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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
L’art. 25-undecies, comma 2, D.L.vo n. 231/2001 rinvia ad alcuni reati ambientali contenuti nel D.L.vo n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale, TUA), che, com’è noto, costituisce il testo normativo nazionale di riferimento in materia di ambiente. In particolare, si richiamano le seguenti fattispecie:
1. nel settore dell’inquinamento idrico: A) scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o imposte dall’Autorità competente (art. 137, comma 3, D.L.vo n. 152/2006), o dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo, D.L.vo n. 152/2006), nonché scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in virtù di convenzioni internazionali (art. 137, comma 13, D.L.vo n. 152/2006): in tutte e tre le ipotesi è prevista, per l’Ente, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; B) scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, Parte III, D.L.vo n. 152/2006 (art. 137, comma 2, D.L.vo n. 152/2006), scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006), nonché scarico di acque reflue industriali sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.L.vo n. 152/2006): per tali fattispecie è disposta la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
2. nel settore dei rifiuti: A) gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, costituita in particolare da raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a, D.L.vo n. 152/2006), nonché deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle norme contenute nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (art. 256, comma 6, D.L.vo n. 152/2006): si applica in tali ipotesi la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Si tratta di un reato comune, pertanto integrabile da chiunque (es. realizzazione di uno stoccaggio di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione); B) gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, costituita in particolare da attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. b, D.L.vo n. 152/2006); realizzazione e gestione di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3 primo periodo, D.L.vo n. 152/2006); miscelazione di rifiuti pericolosi in violazione del divieto di cui all’art. 187 (art. 256, comma 5, D.L.vo n. 152/2006): in questi casi la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote; C) realizzazione e gestione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3 secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006); sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; D) omessa bonifica di sito contaminato (art. 257, commi 1 e 2, D.L.vo n. 152/2006), per cui è prevista per la violazione del comma 1 la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; E) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso (es. false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche dei medesimi) nonché impiego di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti stessi (art. 258, comma 4 secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006): in tal caso è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; F) spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 2, par. 35, Reg. (CE) n. 1013/06 (art. 259, comma 1, D.L.vo n. 152/2006): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; G) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (c.d. ecomafia, art. 260, D.L.vo n. 152/2006): sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, elevata da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Il reato in questione, costituente reato comune, è l’unico in materia di rifiuti per il quale è prevista l’applicazione non solo di una sanzione pecuniaria, ma anche di una interdittiva, costituita dall’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (art. 25-undecies comma 8 D.L.vo n. 231/2001). Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame occorre l’implementazione di più operazioni, mediante l’allestimento di mezzi e di attività continuative, volte ad organizzare, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, ai fini del conseguimento di un ingiusto profitto; H) per quanto riguarda la violazione di talune prescrizioni in materia di SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, art. 260-bis) si segnala che tale sistema non è più in vigore dal mese di gennaio 2019. Per quanto attiene ai reati-presupposto in materia di rifiuti, occorre rilevare che l’art. 25-undecies, D.L.vo n. 231/2001, include talune fattispecie che sanzionano condotte meramente formali e non comprende invece altre fattispecie che con più immediatezza potrebbero implicare una responsabilità dell’Ente; si pensi ad esempio alla circostanza che, mentre, da un lato, il comma 6 dell’articolo in questione prevede la punibilità del reato formale di cui all’art. 256, comma 4, D.L.vo n. 152/2006, costituito dall’inadempimento di una prescrizione contenuta in un’autorizzazione in materia di rifiuti ovvero dalla carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, dall’altro lato non richiama il reato di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo n. 152/2006.
Da notare, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.L.vo n. 231/2001 (per un massimo di 6 mesi) per talune delle fattispecie sopra elencate in tema di inquinamento idrico (v. art. 25-undecies, comma 7, D.L.vo n. 231/2001), mentre è prevista la riduzione delle sanzioni della metà nel caso di commissione del citato reato di cui all’art. 256, comma 4, D.L.vo n. 152/2006 (v. il già richiamato art. 25-undecies, comma 6, D.L.vo n. 231/2001). L’art. 25-undecies, comma 2, D.L.vo n. 231/2001, richiama invece una sola fattispecie del settore dell’inquinamento atmosferico, fra quelle contenute nel D.L.vo n. 152/2006: trattasi del reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5 ), punito con sanzione pecuniaria fino a 250 a quote.
