[5] che ha convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni[6].
Il nuovo provvedimento apporta diverse modifiche alla previgente disciplina, tra cui anche l’ampliamento della sfera di utilizzabilità delle intercettazioni operate con captatore informatico (cd. Trojan horse). Tale forma di intercettazione era già stata introdotta dal D.L.vo 216/2017[7] (sebbene utilizzata anche in precedenza sulla base delle sole regole giurisprudenziali) e consente non solo l’intercettazione ma anche l’ispezione e la perquisizione potendo il captatore informatico cercare e acquisire i file, dati e immagini contenute nel dispositivo intercettato (normalmente il captatore viene installato in telefoni, tablet, computer e attrezzature informatiche).
L’utilizzo di tale captazione, alla luce anche delle modifiche apportate dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 7, è consentito nei seguenti casi: in generale, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti[8] può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (sempre che si tratti di un delitto tra quelli indicati all’art. 266, comma 1 per le intercettazioni telefoniche) ma è possibile utilizzare il captatore nelle intercettazioni che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (ai sensi del comma 2 dell’art. 266 c.p.p.), in via d’eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater (procedimenti per criminalità organizzata ed equiparati), l’uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito, anche in assenza del fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l’attività criminosa (comma 2bis, art. 266 c.p.p.); in via di ulteriore eccezione[9], quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l’uso del captatore nel domicilio è consentito solo “previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale”, ossia nei luoghi qualificabili come domicilio.
Generalmente, i risultati delle intercettazioni, in base a quanto previsto dall’art. 270, comma 1 del Codice di procedura penale, non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvoche risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1.
La Legge 28 febbraio 2020, n. 7 è però intervenuta estendendo l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni operate con il c.d. Trojan horse : il nuovo comma 1-bis dell’art. 270 del Codice di procedura penale difatti stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dal comma 1,i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis (ossia delitti di criminalità organizzata e delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni).
Ciò significa che potranno essere utilizzate le intercettazioni operate mediante captatore informatico in procedimenti diversi da quello in cui queste furono autorizzate sulla base del fatto che tale nuovo reato per cui si procede consenta astrattamente ex art. 266 comma 2-bis l’ammissibilità del già menzionato mezzo di ricerca della prova.
Ovviamente, l’utilizzo dei Trojan nella nuova formulazione apre tutta una serie di problematiche, in primis quelle inerenti alla tutela della privacy (non solo dell’imputato ma anche dei terzi coinvolti) e sul rischio di “intercettazioni a strascico”. Tale impiego dei captatori ovviamente produrrà i suoi effetti anche nelle indagini svolte per repressione dei delitti ambientali che, come già accennato sopra, ben si prestano ad un necessario monitoraggio costante delle conversazioni tra i diversi attori della gestione dei rifiuti.
[1]Art. 266 cpp (aggiornato alle modifiche intervenute con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n.7)
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del Codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del Codice penale;
f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale.
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del Codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4.
[2] Legge 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, pubblicata sulla GU Serie Generale n.122 del 28 maggio 2015).
[3] Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046) (GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018)
[4] La nuova disposizione ha abrogato l’art. 260 del D.L.vo 152/2006, fattispecie sempre relativa alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
[5] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.50 del 28 febbraio 2020
[6] Le nuove disposizioni in tema di intercettazioni troveranno applicazione per tutti i procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nel registro della procura a norma dell’art. 335 C.p.p. a partire dal 1° maggio 2020, rimanendo invece ancorati alla disciplina ante-riforma i procedimenti iscritti anteriormente alla suddetta data.
[7] Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
[8] Si parla in questi casi di intercettazioni ambientali, ossia intercettazioni che hanno ad oggetto conversazioni tra presenti, all’insaputa di almeno uno dei partecipanti. Da queste si differenziano le intercettazioni telefoniche che hanno ad oggetto conversazioni tra soggetti lontani che avvengono tramite telefono o altri strumenti di comunicazione.
[9] La Legge 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) aveva già integrato il catalogo di delitti che consentono l’uso del captatore per intercettazioni nel domicilio privato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
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Reati ambientali ed intercettazioni, cosa cambia alla luce della nuova disciplina?
di Elena Mussida
Nel diritto processuale penale l’intercettazione è uno mezzo di ricerca della prova che consiste nella “captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da un soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato” (Cass. Pen. n. 12189/2005).
