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REcer, quali prospettive? Nuove indicazioni da parte del MITE
di Stefano Maglia, Elena Mussida
Categoria: Rifiuti
Dal 30 settembre 2021 è pienamente operativo il REcer, ossia il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti. Sempre in data 30 settembre il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il documento “Strategia nazionale per l’economia circolare” ove si affronta anche la “questione REcer”. Vediamo quindi di rispondere con chiarezza ad alcune domande per comprendere meglio l’utilità e funzionalità di tale registro anche alla luce delle nuove precisazioni del MITE.
Che cos’è?
Il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni (REcer) nasce a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 aprile 2020, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle autorizzazioni stabiliti dall’art. 184-ter, comma 3 septies, del D.L.vo 152/2006, norma, come noto, dedicata alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). Nel registro, in particolare, dovranno confluire le autorizzazioni ordinarie rilasciate e gli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero da cui derivano materiali End of Waste, nonché le autorizzazioni End of Waste “caso per caso”.
Come funziona?
Il Registro è organizzato in due sezioni, una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») è destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.L.vo 152/2006 e una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006. Quindi, di fatto, nelle sezioni del Registro dovranno essere inserite sia le autorizzazioni ordinarie (AUA e AIA) che gli esiti delle procedure semplificate concluse per il recupero dei rifiuti da cui derivano EoW. In particolare, i dati raccolti nel REcer riguarderanno: le anagrafiche dell’Ente che ha emesso l’autorizzazione e dell’impianto autorizzato, gli estremi dell’autorizzazione, informazioni sui codici EER dei rifiuti autorizzati, sulle caratteristiche del rifiuto in ingresso, sulle operazioni di recupero autorizzate, sulle tecniche e processi di trattamento nonché sulle caratteristiche e materie prime di prodotti ottenuti. Il Registro è “interoperabile” con il Catasto rifiuti di cui all’art. 189 del D.L.vo 152/2006 e con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – disciplinato dall’art. 188 bis del D.L.vo 152/2006, di cui attende ancora la piena operatività. Nel documento del MITE del 30 settembre già sopra richiamato si precisa che: “l RECer e il RENTRI sono il punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale e costituiscono la base per la modernizzazione della gestione integrata dei rifiuti, indispensabile per una definizione della strategia nazionale per l’economia circolare efficiente e condivisa. Sono anche il punto di incontro tra le esigenze della pubblica amministrazione (controllo, tracciabilità, legalità) e delle imprese (semplificazione, snellimento delle procedure e certezze delle norme)”.
Come si accede?
Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» (https://scrivaniarecer.monitorpiani.it) istituita già nel 2018 dal Ministero dell’ambiente presso l’Albo nazionale gestori ambientali e avviata con l’obiettivo di creare un punto di accesso unico alle informazioni, inserite dal Ministero e validate dalle Regioni, sui piani regionali di gestione dei rifiuti. Al REcer potrà di fatto accedereunicamente (tramite SPID/CIE/CNS) ilpersonale abilitato del Ministero della Transizione ecologica, degli enti territoriali competenti in materia di autorizzazioni, dell’ISPRA e delle relative agenzie regionali. Tuttavia, il MITE ha chiarito che “in una seconda fase potrebbe essere utile rendere accessibile parte delle informazioni del REcer anche alle imprese, in modo da stimolare la conoscenza della rete infrastrutturale di impianti sul territorio, favorire il mercato del recupero e del riciclo con l’incontro tra domanda e offerta, il più possibile a ‘Km zero’”.
A cosa serve?
I dati del REcer saranno resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e saranno messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006. In ultimo, i dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal MITE per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-ter, del D.L.vo 152/2006.
Il MITE, nel documento “Strategia nazionale per l’economia circolare” definisce il REcer come “un ‘cruscotto’ che messo a regime diventerà un importantissimo strumento a servizio delle istituzioni centrali e locali e delle imprese”; per il MITE difatti il REcer “rappresenta uno strumento indispensabile di pianificazione e programmazione delle strategie relative all’economia circolare costituendo di fatto una “fotografia” aggiornata dello stato reale degli impianti presenti sul territorio, della loro tipologia e capacità di trattamento e recupero, nonché una piattaforma di monitoraggio delle autorizzazioni di End of Waste caso per caso rilasciate dalle regioni sul territorio”. Il registro sarà utile anche per le Regioni e gli enti locali che “nel portale potranno confrontare i loro provvedimenti autorizzativi con quelli rilasciati a livello locale sull’intero territorio nazionale, potendo così fare proprie best practice di altri territori”.
Cosa accade dal 30 settembre 2021?
Il Ministero della Transizione Ecologica con il comunicato n. 99168 del 16 settembre 2021 ha informato le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006 che, a decorrere dal data del 30 settembre 2021, il REcer avrebbe acquisito piena operatività. Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti (Regioni o enti da esse demandati) dovranno comunicare al momento del rilascio – mediante il portale Recer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti. Dalla stessa data l’ISPRA dovrebbe trasmettere con le stesse modalità tutte le autorizzazioni End of Waste “caso per caso” raccolte. Il MITE ha poi precisato che, per quanto attiene al pregresso relativamente autorizzazioni vigenti sul territorio nazionale, “sarà avviato il flusso di importazione delle autorizzazioni pregresse in capo a ISPRA e dovranno essere definite modalità per il caricamento da parte di tutti gli enti, via interoperabilità a partire dalle linee guida AgID (Agenzia per l’Italia digitale)”.
