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È possibile recuperare i rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento?
di Alessandra Corrù
Categoria: Rifiuti
La disciplina vigente vieta – in termini generali – il passaggio da uno stoccaggio all’altro, ovvero da R13 a R13 e da D15 a D15. Le uniche eccezioni sono quelle in cui la P.A. consenta espressamente in un’autorizzazione tale possibilità oppure quella prevista, limitatamente al recupero di rifiuti non pericolosi in forma semplificata, al comma 8 dell’art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.
In merito, invece, alla possibilità di ritirare rifiuti in D15 per poi avviarli a operazioni di recupero, letteralmente non si potrebbe fare (si ricorda, infatti, che D15 è l’operazione individuata dall’allegato B del D.L.vo 152/2006, come “deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14”).
Tuttavia, in relazione ai criteri di priorità nella gestione dei rifiutiex art.179 del D.L.vo 152/2006, si potrebbe ritenere non solo ammissibile, ma preferibile, che un impianto – pur ricevendo rifiuti destinati a smaltimento ma anche autorizzato a riceverli in R – provveda ad avviare a recupero i rifiuti destinati inizialmente a un provvisorio smaltimento.
A tal fine, si segnala un parere del 13 dicembre 2011espresso dalla Commissione Europea a seguito di un’esplicita richiesta avanzata dall’allora Ministero dell’Ambiente in merito alla possibilità di recuperare i rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento.
In sintesi, il parere della Commissione, sottolineando che il fine principale deve essere incentivare l’adozione di misure per il trattamento dei rifiuti in linea con la gerarchia stabilita dall’art. 4 della Direttiva 2008/98, definisce chiaramente che va tenuta in considerazione la possibilità che i rifiuti, derivanti da un’operazione di trattamento individuata dai codici di smaltimento, possano essere indirizzati successivamente ad impianti di recupero, se motivata dall’applicazione dei principi della gerarchia europea.
Ciò sembrerebbe confermato anche dalla nuova formulazione dell’art. 188, comma 5, D.L.vo 152/2006 – recentemente modificato ad opera del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – che dispone che, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
È di tutta evidenza che l’inverso, ossia smaltire rifiuti provenienti da operazioni di recupero, non sarebbe possibile in quanto contrario ai principi di prevenzione e gestione dei rifiuti.
In argomento si riscontrano, tuttavia, posizioni interpretative divergenti.
A titolo esemplificativo, la Provincia di Vicenza – Dipartimento Ambiente, con Circolare prot. 72966 del 22 dicembre 2004, a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata da un impianto di stoccaggio e recupero, in marito alla gestione dei rifiuti ritirati con formulario aventi l’indicazione D15, poi avviati a recupero, variando la previsione della destinazione data al momento del ritiro, ha precisato quanto segue:
“Pur ribadendo le finalità del D. Lgs. 22/97 che privilegia, rispetto allo smaltimento, le operazioni di recupero, si ritiene che l’indicazione riportata nel formulario di trasporto, non possa essere disattesa.
Se l’operazione indicata al momento del ritiro è “D15”, sui rifiuti non è possibile effettuare altra diversa operazione, gli stessi dovranno seguire il flusso dello smaltimento presso l’impianto stesso o essere inviati ad altri impianti allo scopo legittimi.
Questa Amministrazione analogamente a quanto disposto per le attività di recupero in procedura semplificata, a cui ha fatto divieto di passare da messa in riserva ad altra messa in riserva, con la presente si fa divieto di conferire e/o ricevere rifiuti da altri impianti che effettuano esclusivamente la sola operazione D15 o R13.”
Tutto quanto premesso, si può concludere che sembrerebbe ammissibile, quanto meno teoricamente, ritirare rifiuti in D15 per poi procedere ad una operazione definitiva di recupero degli stessi, ma l’Ente controllore potrebbe ritenere non lecita questa gestione.
Sarebbe, invece, da evitare, in un’ottica cautelativa, il passaggio da D15 a R13. Ciò risulta peraltro coerente con la ratio ed i contenuti delle norme in materia di corretta gestione dei rifiuti, le quali prevedono l’identificazione e la tracciabilità di tutte le relative fasi e non contempla, per contro, il continuo passaggio da un deposito ad un altro (sia esso messa in riserva o deposito preliminare).
