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RENTRI: il ruolo fondamentale dell’Albo gestori ambientali

di Marco Casadei

Categoria: Rifiuti

Passa il tempo, scorrono i mesi ..e la “scadenza” (termine insolito per l’avvio di una nuova modalità di tracciabilità dei rifiuti) per la piena operatività del RENTRI si avvicina.

 

Com’è noto, lo scorso 15 giugno 2023, con Decreto 4 aprile 2023 n. 59, il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

 

È altrettanto noto che il RENTRI andrà a sostituire la contabilità cartacea dei rifiuti (formulari e registro cronologico di carico e scarico) a decorrere dal 15 dicembre 2024.

I soggetti obbligati, che dovranno aderire con tempistiche differenti stabilite dal legislatore, si dovranno iscrivere con procedure che saranno contenute in un prossimo Regolamento, così come stabilito dall’art. 21 del Decreto (“da emanare con uno o più decreti ministeriali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del RENTRI”). Con l’adesione al RENTRI dovrebbe essere loro assicurata la trasmissione dei dati afferenti alla movimentazione dei rifiuti e alla loro gestione.

 

L’intera struttura del RENTRI si avvale del supporto dell’Albo gestori ambientali, il quale rivestirà un ruolo importante per le imprese e per il sistema di tracciabilità, non solo in quanto già in possesso di molte delle informazioni necessarie per le imprese (vedi tutte le informazioni relative ai trasportatori iscritti), ma anche perché l’Albo sarà il riferimento sul territorio per gli operatori del settore.

Vediamo, pertanto, in quali articoli del Decreto si prevede il coinvolgimento dell’Albo e proviamo a immaginare quali saranno i servizi che le Sezioni metteranno a disposizioni degli utenti, anche se nel dettaglio cosa effettivamente faranno ancora non è chiaro; certo è che l’Albo dovrebbe essere uno dei soggetti maggiormente coinvolti nel sistema in quanto sia la norma primaria, il Dlgs n. 152/2006, che la norma Regolamentare, individuano l’Albo come una delle parti istituzionali di cui si avvarrà il RENTRI.

Il RENTRI, costituito da una Sezione Anagrafica e una dedicata alla Tracciabilità, “è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica …ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio” (art. 10).

Pertanto, il “RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali”.

 

Il successivo articolo 12 è dedicato alle funzioni di supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, nel fornire il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, assicura principalmente la gestione dei rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l’informazione e la comunicazione.

Tale servizio non può che essere svolto sul territorio dalle Sezioni territoriali, che dovranno assicurare la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Pare logico supporre che le Sezioni dovranno garantire l’intera procedura di accreditamento / iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, i quali, per il tramite del sistema informatico, compileranno la domanda per l’iscrizione.

È facile supporre che diverse banche dati “parleranno” tra di loro per semplificare la pratica e per garantire la qualità del dato inserito. Del resto, già oggi, l’Albo gestori acquisisce d’ufficio le informazioni dal Registro delle Imprese nonché dalla banca dati della Motorizzazione, mentre il Decreto prevede anche lo scambio di informazioni con il Catasto dei rifiuti di cui all’art 189 del Dlgs 152/2006, condividendone le informazioni con l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale.

 

 

L’iscrizione può essere effettuata direttamente dall’impresa o da un suo delegato, collegandosi alla piattaforma telematica messa a disposizione.

La figura del delegato la troviamo richiamata all’art. 12, comma 8, laddove le Sezioni dell’Albo “accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui all’articolo 18 nell’apposita sezione del RENTRI”; il delegato si identifica nelle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).

 

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione, oltre al versamento di un contributo annuale che, per il primo anno, è versato al momento dell’iscrizione.

Pertanto, la prima contabilizzazione del contributo è automatica, nel senso che la procedura d’iscrizione non potrà concludersi senza il pagamento di quanto previsto.

Mentre, per gli anni successivi, preso atto che le Sezioni dell’Albo assicurano la riscossione dei contributi da versare entro il 30 aprile, saranno le stesse a verificare l’assolvimento del pagamento dovuto secondo gli importi stabiliti dal legislatore.

 

Nell’ambito delle procedure d’iscrizione, l’Albo non è chiamato solo a verificare e controllare il versamento dei contributi, ma anche ad effettuare i controlli “di cui all’articolo 71 del DPR n. 445/2000, sulle domande inviate dai soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti”; è ragionevole pensare che tali controlli verranno effettuati anche nel caso l’iscrizione avvenga per il tramite del delegato, e non solo per quelle effettuate direttamente dell’impresa.

Controlli che saranno effettuati su un campione deciso a priori, così come è previsto dalla norma.

 

Ma quali saranno i dati che le Sezioni saranno chiamate a controllare?

Le informazioni contenute nella Sezione Anagrafica, o per lo meno le informazioni di cui non sono già in possesso e “certificate” dall’Albo; pertanto, i dati dei trasportatori non saranno controllati in quanto acquisiti dalle iscrizioni all’Albo, così come le informazioni che verranno acquisite dal Registro delle Imprese. Non restano da controllare che le uniche informazioni che, al momento, sono “sconosciute” dal sistema Albo: ovvero quelle relative ai gestori e alle autorizzazioni degli impianti per il trattamento dei rifiuti.

Laddove venissero accertate false dichiarazioni, o false informazioni comunicate in sede d’iscrizione, cioè difformi dalle autorizzazioni / provvedimenti alla gestione dei rifiuti, le Sezioni dovranno procedere con le dovute segnalazioni che comporteranno l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Riterrei escluso qualsiasi controllo relativo ai dati della movimentazione dei rifiuti, in quanto tale verifica esula dai controlli amministrativi cui è chiamato l’Albo; eventuali verifiche saranno di competenza di altri soggetti istituzionali, organi di controllo del territorio in primis.

 

Per finire, l’Albo ricoprirà un ruolo di primo piano nell’ambito della “gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione”.

Grazie alla presenza sul territorio e al fatto che una buona parte dei soggetti iscritti al RENTRI sono già utenti delle Sezioni (i trasportatori, nonché i titolari di impianti di trattamento che effettuano anche attività di trasporto), l’Albo è il naturale interlocutore a cui si rivolgeranno gli utenti del RENTRI. L’attività di formazione e informazione è ancora tutta in divenire, in quanto oltre al Decreto 59 del 4 aprile 2023, al momento non si hanno ancora indicazioni rispetto al dettaglio delle procedure che dovranno seguire gli operatori per iscriversi e per operare con il RENTRI.

Per concludere, l’Albo fornirà il supporto tecnico alla competente Direzione generale del Ministero per la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

 

Riepilogando, ai sensi del Decreto, le Sezioni dovranno:

  • Gestire i rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software;
  • Svolgere attività di formazione, informazione e comunicazione;
  • Gestire gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità;
  • Predisporre la documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI;
  • Controllare le informazioni inserirete in sede d’iscrizione (e di variazione) da parte degli operatori o loro delegati
  • Gestire la riscossione del contributo annuale

I dettagli di queste competenze, così come eventuali altre funzioni del RENTRI che dovessero essere affidate alle Sezioni dell’Albo, saranno definite dai successivi atti normativi propedeutici all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

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