I presupposti per procedere ad intercettazione sono, in sintesi, un’autorizzazione rilasciata da GIP, su richiesta del PM, la presenza di gravi indizi di reato, cioè elementi che indichino un reato già commesso (in disparte la conoscenza dell’identità del probabile autore), l’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini e che il procedimento sia relativo a determinati reati elencati nell’art. 266, comma 1 del Codice penale[1]. Per prima cosa, leggendo la norma in esame, si rileva che l’intercettazione sia consentita nel caso di delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
Si ricorda che la Legge sugli ecoreati (n.68/2015)[2] ha introdotto nel Codice penale diversi delitti ambientali, tra i quali il reato di inquinamento, disastro ambientale, traffico di materiale radioattivo, omessa bonifica e impedimento del controllo (tutti caratterizzati da aspre pene: si va dalla reclusione da 2 a 6 anni per il delitto di inquinamento a quella da 5 a 15 anni per chi commette un disastro ambientale). Anche il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21[3] ha apportato modifiche in materia di tutela dell’ambiente inserendo nel Codice penale l’art. 452-quaterdecies[4] (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), fattispecie delittuosa che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Così, l’introduzione di nuove fattispecie delittuose ha pertanto reso possibile, anche in campo ambientale, un utilizzo più ampio delle intercettazioni; questo strumento di indagine è risultato molto utile per tipologie di reati offensivi delle matrici ambientali che prevedono necessariamente l’interlocuzione di diversi soggetti (trasportatori, produttori di rifiuti, intermediari, gestori o proprietari del terreno, imprenditori, talvolta pubblici amministratori) ed è risultato spesso indispensabile per l’acquisizione di elementi di prova. In particolare, soprattutto l’attività di traffico illecito di rifiuti può sfuggire nella sua dimensione complessiva e richiedere un’attenta azione di monitoraggio tramite, che può essere svolta, appunto, attraverso lo strumento dell’intercettazione.
Premessa l’importanza di tale mezzo di ricerca della prova anche per la repressione dei delitti ambientali, si segnala che il 29 febbraio 2020 è entrata in vigore la Legge 28 febbraio 2020, n. 7[5] che ha convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni[6].
Il nuovo provvedimento apporta diverse modifiche alla previgente disciplina, tra cui anche l’ampliamento della sfera di utilizzabilità delle intercettazioni operate con captatore informatico (cd. Trojan horse). Tale forma di intercettazione era già stata introdotta dal D.L.vo 216/2017[7] (sebbene utilizzata anche in precedenza sulla base delle sole regole giurisprudenziali) e consente non solo l’intercettazione ma anche l’ispezione e la perquisizione potendo il captatore informatico cercare e acquisire i file, dati e immagini contenute nel dispositivo intercettato (normalmente il captatore viene installato in telefoni, tablet, computer e attrezzature informatiche).
L’utilizzo di tale captazione, alla luce anche delle modifiche apportate dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 7, è consentito nei seguenti casi: in generale, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti[8] può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (sempre che si tratti di un delitto tra quelli indicati all’art. 266, comma 1 per le intercettazioni telefoniche) ma è possibile utilizzare il captatore nelle intercettazioni che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (ai sensi del comma 2 dell’art. 266 c.p.p.), in via d’eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater (procedimenti per criminalità organizzata ed equiparati), l’uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito, anche in assenza del fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l’attività criminosa (comma 2bis, art. 266 c.p.p.); in via di ulteriore eccezione[9], quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l’uso del captatore nel domicilio è consentito solo “previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale”, ossia nei luoghi qualificabili come domicilio.
Generalmente, i risultati delle intercettazioni, in base a quanto previsto dall’art. 270, comma 1 del Codice di procedura penale, non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1.
La Legge 28 febbraio 2020, n. 7 è però intervenuta estendendo l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni operate con il c.d. Trojan horse : il nuovo comma 1-bis dell’art. 270 del Codice di procedura penale difatti stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis (ossia delitti di criminalità organizzata e delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni).
Ciò significa che potranno essere utilizzate le intercettazioni operate mediante captatore informatico in procedimenti diversi da quello in cui queste furono autorizzate sulla base del fatto che tale nuovo reato per cui si procede consenta astrattamente ex art. 266 comma 2-bis l’ammissibilità del già menzionato mezzo di ricerca della prova.
Ovviamente, l’utilizzo dei Trojan nella nuova formulazione apre tutta una serie di problematiche, in primis quelle inerenti alla tutela della privacy (non solo dell’imputato ma anche dei terzi coinvolti) e sul rischio di “intercettazioni a strascico”. Tale impiego dei captatori ovviamente produrrà i suoi effetti anche nelle indagini svolte per repressione dei delitti ambientali che, come già accennato sopra, ben si prestano ad un necessario monitoraggio costante delle conversazioni tra i diversi attori della gestione dei rifiuti.
[1]Art. 266 cpp (aggiornato alle modifiche intervenute con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n.7)
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del Codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del Codice penale;
f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale.
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del Codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4.
[2] Legge 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, pubblicata sulla GU Serie Generale n.122 del 28 maggio 2015).
[3] Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046) (GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018)
[4] La nuova disposizione ha abrogato l’art. 260 del D.L.vo 152/2006, fattispecie sempre relativa alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
[5] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.50 del 28 febbraio 2020
[6] Le nuove disposizioni in tema di intercettazioni troveranno applicazione per tutti i procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nel registro della procura a norma dell’art. 335 C.p.p. a partire dal 1° maggio 2020, rimanendo invece ancorati alla disciplina ante-riforma i procedimenti iscritti anteriormente alla suddetta data.
[7] Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
[8] Si parla in questi casi di intercettazioni ambientali, ossia intercettazioni che hanno ad oggetto conversazioni tra presenti, all’insaputa di almeno uno dei partecipanti. Da queste si differenziano le intercettazioni telefoniche che hanno ad oggetto conversazioni tra soggetti lontani che avvengono tramite telefono o altri strumenti di comunicazione.
[9] La Legge 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) aveva già integrato il catalogo di delitti che consentono l’uso del captatore per intercettazioni nel domicilio privato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Piacenza, 14 aprile 2020
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