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È possibile recuperare i rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento?
di Alessandra Corrù
La disciplina vigente vieta – in termini generali – il passaggio da uno stoccaggio all’altro, ovvero da R13 a R13 e da D15 a D15. Le uniche eccezioni sono quelle in cui la P.A. consenta espressamente in un’autorizzazione tale possibilità oppure quella prevista, limitatamente al recupero di rifiuti non pericolosi in forma semplificata, al comma 8 dell’art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.
In merito, invece, alla possibilità di ritirare rifiuti in D15 per poi avviarli a operazioni di recupero, letteralmente non si potrebbe fare (si ricorda, infatti, che D15 è l’operazione individuata dall’allegato B del D.L.vo 152/2006, come “deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14”).
Tuttavia, in relazione ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti ex art.179 del D.L.vo 152/2006, si potrebbe ritenere non solo ammissibile, ma preferibile, che un impianto – pur ricevendo rifiuti destinati a smaltimento ma anche autorizzato a riceverli in R – provveda ad avviare a recupero i rifiuti destinati inizialmente a un provvisorio smaltimento.
A tal fine, si segnala un parere del 13 dicembre 2011 espresso dalla Commissione Europea a seguito di un’esplicita richiesta avanzata dall’allora Ministero dell’Ambiente in merito alla possibilità di recuperare i rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento.
In sintesi, il parere della Commissione, sottolineando che il fine principale deve essere incentivare l’adozione di misure per il trattamento dei rifiuti in linea con la gerarchia stabilita dall’art. 4 della Direttiva 2008/98, definisce chiaramente che va tenuta in considerazione la possibilità che i rifiuti, derivanti da un’operazione di trattamento individuata dai codici di smaltimento, possano essere indirizzati successivamente ad impianti di recupero, se motivata dall’applicazione dei principi della gerarchia europea.
Ciò sembrerebbe confermato anche dalla nuova formulazione dell’art. 188, comma 5, D.L.vo 152/2006 – recentemente modificato ad opera del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – che dispone che, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
È di tutta evidenza che l’inverso, ossia smaltire rifiuti provenienti da operazioni di recupero, non sarebbe possibile in quanto contrario ai principi di prevenzione e gestione dei rifiuti.
In argomento si riscontrano, tuttavia, posizioni interpretative divergenti.
A titolo esemplificativo, la Provincia di Vicenza – Dipartimento Ambiente, con Circolare prot. 72966 del 22 dicembre 2004, a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata da un impianto di stoccaggio e recupero, in marito alla gestione dei rifiuti ritirati con formulario aventi l’indicazione D15, poi avviati a recupero, variando la previsione della destinazione data al momento del ritiro, ha precisato quanto segue:
“Pur ribadendo le finalità del D. Lgs. 22/97 che privilegia, rispetto allo smaltimento, le operazioni di recupero, si ritiene che l’indicazione riportata nel formulario di trasporto, non possa essere disattesa.
Se l’operazione indicata al momento del ritiro è “D15”, sui rifiuti non è possibile effettuare altra diversa operazione, gli stessi dovranno seguire il flusso dello smaltimento presso l’impianto stesso o essere inviati ad altri impianti allo scopo legittimi.
Questa Amministrazione analogamente a quanto disposto per le attività di recupero in procedura semplificata, a cui ha fatto divieto di passare da messa in riserva ad altra messa in riserva, con la presente si fa divieto di conferire e/o ricevere rifiuti da altri impianti che effettuano esclusivamente la sola operazione D15 o R13.”
Tutto quanto premesso, si può concludere che sembrerebbe ammissibile, quanto meno teoricamente, ritirare rifiuti in D15 per poi procedere ad una operazione definitiva di recupero degli stessi, ma l’Ente controllore potrebbe ritenere non lecita questa gestione.
Sarebbe, invece, da evitare, in un’ottica cautelativa, il passaggio da D15 a R13. Ciò risulta peraltro coerente con la ratio ed i contenuti delle norme in materia di corretta gestione dei rifiuti, le quali prevedono l’identificazione e la tracciabilità di tutte le relative fasi e non contempla, per contro, il continuo passaggio da un deposito ad un altro (sia esso messa in riserva o deposito preliminare).
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