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RENTRI: avviato il percorso verso la piena operatività
di Paolo Pipere,
Categoria: Rifiuti
Tre anni e mezzo dopo l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, disposta dal decreto-legge 135/2018, la pubblicazione sia del decreto legislativo 213/2022 sia del decreto ministeriale 59/2023 non sono sufficienti a consentire di comprendere quali soggetti saranno obbligati ad utilizzare il nuovo sistema. Il decreto legislativo ha modificato la formulazione dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA). La versione della norma che entrerà in vigore il 16 giugno 2023, ora, finalmente, comprende l’elenco delle imprese, degli enti e, forse, dei liberi professionisti che dovranno iscriversi al RENTRI. Il condizionale è d’obbligo perché la recente disposizione si limita a riprodurre quanto disposto dal vecchio decreto-legge:
“gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
i produttori di rifiuti pericolosi e
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che
operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
I dubbi che meriterebbero di essere chiariti sono molti. Perché nel caso dei “produttori di rifiuti pericolosi” non v’è alcun riferimento “agli enti e alle imprese” mentre questa precisazione è fornita in relazione ai gestori di impianti di trattamento, ai trasportatori e ai commercianti e intermediari? Che senso ha, in relazione ai rifiuti non pericolosi, il riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”? Questi ultimi, le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, sono così individuati:
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)”.
Pertanto, dopo aver circoscritto l’obbligo di iscrizione al RENTRI, per esempio, ai trasportatori di rifiuti pericolosi che svolgono l’attività “a titolo professionale”, ai commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, con il rinvio all’articolo 189, comma 3, tale obbligo sembra essere esteso a tutti i trasportatori e a tutti i commercianti e gli intermediari, quindi anche a quelli che gestiscono esclusivamente di rifiuti non pericolosi. Si tratta di un’evidente contraddizione, già segnalata nel 2018, e che in questo lasso di tempo sarebbe stato opportuno correggere. Probabilmente, ma sarebbe necessario modificare il riferimento normativo, la disposizione intende includere tra i soggetti obbligati ad iscriversi e ad utilizzare il RENTRI solo “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)” con più di dipendenti, se si considerano le esclusioni dagli obblighi di compilazione del MUD. A questa conclusione si giunge, però, soltanto se si considera la scansione temporale, prevista dal decreto ministeriale che disciplina l’operatività del RENTRI, per l’iscrizione e l’obbligo di impiego del sistema delle diverse categorie di soggetti obbligati: «Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più̀ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più̀ di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligatiai sensi dell’articolo 12, comma 1».
Alla luce della possibile interpretazione proposta, è però molto difficile comprendere l’esclusione dagli obblighi RENTRI, introdotta dal regolamento, prevista per gli “imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi”. In primo luogo, deve essere considerato che un’esclusione dagli obblighi dev’essere disposta dalla norma di rango primario, in questo caso il D.Lgs. 152/2006, e non da un regolamento. In secondo luogo, considerato che fra i “soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” non sono comprese le imprese che generano rifiuti speciali non pericolosi “nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”. In relazione ai produttori di rifiuti speciali pericolosi, inoltre, è ancora più criptica l’esclusione, anche in questo caso introdotta dal regolamento RENTRI, che fa salvo “quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9”. Il comma citato, nell’ambito dell’articolo che disciplina l’applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario identificativo del rifiuto, specifica che: “per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. Anche in questo caso è possibile immaginare, perché la disposizione è tutt’altro che esplicita, che il legislatore delegato intendesse richiamare le esclusioni dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (per esempio per gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti e “i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02”) e di emissione del formulario previste da alcuni commi degli articoli citati. In ogni caso, i conti non tornano perché il Ministero stima che i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI saranno un milione e duecentomila, mentre quelli che oggi compilano il MUD sono poco più di quattrocentomila
RENTRI: moduli, ma senza istruzioni
Deve essere segnalato, inoltre, che il passaggio ai nuovi formati – digitali e cartacei – di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo del rifiuto, pur essendo stato differito nel tempo rispetto alle previsioni iniziali, non sarà certo semplice. Il formulario è dieci volte più complesso dell’attuale e il registro, forse, solo cinque. Ad oggi, pur disponendo del format grafico di questi documenti, non si è messi in condizione di comprendere come compilarli, dato che le istruzioni di compilazione, necessarie a esplicitare il significato di sigle come “T*” presenti nei modelli, saranno fornite in fase successiva mediante altri decreti.
