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Nuovo Regolamento F-Gas: quali novità?

di Linda Maestri

Categoria: Sostanze pericolose

L’inizio del 2019 ha portato un’importante novità in tema di gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas: ci riferiamo al nuovo Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146[1] , che dà esecuzione al regolamento comunitario n.517/2014[2] . Dal 24 gennaio 2019 abbiamo, quindi, un nuovo riferimento nazionale per gli F-Gas, che sostituisce ed abroga il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43[3]. E’ il caso, quindi, di approfondire quali siano le novità apportate dalla nuova normativa.

 

In particolare, si legge nel portale F-Gas del Ministero dell’Ambiente[4], vengono introdotte alcune sostanziali novità quali l’ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE[5] e 2066/2015/CE[6] relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori, e l’ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

 

 

Certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Chiarisce, il Ministero dell’Ambiente, che il nuovo decreto adegua al Regolamento 517/2014 il sistema di certificazione istituito con il precedente D.P.R. 43/2012: tale sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che l’Organismo nazionale italiano di accreditamento, “ACCREDIA”, rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente (articolo 4, comma 1).

 

L’art. 15[7] conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. Con riferimento agli obblighi di certificazione ed iscrizione al Registro, persone fisiche ed imprese di seguito indicati sono tenuti a rivolgersi ad Organismi di Certificazione, che rilasciano un certificato previo superamento di un esame teorico e pratico, per le persone fisiche, o previa verifica di determinati requisiti, per le imprese.

 

Precisamente, l’obbligo di certificazione e iscrizione è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, comma 1, del nuovo D.P.R.:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

 

Per quanto riguarda le imprese, l’obbligo di certificazione e iscrizione è previsto per quelle che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del nuovo D.P.R.:

– installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

– installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’ambiente, è gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it.

 

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento 842/2006 restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi del regolamento 303/2008) per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-Gas restano validi sino alla scadenza originariamente disposta, e si intendono conformi al regolamento 2015/2067 esclusivamente per tali apparecchiature fisse. Lo stesso vale per i certificati rilasciati alle persone fisiche (ai sensi del regolamento 305/2008) per le attività di recupero di F-Gas dai commutatori elettrici.

 

Il nuovo D.P.R. 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del D.P.R. 43/2012 restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014. Tutte le persone fisiche e le imprese che, al 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale devono conseguire i pertinenti certificati entro il 24 settembre 2019, analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

 

 

Registri delle apparecchiature

Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente) devono conservare registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate“, l’obbligo sussiste solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente, mentre non sussiste alcun obbligo per le apparecchiature mobili di condizionamento d’aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.

 

Quel che occorre tenere presente è che a partire dal 25 settembre 2019 tutte le informazioni contenute nei registri sulle attività di controllo delle perdite, di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati individuata dall’art. 16 del nuovo D.P.R. n. 146/2018: l’obbligo di tenuta dei registri sarà, quindi, assolto attraverso questa comunicazione alla Banca dati, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature. Precisa, il Ministero, che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. Tale obbligo vale, a partire dal 24 luglio 2019, anche per le informazioni relative alle vendite di F-Gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas.

 

 

E la Dichiarazione F-Gas?

Ai sensi dell’art. 6 dell’abrogato regolamento 842/2006, “entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all’autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all’anno civile precedente… Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni”.

In attuazione di tale ultimo periodo, l’art. 16 dell’abrogato D.P.R. 43/2012 prescriveva che “entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu’ di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita’ di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto”.

 

 

Allo stato attuale, posto che un regolamento europeo è un atto legislativo vincolante, che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea a prescindere dalle legislazioni nazionali, il sopracitato art. 16 del nuovo DPR 146/2018, rubricato “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati”, dispone che:

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente […].

5. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;

b) anagrafica dell’operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;

f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;

h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;

i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;

l) eventuali osservazioni.

6. La persona fisica certificata o l’impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell’installazione.

7. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni …

8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento […]”.

 

 

A ben guardare, il nuovo D.P.R. nulla dice circa il termine del 31 maggio fissato dal suo predecessore (D.P.R. 43/2012), tuttavia, abrogando di fatto la fonte normativa che lo prevedeva e nulla disponendo in sostituzione, allo stato attuale il nuovo provvedimento non definisce un nuovo termine. Sul punto, il Ministero dell’Ambiente ha in seguito chiarito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri“, concludendo che “la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine al 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa“.

 

L’obbligo della Dichiarazione F-Gas è stato, infatti, sostituito attraverso la Banca dati sopra menzionata. In sostanza, non saranno più gli utenti a preoccuparsi della denuncia, bensì i manutentori: l’onere di denuncia risulta essere posto in capo a imprese certificate e, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, a persone fisiche certificate che effettuino: l’installazione delle apparecchiature (comma 4); interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature e ogni intervento successivo (comma 5); smantellamento delle apparecchiature (comma 7). A partire dal 24 settembre 2019 tali soggetti dovranno comunicare telematicamente alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto art. 16: ai sensi del comma 8, tali informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento[8].

 

Piacenza, 13.02.2019

 

 


[1]
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 9 gennaio 2019 ed in vigore dal 24 gennaio 2019.

 

[2] Regolamento 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 150 del 20 maggio 2014, in vigore dal 9 giugno 2014 ed applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

[3] Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012 ed entrato in vigore il 5 maggio 2012.

 

[4] www.fgas.it.

 

[5] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 301 del 18 novembre 2015.

 

[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 301 del 18 novembre 2015.

 

[7] Art. 15 D.P.R. 146/2018 – Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate:

1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all’articolo 5, gli organismi di cui all’articolo 6 di valutazione della conformità degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste […]”.

 

[8] V. anche le FAQ aggiornate sul portale F-Gas del Ministero dell’Ambiente: “in capo alle persone e alle imprese certificate vige l’obbligo di comunicare alla Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, una serie di informazioni a seguito dell’installazione dell’apparecchiatura, degli interventi di controllo, manutenzione e riparazione delle apparecchiature, e dello smantellamento delle stesse. Questa comunicazione verrà effettuata via telematica entro 30 giorni dall’interventoL’obbligo di effettuare la comunicazione delle informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS, decorre a partire da 8 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè dal 24 settembre 2019”.

 

[9] V. http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014.

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