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Quali sono i reati-presupposto della 231 Ambiente all’interno del TUA?
di Stefano Maglia, Fabrizio Salmi
* estratto dal volume “HSE MANAGER – Manuale Operativo. Guida pratica alla luce della Norma UNI 11720/2018”, di S. Maglia – F. Salmi, 2021, ed. TuttoAmbiente
L’art. 25-undecies, comma 2, D.L.vo n. 231/2001 rinvia ad alcuni reati ambientali contenuti nel D.L.vo n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale, TUA), che, com’è noto, costituisce il testo normativo nazionale di riferimento in materia di ambiente. In particolare, si richiamano le seguenti fattispecie:
1. nel settore dell’inquinamento idrico:
A) scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o imposte dall’Autorità competente (art. 137, comma 3, D.L.vo n. 152/2006), o dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo, D.L.vo n. 152/2006), nonché scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in virtù di convenzioni internazionali (art. 137, comma 13, D.L.vo n. 152/2006): in tutte e tre le ipotesi è prevista, per l’Ente, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
B) scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, Parte III, D.L.vo n. 152/2006 (art. 137, comma 2, D.L.vo n. 152/2006), scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006), nonché scarico di acque reflue industriali sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.L.vo n. 152/2006): per tali fattispecie è disposta la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
2. nel settore dei rifiuti:
A) gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, costituita in particolare da raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a, D.L.vo n. 152/2006), nonché deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle norme contenute nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (art. 256, comma 6, D.L.vo n. 152/2006): si applica in tali ipotesi la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Si tratta di un reato comune, pertanto integrabile da chiunque (es. realizzazione di uno stoccaggio di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione);
B) gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, costituita in particolare da attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. b, D.L.vo n. 152/2006); realizzazione e gestione di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3 primo periodo, D.L.vo n. 152/2006); miscelazione di rifiuti pericolosi in violazione del divieto di cui all’art. 187 (art. 256, comma 5, D.L.vo n. 152/2006): in questi casi la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote;
C) realizzazione e gestione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3 secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006); sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
D) omessa bonifica di sito contaminato (art. 257, commi 1 e 2, D.L.vo n. 152/2006), per cui è prevista per la violazione del comma 1 la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
E) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso (es. false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche dei medesimi) nonché impiego di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti stessi (art. 258, comma 4 secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006): in tal caso è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
F) spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 2, par. 35, Reg. (CE) n. 1013/06 (art. 259, comma 1, D.L.vo n. 152/2006): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
G) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (c.d. ecomafia, art. 260, D.L.vo n. 152/2006): sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, elevata da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Il reato in questione, costituente reato comune, è l’unico in materia di rifiuti per il quale è prevista l’applicazione non solo di una sanzione pecuniaria, ma anche di una interdittiva, costituita dall’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (art. 25-undecies comma 8 D.L.vo n. 231/2001). Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame occorre l’implementazione di più operazioni, mediante l’allestimento di mezzi e di attività continuative, volte ad organizzare, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, ai fini del conseguimento di un ingiusto profitto;
H) per quanto riguarda la violazione di talune prescrizioni in materia di SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, art. 260-bis) si segnala che tale sistema non è più in vigore dal mese di gennaio 2019.
Per quanto attiene ai reati-presupposto in materia di rifiuti, occorre rilevare che l’art. 25-undecies, D.L.vo n. 231/2001, include talune fattispecie che sanzionano condotte meramente formali e non comprende invece altre fattispecie che con più immediatezza potrebbero implicare una responsabilità dell’Ente; si pensi ad esempio alla circostanza che, mentre, da un lato, il comma 6 dell’articolo in questione prevede la punibilità del reato formale di cui all’art. 256, comma 4, D.L.vo n. 152/2006, costituito dall’inadempimento di una prescrizione contenuta in un’autorizzazione in materia di rifiuti ovvero dalla carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, dall’altro lato non richiama il reato di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo n. 152/2006.
Da notare, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.L.vo n. 231/2001 (per un massimo di 6 mesi) per talune delle fattispecie sopra elencate in tema di inquinamento idrico (v. art. 25-undecies, comma 7, D.L.vo n. 231/2001), mentre è prevista la riduzione delle sanzioni della metà nel caso di commissione del citato reato di cui all’art. 256, comma 4, D.L.vo n. 152/2006 (v. il già richiamato art. 25-undecies, comma 6, D.L.vo n. 231/2001).
L’art. 25-undecies, comma 2, D.L.vo n. 231/2001, richiama invece una sola fattispecie del settore dell’inquinamento atmosferico, fra quelle contenute nel D.L.vo n. 152/2006: trattasi del reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5 ), punito con sanzione pecuniaria fino a 250 a quote.
Piacenza, 27 gennaio 2023
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