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RENTRI: avviato il percorso verso la piena operatività
di Paolo Pipere,
Tre anni e mezzo dopo l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, disposta dal decreto-legge 135/2018, la pubblicazione sia del decreto legislativo 213/2022 sia del decreto ministeriale 59/2023 non sono sufficienti a consentire di comprendere quali soggetti saranno obbligati ad utilizzare il nuovo sistema.
Il decreto legislativo ha modificato la formulazione dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA). La versione della norma che entrerà in vigore il 16 giugno 2023, ora, finalmente, comprende l’elenco delle imprese, degli enti e, forse, dei liberi professionisti che dovranno iscriversi al RENTRI.
Il condizionale è d’obbligo perché la recente disposizione si limita a riprodurre quanto disposto dal vecchio decreto-legge:
I dubbi che meriterebbero di essere chiariti sono molti. Perché nel caso dei “produttori di rifiuti pericolosi” non v’è alcun riferimento “agli enti e alle imprese” mentre questa precisazione è fornita in relazione ai gestori di impianti di trattamento, ai trasportatori e ai commercianti e intermediari?
Che senso ha, in relazione ai rifiuti non pericolosi, il riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”?
Questi ultimi, le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, sono così individuati:
Pertanto, dopo aver circoscritto l’obbligo di iscrizione al RENTRI, per esempio, ai trasportatori di rifiuti pericolosi che svolgono l’attività “a titolo professionale”, ai commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, con il rinvio all’articolo 189, comma 3, tale obbligo sembra essere esteso a tutti i trasportatori e a tutti i commercianti e gli intermediari, quindi anche a quelli che gestiscono esclusivamente di rifiuti non pericolosi. Si tratta di un’evidente contraddizione, già segnalata nel 2018, e che in questo lasso di tempo sarebbe stato opportuno correggere.
Probabilmente, ma sarebbe necessario modificare il riferimento normativo, la disposizione intende includere tra i soggetti obbligati ad iscriversi e ad utilizzare il RENTRI solo “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)” con più di dipendenti, se si considerano le esclusioni dagli obblighi di compilazione del MUD.
A questa conclusione si giunge, però, soltanto se si considera la scansione temporale, prevista dal decreto ministeriale che disciplina l’operatività del RENTRI, per l’iscrizione e l’obbligo di impiego del sistema delle diverse categorie di soggetti obbligati:
«Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
Alla luce della possibile interpretazione proposta, è però molto difficile comprendere l’esclusione dagli obblighi RENTRI, introdotta dal regolamento, prevista per gli “imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi”. In primo luogo, deve essere considerato che un’esclusione dagli obblighi dev’essere disposta dalla norma di rango primario, in questo caso il D.Lgs. 152/2006, e non da un regolamento.
In secondo luogo, considerato che fra i “soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” non sono comprese le imprese che generano rifiuti speciali non pericolosi “nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”.
In relazione ai produttori di rifiuti speciali pericolosi, inoltre, è ancora più criptica l’esclusione, anche in questo caso introdotta dal regolamento RENTRI, che fa salvo “quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9”.
Il comma citato, nell’ambito dell’articolo che disciplina l’applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario identificativo del rifiuto, specifica che: “per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
Anche in questo caso è possibile immaginare, perché la disposizione è tutt’altro che esplicita, che il legislatore delegato intendesse richiamare le esclusioni dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (per esempio per gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti e “i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02”) e di emissione del formulario previste da alcuni commi degli articoli citati.
In ogni caso, i conti non tornano perché il Ministero stima che i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI saranno un milione e duecentomila, mentre quelli che oggi compilano il MUD sono poco più di quattrocentomila
RENTRI: moduli, ma senza istruzioni
Deve essere segnalato, inoltre, che il passaggio ai nuovi formati – digitali e cartacei – di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo del rifiuto, pur essendo stato differito nel tempo rispetto alle previsioni iniziali, non sarà certo semplice.
Il formulario è dieci volte più complesso dell’attuale e il registro, forse, solo cinque. Ad oggi, pur disponendo del format grafico di questi documenti, non si è messi in condizione di comprendere come compilarli, dato che le istruzioni di compilazione, necessarie a esplicitare il significato di sigle come “T*” presenti nei modelli, saranno fornite in fase successiva mediante altri decreti.
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