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REcer, quali prospettive? Nuove indicazioni da parte del MITE
di Stefano Maglia, Elena Mussida
Dal 30 settembre 2021 è pienamente operativo il REcer, ossia il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti. Sempre in data 30 settembre il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il documento “Strategia nazionale per l’economia circolare” ove si affronta anche la “questione REcer”. Vediamo quindi di rispondere con chiarezza ad alcune domande per comprendere meglio l’utilità e funzionalità di tale registro anche alla luce delle nuove precisazioni del MITE.
Il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni (REcer) nasce a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 aprile 2020, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle autorizzazioni stabiliti dall’art. 184-ter, comma 3 septies, del D.L.vo 152/2006, norma, come noto, dedicata alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). Nel registro, in particolare, dovranno confluire le autorizzazioni ordinarie rilasciate e gli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero da cui derivano materiali End of Waste, nonché le autorizzazioni End of Waste “caso per caso”.
Il Registro è organizzato in due sezioni, una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») è destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.L.vo 152/2006 e una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006. Quindi, di fatto, nelle sezioni del Registro dovranno essere inserite sia le autorizzazioni ordinarie (AUA e AIA) che gli esiti delle procedure semplificate concluse per il recupero dei rifiuti da cui derivano EoW. In particolare, i dati raccolti nel REcer riguarderanno: le anagrafiche dell’Ente che ha emesso l’autorizzazione e dell’impianto autorizzato, gli estremi dell’autorizzazione, informazioni sui codici EER dei rifiuti autorizzati, sulle caratteristiche del rifiuto in ingresso, sulle operazioni di recupero autorizzate, sulle tecniche e processi di trattamento nonché sulle caratteristiche e materie prime di prodotti ottenuti. Il Registro è “interoperabile” con il Catasto rifiuti di cui all’art. 189 del D.L.vo 152/2006 e con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – disciplinato dall’art. 188 bis del D.L.vo 152/2006, di cui attende ancora la piena operatività. Nel documento del MITE del 30 settembre già sopra richiamato si precisa che: “l RECer e il RENTRI sono il punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale e costituiscono la base per la modernizzazione della gestione integrata dei rifiuti, indispensabile per una definizione della strategia nazionale per l’economia circolare efficiente e condivisa. Sono anche il punto di incontro tra le esigenze della pubblica amministrazione (controllo, tracciabilità, legalità) e delle imprese (semplificazione, snellimento delle procedure e certezze delle norme)”.
Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» (https://scrivaniarecer.monitorpiani.it) istituita già nel 2018 dal Ministero dell’ambiente presso l’Albo nazionale gestori ambientali e avviata con l’obiettivo di creare un punto di accesso unico alle informazioni, inserite dal Ministero e validate dalle Regioni, sui piani regionali di gestione dei rifiuti. Al REcer potrà di fatto accedere unicamente (tramite SPID/CIE/CNS) il personale abilitato del Ministero della Transizione ecologica, degli enti territoriali competenti in materia di autorizzazioni, dell’ISPRA e delle relative agenzie regionali. Tuttavia, il MITE ha chiarito che “in una seconda fase potrebbe essere utile rendere accessibile parte delle informazioni del REcer anche alle imprese, in modo da stimolare la conoscenza della rete infrastrutturale di impianti sul territorio, favorire il mercato del recupero e del riciclo con l’incontro tra domanda e offerta, il più possibile a ‘Km zero’”.
I dati del REcer saranno resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e saranno messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006. In ultimo, i dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal MITE per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-ter, del D.L.vo 152/2006.
Il MITE, nel documento “Strategia nazionale per l’economia circolare” definisce il REcer come “un ‘cruscotto’ che messo a regime diventerà un importantissimo strumento a servizio delle istituzioni centrali e locali e delle imprese”; per il MITE difatti il REcer “rappresenta uno strumento indispensabile di pianificazione e programmazione delle strategie relative all’economia circolare costituendo di fatto una “fotografia” aggiornata dello stato reale degli impianti presenti sul territorio, della loro tipologia e capacità di trattamento e recupero, nonché una piattaforma di monitoraggio delle autorizzazioni di End of Waste caso per caso rilasciate dalle regioni sul territorio”. Il registro sarà utile anche per le Regioni e gli enti locali che “nel portale potranno confrontare i loro provvedimenti autorizzativi con quelli rilasciati a livello locale sull’intero territorio nazionale, potendo così fare proprie best practice di altri territori”.
Il Ministero della Transizione Ecologica con il comunicato n. 99168 del 16 settembre 2021 ha informato le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006 che, a decorrere dal data del 30 settembre 2021, il REcer avrebbe acquisito piena operatività. Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti (Regioni o enti da esse demandati) dovranno comunicare al momento del rilascio – mediante il portale Recer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti. Dalla stessa data l’ISPRA dovrebbe trasmettere con le stesse modalità tutte le autorizzazioni End of Waste “caso per caso” raccolte. Il MITE ha poi precisato che, per quanto attiene al pregresso relativamente autorizzazioni vigenti sul territorio nazionale, “sarà avviato il flusso di importazione delle autorizzazioni pregresse in capo a ISPRA e dovranno essere definite modalità per il caricamento da parte di tutti gli enti, via interoperabilità a partire dalle linee guida AgID (Agenzia per l’Italia digitale)”.
Piacenza, 4 ottobre 2021
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