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Registro delle partite di SOA: è obbligatorio?

di Alessandra Corrù

Categoria: Generalità

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La disciplina europea in materia di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano è contenuta nel regolamento (CE) 1069/2009[1] e nel relativo regolamento attuativo (UE) n. 142/2011[2]. I cennati regolamenti prescrivono per i sottoprodotti di origine animale l’annotazione sul registro delle partite e l’uso, ai fini del trasporto, del documento commerciale.
 
In particolare, l’art. 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 dispone, al primo comma, che “Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari”.
 
L’art. 17, comma 2, del regolamento attuativo precisa altresì che “Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati mantengono registrazioni delle spedizioni e dei relativi documenti commerciali o certificati sanitari a norma delle prescrizioni di cui all’allegato VIII, capo IV”.
 
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Sul punto, è intervenuto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante le Linee Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002”, adottate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 7 febbraio 2013.
 
Relativamente alla rintracciabilità e ai registri, l’art. 9 delle Linee Guida prevede che “Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all’art. 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell’autorità competente”.

 

Tuttavia, vi sono casi, espressamente disciplinati dal cennato articolo, in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali. Nello specifico, non deve ottemperare all’obbligo di tenuta del registro delle partite:
 
il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
 
il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

  1. a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
  2. b) il proponente detenga il registro;
  3. c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

 
– lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un’eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
 
– lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

  1. a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
  2. b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
  3. c) il destinatario detenga il registro;
  4. d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

 
– lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è già soggetto all’obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
 
– l’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

  1. a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità ne faccia comunicazione scritta all’ASL competente sull’impianto di transito;
  2. b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli l’estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall’impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
  3. c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all’impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

 
Preme osservare che le citate indicazioni del documento della Conferenza Unificata Stato-Regioni sembrano prevedere deroghe in materia di adempimenti documentali cui sono soggetti gli operatori che confliggono apertamente con quanto disposto dalla norma legislativa di rango primario. Ne consegue che, pur non disconoscendo l’influenza che tali disposizioni possono avere sull’operato degli addetti alle attività di ispezione e controllo, alle medesime non può affatto riconoscersi alcun valore giuridico: non sono tali, cioè, da superare e derogare la normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) 1069/2009 e al relativo regolamento attuativo (UE) n. 142/2011.

 
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E’ bene ricordare che le Linee Guida non hanno, difatti, valore di norme giuridiche cogenti, ma hanno esclusivamente valore interpretativo, di indirizzo e coordinamento per gli operatori del settore.
 
Da ultimo, con riferimento al quadro sanzionatorio, si segnala che la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 è regolata dal D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186[3]. La violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 è punibile ai sensi dell’art. 4 del suddetto decreto, comma 4: “Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro”.

 

[1] Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa L 300 del 14 novembre 2009, in vigore dal 4 dicembre 2009, si applica dal 4 marzo 2011.

[2] Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 54 del 26 febbraio 2011, si applica dal 4 marzo 2011.

[3] Decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2012 ed in vigore dal 15 novembre 2012.

 

Piacenza, 5 febbraio 2020

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