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Responsabile Tecnico per la bonifica di beni contenenti amianto: quale esperienza professionale?
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Il 7 dicembre 2018 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 152 avente per oggetto dei chiarimenti relativi all’esperienza del Responsabile Tecnico acquisita nell’attività di bonifica di beni contenenti amianto.
Innanzitutto, al fine di entrare nel merito del suo contenuto, è necessario chiarire cosa si intende per attività svolte nella categoria 10A o 10B. Tale distinzione trova origine nella Deliberazione n.1 del 30 marzo 2004, Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto, dove nell’art. 1 si specifica che Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le attività di cui alla categoria 10…, sono ripartite in:
a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che l’iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma; la tabella riepilogativa dei requisiti minimi richiesti al Responsabile Tecnico (Allegato “C” dell’apposita Delibera), al punto 1 delle NOTE, riportava la medesima specifica.
L’entrata in vigore della “riforma del Responsabile Tecnico” ha abrogato la tabella su richiamata, sostituendola con una nuova formulazione di requisiti minimi richiesti per l’assunzione dell’incarico, dove per le classi inferiori sia della 10A che della 10B non viene richiesta alcuna esperienza professionale pregressa; per un refuso, però, venne pubblicato anche il punto 1 delle NOTE contenuto nella tabella del 2004, ovviamente non pertinente con i nuovi requisiti.
Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti avanzati dalle imprese del settore, il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno chiarire che, malgrado il refuso contenuto nella tabella “A” della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, si conferma che l’esperienza maturata nella attività di cui alla categoria 10A non può essere ritenuta valida per l’iscrizione nella categoria 10B, mantenendo invariato un orientamento definito dall’Albo fin dal lontano 2004.
Ovviamente, l’iscrizione del Responsabile Tecnico nella classe E della categoria 10B è sempre consentita con la semplice verifica di idoneità, così come prevedono i requisiti oggi in vigore.
Infine, si chiarisce che il Responsabile Tecnico che si trovi nel periodo transitorio nella categoria 10A, ai fini dell’iscrizione nella categoria 10B, dovrà sostenere la verifica di aggiornamento.
Nella speranza di aver spiegato le motivazioni che hanno portato il Comitato Nazionale ad emanare la circolare n. 152 del 7 dicembre 2018, si rinviano gli ulteriori approfondimenti al “Master Gestione Rifiuti“.
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Responsabile Tecnico per la bonifica di beni contenenti amianto: quale esperienza professionale?
di Marco Casadei
Il 7 dicembre 2018 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 152 avente per oggetto dei chiarimenti relativi all’esperienza del Responsabile Tecnico acquisita nell’attività di bonifica di beni contenenti amianto.
Innanzitutto, al fine di entrare nel merito del suo contenuto, è necessario chiarire cosa si intende per attività svolte nella categoria 10A o 10B. Tale distinzione trova origine nella Deliberazione n.1 del 30 marzo 2004, Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto, dove nell’art. 1 si specifica che Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le attività di cui alla categoria 10…, sono ripartite in:
a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che l’iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma; la tabella riepilogativa dei requisiti minimi richiesti al Responsabile Tecnico (Allegato “C” dell’apposita Delibera), al punto 1 delle NOTE, riportava la medesima specifica.
L’entrata in vigore della “riforma del Responsabile Tecnico” ha abrogato la tabella su richiamata, sostituendola con una nuova formulazione di requisiti minimi richiesti per l’assunzione dell’incarico, dove per le classi inferiori sia della 10A che della 10B non viene richiesta alcuna esperienza professionale pregressa; per un refuso, però, venne pubblicato anche il punto 1 delle NOTE contenuto nella tabella del 2004, ovviamente non pertinente con i nuovi requisiti.
Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti avanzati dalle imprese del settore, il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno chiarire che, malgrado il refuso contenuto nella tabella “A” della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, si conferma che l’esperienza maturata nella attività di cui alla categoria 10A non può essere ritenuta valida per l’iscrizione nella categoria 10B, mantenendo invariato un orientamento definito dall’Albo fin dal lontano 2004.
Ovviamente, l’iscrizione del Responsabile Tecnico nella classe E della categoria 10B è sempre consentita con la semplice verifica di idoneità, così come prevedono i requisiti oggi in vigore.
Infine, si chiarisce che il Responsabile Tecnico che si trovi nel periodo transitorio nella categoria 10A, ai fini dell’iscrizione nella categoria 10B, dovrà sostenere la verifica di aggiornamento.
Nella speranza di aver spiegato le motivazioni che hanno portato il Comitato Nazionale ad emanare la circolare n. 152 del 7 dicembre 2018, si rinviano gli ulteriori approfondimenti al “Master Gestione Rifiuti“.
Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
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